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NOVITÀ IN MATERIA DI DANNO DA VACANZA ROVINATA
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NOVITÀ IN MATERIA DI DANNO DA VACANZA ROVINATA
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 904/2025, ha recentemente sancito un principio innovativo circa il tema della risarcibilità del danno da vacanza rovinata, secondo il quale esso sarebbe risarcibile ancorché la vacanza sia stata comunque goduta in parte, purché la sua finalità ricreativa risulti sostanzialmente frustrata.
Il danno vacanza rovinata è definito dall’art 46 del Codice del Turismo come “danno morale derivante dal tempo di vacanza inutilmente trascorso e dall’irripetibilità dell’occasione perduta, quando l’inadempimento dei servizi che compongono il pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, ai sensi dell’art 1455 Codice civile”.
Tale danno si inquadra nella fattispecie giuridica del danno non patrimoniale, inteso come pregiudizio psico-materiale sofferto dal turista in ragione della mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata a causa dell’inadempimento dell’organizzatore. Il danno da vacanza rovinata si configura inoltre come una voce autonoma di danno, distinta rispetto al danno patrimoniale-economico, la cui risarcibilità è prevista dall’art. 43 del Codice del Turismo, e secondo giurisprudenza ormai consolidata, è pacificamente incluso nei danni non patrimoniali risarcibili, ai sensi dell’art. 2059 Codice civile.
Si tratta infatti di un danno che non ha provocato una perdita economica in sé, ma piuttosto uno stress psicofisico al viaggiatore, dato dall’impossibilità di godere appieno della vacanza, a causa della difformità tra l’offerta compresa nel pacchetto turistico all-inclusive acquistato e i servizi di cui ha effettivamente potuto usufruire una volta in loco.
Nel caso affrontato dalla Corte d’Appello di Napoli, due coniugi avevano acquistato un pacchetto turistico all-inclusive, comprendente servizi di alta qualità, tra cui camera vista mare, spiaggia privata, ristorazione ed animazione, erogati da una struttura di categoria superiore. Una volta giunti in loco, i coniugi avevano riscontrato la generale mancata corrispondenza tra quanto previsto nel pacchetto e quanto effettivamente fornito, poiché i servizi acquistati si erano dimostrati di qualità nettamente inferiore rispetto a come erano stati pubblicizzati. Nonostante ciò, avevano comunque deciso di usufruire del soggiorno, proseguendo nella vacanza.
In seguito, i coniugi hanno deciso di adire il Tribunale di Napoli per accertare l’inadempimento contrattuale dell’organizzatore, richiedendo il risarcimento del danno da vacanza rovinata.Dopo la pronuncia del giudice di prime cure, che aveva solo in parte accolto le richieste degli appellanti, la Corte di Appello di Napoli, successivamente adita, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, articolando la decisione in vari passaggi motivazionali.
La Corte conferma anzitutto l’accertamento dei disservizi, stabilendo che costituiscono gravi difformità rispetto al pacchetto promesso, configurandosi quindi un danno non di scarsa importanza, che supera la soglia minima di tollerabilità, ai sensi dell’art 1455 Codice civile.
In merito alla prova del danno, la Corte stabilisce che questa è stata fornita dai ricorrenti, in quanto il pregiudizio non necessita di una prova medico-psicologica, ma risulta sufficiente la dimostrazione oggettiva della frustrazione dello scopo della vacanza familiare, resa evidente nel caso di specie dalla riscontrata gravità dei disservizi.
In particolare, la Corte si sofferma sulla non corrispondenza tra l’offerta all-inclusive allo standard di qualità previsto nel pacchetto, la quale non si limita a fungere da prova per l’accertamento della responsabilità della società organizzatrice, ma pone le basi per la risarcibilità del danno da vacanza rovinata.
Difatti, nel passaggio di matrice innovativa, la Corte sancisce che, nel caso di specie, la difformità tra quanto pattuito e quanto effettivamente fornito integra un inadempimento contrattuale grave, che è stato in grado di frustrare lo scopo della vacanza, non rilevando che i ricorrenti avessero comunque deciso di usufruire del soggiorno.
Ciò che rileva ai fini della risarcibilità del danno è quindi l’inesatta esecuzione della prestazione, provata dall’accertamento dei disservizi, che, come affermato dalla Corte “rivela la piena sussistenza del danno non patrimoniale da vacanza rovinata così come previsto dall'art. 46 del Codice del turismo d.lsg.79/2011, avendo tali circostanze certamente provocato uno stato di malessere che ha impedito alle parti di godere appieno dell’occasione di svago e piacere ricercata nella vacanza.”
Viene perciò sancito il diritto alla risarcibilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, in quanto il pregiudizio psicofisico che lo fonda scaturisce indipendentemente dal fatto che la vacanza sia stata rovinata solo in parte, rilevando soltanto la frustrazione sostanziale della finalità ricreativa di essa.
Autori: Avv. Gianfilippo Chiricozzi e Alice Chessa
La Corte conferma anzitutto l’accertamento dei disservizi, stabilendo che costituiscono gravi difformità rispetto al pacchetto promesso, configurandosi quindi un danno non di scarsa importanza, che supera la soglia minima di tollerabilità, ai sensi dell’art 1455 Codice civile.
In merito alla prova del danno, la Corte stabilisce che questa è stata fornita dai ricorrenti, in quanto il pregiudizio non necessita di una prova medico-psicologica, ma risulta sufficiente la dimostrazione oggettiva della frustrazione dello scopo della vacanza familiare, resa evidente nel caso di specie dalla riscontrata gravità dei disservizi.
In particolare, la Corte si sofferma sulla non corrispondenza tra l’offerta all-inclusive allo standard di qualità previsto nel pacchetto, la quale non si limita a fungere da prova per l’accertamento della responsabilità della società organizzatrice, ma pone le basi per la risarcibilità del danno da vacanza rovinata.
Difatti, nel passaggio di matrice innovativa, la Corte sancisce che, nel caso di specie, la difformità tra quanto pattuito e quanto effettivamente fornito integra un inadempimento contrattuale grave, che è stato in grado di frustrare lo scopo della vacanza, non rilevando che i ricorrenti avessero comunque deciso di usufruire del soggiorno.
Ciò che rileva ai fini della risarcibilità del danno è quindi l’inesatta esecuzione della prestazione, provata dall’accertamento dei disservizi, che, come affermato dalla Corte “rivela la piena sussistenza del danno non patrimoniale da vacanza rovinata così come previsto dall'art. 46 del Codice del turismo d.lsg.79/2011, avendo tali circostanze certamente provocato uno stato di malessere che ha impedito alle parti di godere appieno dell’occasione di svago e piacere ricercata nella vacanza.”
Viene perciò sancito il diritto alla risarcibilità del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, in quanto il pregiudizio psicofisico che lo fonda scaturisce indipendentemente dal fatto che la vacanza sia stata rovinata solo in parte, rilevando soltanto la frustrazione sostanziale della finalità ricreativa di essa.
Autori: Avv. Gianfilippo Chiricozzi e Alice Chessa




