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I NUOVI INDICI TOL APPLICATI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Data Pubblicazione:

lunedì 18 maggio 2026

Con il decreto direttoriale n. 743 del 30 marzo 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato i singoli indici di costo delle lavorazioni individuati da ISTAT sulla base delle Tipologie Omogenee di Lavorazioni, i c.d. TOL, come indicati alla Tabella A dell’Allegato II.2-bis del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n.36). Il decreto è stato successivamente pubblicato in data 27 aprile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquistando da quel momento piena efficacia. L’adozione e la pubblicazione del provvedimento rappresentano un passaggio fondamentale per l’effettiva operatività del nuovo meccanismo di revisione prezzi, basato sui TOL, come introdotto con il decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 209/2024.


Il decreto ha ad oggetto l’adozione di 20 indici mensili di costo, finalizzati alla determinazione dell’indice sintetico da applicare, nei contratti di lavoro, ai fini della revisione prezzi di cui all’articolo 60 del Codice dei contratti pubblici. Si tratta di un sistema revisionale fortemente voluto dall’Ance, che ha attivamente preso parte al Tavolo tecnico predisposto per la realizzazione degli indici, contribuendo alla definizione dei TOL   con l’obiettivo di renderli più aderenti alla realtà dei cantieri ed alle dinamiche effettive dei costi sostenuti dalle imprese.


I nuovi indici introdotti vanno a sostituire, nell’ambito della revisione dei prezzi dei lavori pubblici, i tre indici di costo fino ad oggi utilizzati come modello di unità di misura generali applicati a fabbricati residenziali, capannoni industriali e tronchi stradali con tratti in galleria. 


Il nuovo sistema introdotto con gli indici TOL, dunque, è volto a distinguere le lavorazioni per categorie, prendendo in considerazione aspetti economici con riguardo al costo del lavoro, dei materiali, dell’energia e del trasporto. Anche questa volta è stata seguita la logica già adottata dal Correttivo del Codice Appalti, che collega il meccanismo di revisione dei prezzi a indici strettamente coerenti con le specifiche lavorazioni oggetto dell’appalto per scongiurare un divario troppo ampio tra i parametri utilizzati per la revisione e i costi effettivamente sostenuti sui cantieri. 


Le novità introdotte dal decreto trovano applicazione nelle procedure di affidamento avviate a decorrere dal 27 aprile 2026, con pubblicazione del bando, avviso di indizione della gara, trasmissione dell’invito o adozione della determina a contrarre.


Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del decreto, recante “Disposizioni Transitorie”, le stazioni appaltanti potranno comunque avvalersi dei nuovi indici nei limiti del quadro economico dell’opera laddove il contratto non sia ancora stato stipulato. Nello specifico, si prevede che le stazioni appaltanti, entro i limiti del quadro economico dell’opera, potranno applicare gli indici ISTAT anche alle procedure che sono state avviate in precedenza purché non ancora concluse. Si tratta di una deroga alle previsioni originariamente contenute nei bandi e nei contratti, che consente una maggiore flessibilità rispetto alla variabile dei costi.

La stessa previsione viene estesa anche ai contratti di esecuzione, con riferimento ai SAL relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 27 aprile. 


Le soglie di revisione prezzi previste dal Codice dei contratti pubblici variano a seconda del tipo di appalto. Se si tratta di lavori pubblici, la revisione si attiva quando la variazione del costo dell’opera supera il 3% del totale e viene riconosciuta in misura pari al 90% della parte eccedente. Altrimenti, qualora si tratti di servizi e forniture, la revisione si attiva quando la variazione del costo supera il 5% dell’importo complessivo e viene riconosciuta nella misura dell’80% della parte eccedente. 


Per le imprese, i nuovi indici rendono più armonioso il rapporto tra offerta, costi effettivi e aggiornamenti dei corrispettivi. Per le amministrazioni, la scelta dei TOL richiede invece una suddivisione dettagliata del progetto ed un monitoraggio periodico degli indici così da evitare che la revisione resti una mera clausola formale nei documenti di gara. 


Ad oggi risulta essere la prima volta in cui le variazioni dei prezzi nei cantieri vengono ancorate a parametri ufficiali e omogenei, superando le incertezze subentrate negli ultimi anni. Gli indici consentono dunque di applicare le clausole di revisione prezzi in modo più trasparente.  


Questo passaggio ha segnato l’inizio di un progetto più ambizioso ed a lungo termine incardinato dal MIT, che garantirà un aggiornamento e monitoraggio costante dell’andamento dei costi tramite il lavoro del Tavolo tecnico.


Il nuovo decreto in analisi ha previsto altresì il superamento del precedente sistema di indici utilizzati a fini operativi, così che quelli pubblicati ai sensi della normativa vigente al 1º luglio 2023 potranno da oggi essere utilizzati esclusivamente ai fini statistici, in ossequio al nuovo modello. 


Complessivamente l’obiettivo raggiunto con l’introduzione di questi nuovi indici configura un rafforzamento degli strumenti di gestione economica degli appalti pubblici, agevolando la prevedibilità dei costi, la sostenibilità delle opere e l’equilibrio contrattuale tra le parti. Inoltre, ne deriva anche un consolidamento del ruolo dell’ISTAT quale riferimento tecnico-statistico, rafforzando altresì il quadro regolatorio a supporto delle amministrazioni e degli operatori economici. 

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