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LA RIFORMA DEL TUF: LE MODIFICHE NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.Lgs. n. 47/2026.
Data Pubblicazione:

Con il Decreto legislativo D.Lgs. n. 47 del 27 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2026 del TUF, entrata in vigore il 29 aprile, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della delega di cui all’art. 19 L. 21/2024 (Legge Capitali), per la riforma del TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali del Codice civile. L’obiettivo primario di questo intervento normativo è quello di superare la via bancocentrica per fare spazio a nuovi canali di finanziamento, con particolare attenzione alle pmi, rendendo più attrattivo e anche competitivo il mercato italiano. Si tratta di una riforma che si inserisce, dunque, in un contesto di crescente competitività dei mercati finanziari, impattando sulla governance delle società e sui modelli di gestione, rendendo il mercato più accessibile e funzionale alle esigenze delle imprese.
Le modifiche che si propone di apportare la riforma del Testo Unico della Finanza sono da considerarsi il fulcro di un più ampio ed ambizioso progetto di modernizzazione ed innovazione del mercato di capitali italiano. Dal punto di vista comunitario, il decreto adegua il TUF alla riforma europea della disciplina delle sedi di negoziazione degli strumenti finanziari, prevedendo interventi di modifica migliorativi rispetto alla qualità dei relativi dati di mercato. Tra questi emergono in particolar modo l’aggiornamento delle definizioni di “sistema multilaterale” e di “internalizzatore sistematico” ed il rafforzamento dei requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione nonché l’introduzione di nuovi obblighi di pubblicazione dei dati in formato leggibile meccanicamente. Sempre nello stesso contesto, viene ridefinita la disciplina degli internalizzatori sistematici e sono aggiornate le regole sulla trasparenza pre e post-negoziazione.
In particolare, si evidenzia uno stretto collegamento con recenti interventi europei, come il Regolamento (UE) 2023/2845 sui depositari centrali di titoli, il Regolamento (UE) 2024/2987 di riforma della disciplina delle controparti centrali prevista dal Regolamento (UE) 648/2012. Inoltre, numerose modifiche sono state apportate anche al quadro MiFID/MiFIR (in tema di trasparenza dei mercati finanziari e tutela degli investitori) introdotte dal Regolamento (UE) 2024/791 e dalla Direttiva (UE) 2024/790.
L’intervento riformatorio mira a ridefinire l’assetto e la disciplina della gestione collettiva del risparmio mediante la previsione della distinzione tra “gestori autorizzati” e “gestori di Fondi di Investimenti Alternativi (FIA) sotto soglia registrati” (GEFIA), nonché l’introduzione delle società di partenariato quale nuovo veicolo di investimento. Tuttavia, la distinzione non ha una portata classificatoria, in quanto l’intenzione del legislatore è piuttosto quella istituire un regime nazionale di registrazione per i soli gestori sottosoglia in via alternativa rispetto all’autorizzazione piena. Questa semplificazione di regime rivolta ai gestori sotto soglia prevede dei limiti rispetto alle funzioni che rientrano nell’ambito della gestione: in particolare i gestori di fondi di investimento alternativi sotto soglia possono svolgere soltanto attività di gestione collettiva del risparmio e operazioni connesse o strumentali alle prime. Inoltre, potranno gestire esclusivamente fondi chiusi e riservati. Resta naturalmente l’obbligo in capo ai gestori di rispettare determinati obblighi informativi e adottare un modello organizzativo e un sistema di controlli conformi alla normativa antiriciclaggio.
La novità più assoluta riguarda però l’introduzione delle società di partenariato, considerate il nuovo veicolo di investimento nei settori del private equity e del venture capital, ispirato ai modelli di limited partnership. Nello specifico, però, le società di partenariato rispetto alle limited partnership sono pur sempre vincolate alla normativa civilistica italiana in materia societaria. Inoltre, si evince come la lettura in combinato disposto le nuove disposizioni introdotte dalla riforma del TUF e la normativa civilistica consenta un funzionamento delle società di partenariato tale da renderle fungibili e competitive rispetto alle limited partnership anglosassoni, da ciò derivando una maggiore competitività dell’industria italiana nel mercato del risparmio gestito.
In particolare, si prevede che queste società di nuovo conio rientrino nel tipo di società in accomandita per azioni e in generale nella macrocategoria degli OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) italiani chiusi. Alla base di questa nuova introduzione, la ratio è quella di introdurre nell’ordinamento italiano un nuovo mezzo di investimento già largamente sperimentato nella prassi internazionale. La scelta di inquadrarlo in un tipo codicistico già esistente è frutto di una coerenza sistematica, ovvero di rispettare la struttura tradizionale imperniata sulla distinzione tra soci gestori e soci investitori per riprodurre in forma “tipica” un assetto funzionale nuovo ma al contempo molto richiesto dal mercato. Da questa scelta del legislatore emerge da un lato la voglia di allinearsi agli ordinamenti stranieri e dall’altro l’idea di non. Volersi distaccare dalle preesistenti categorie del diritto societario interno, evitando qualunque tipo di trapianto istituzionale, facendo prevalete piuttosto l’adattamento delle nuove forme di investimento alle strutture giuridiche tradizionali.
Inoltre, la riforma tende a rafforzare l’impostazione introdotta con la legge 5 marzo 2024 (c.d. legge Capitali), che opera una distinzione netta tra Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile) e Sicaf ( Società di Investimento a Capitale fisso) disciplinari dagli articoli 35-bis e seguenti del TUF, due tipi di strumenti di investimento OICR, strutturati come società per azioni, che gestiscono in autonomia il proprio patrimonio, rispetto a quelle affidate ad una gestione esterna che si configura esclusivamente come OICR. Si prevede dunque una nuova definizione unitaria di “OICR societario in gestione esterna” che comprende Sicav, Sicaf e società di partenariato in gestione esterna. L’obiettivo ultimo è quello di garantire un sistema armonico rispetto alle discipline europee e di consentire l’applicazione delle diverse forme giuridiche previste dai vari ordinamenti per l’istituzione di OICR. Uno degli interventi più evidenti è quello di rimozione di alcune differenze nei regimi autorizzativi e nel funzionamento delle Sicac e Sicaf in gestione esterna rispetto ai fondi comuni di vestimento aperti e chiusi.
Per quanto concerne nello specifico le Sicav e le Sicaf in gestione interna, la riforma interviene riformulando l’art 35 -bis del TUF, prevedendo che lo statuto esprima una distinzione tra le azioni sottoscritte a fronte dei conferimenti effettuati che andranno a costituire il patrimonio generale della Sicav e delle Sicaf in gestione interna e il patrimonio del FIA o dei comparti gestiti da quello generale del gestore, funzionale all’operatività dell’ultimo. A questo proposito, la riforma sancisce il principio di segregazione patrimoniale tra i comparti, precisando che ciascuno di questi debba essere inquadrato come un OICR.
Una novità introdotta dal decreto è l’ampliamento della nozione di investitore professionale e un nuovo disegno di architettura della vigilanza. L’obiettivo preposto dalla riforma è quello di rendere l’ordinamento normativo nazionale più coerente e funzionale nell’ottica di una maggiore coerenza sia interna che esterna, cercando di renderlo più competitivo, al pari degli altri ordinamenti europei che ultimamente stanno implementando la crescita nel settore del private capital.
Rispetto ai depositari centrali di titoli, viene ridefinito il riparto delle competenze tra la Consob e la Banca d’Italia. Nel dettaglio, alla Consob viene conferito il potere di autorizzare, in accordo con la Banca d’Italia, il potere di autorizzare la prestazione di servizi accessori di natura bancaria da parte dei depositari centrali italiani in possesso di apposita licenza. Inoltre, la riforma mira a disciplinare le procedure di acquisizione e cessione delle partecipazioni qualificate, nonché le modalità di valutazione dei progetti e l’istituzione di un collegio delle autorità di vigilanza previsto dalla normativa europea. In merito agli strumenti finanziari, interviene con la previsione della gestione accentrata, attribuendo alla Consob i relativi poteri regolamentari in materia, affinché possa disciplinare l’esclusione del sistema accentrato dei titoli emessi da soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Il decreto mira inoltre a fortificare il sistema di vigilanza nazionale, prevedendo nuove competenze in capo alla Banca d’Italia in materia di procedure autorizzative riguardo l’estensione dell’autorizzazione delle CCP e per la modifica dei modelli di gestione del rischio. Ad oggi il collegio delle autorità come previsto dal regolamento EMIR è copresieduto dalla banca d’Italia e dall’European Securities and Markets Authorirty. Dall’altro lato, alla Consob, sono attribuite ulteriori competenze in materia di trasparenza informativa dei partecipanti ai servizi di compensazione.
Nel complesso la riforma ha segnato un passaggio importante nell’ordinamento italiano in materia di gestione collettiva del risparmio. Infatti, le modifiche apportate al TUF risultano idonee ad offrire una maggiore proporzionalità alla disciplina regolamentare nei confronti dei gestori di fondi di investimento alternativi di piccole dimensioni nonché a rendere l’ordinamento nazionale più competitivo sulla piazza comunitaria.




