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Greenwashing e tutela dei consumatori: le nuove regole introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2026 n. 30
Data Pubblicazione:

TRANSIZIONE ECOLOGICA: TRA CRITICITÀ DEL GREENWASHING E COORDINAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 30 DEL 20 FEBBRAIO 2026 CHE RECEPISCE LA DIRETTIVA UE 2024/825
Introduzione: nuovo Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30
Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che introduce nell’ordinamento italiano profonde trasformazioni in materia ambientale e divieti sempre più stringenti riguardo il greenwashing. Questa norma recepisce la Direttiva (UE) 2024/825, nota come Direttiva Empowering Consumers for the Green Transition Directive, che ha modificato a sua volta le Direttive 2005/29/CE (Direttiva sulle pratiche commerciali scorrette) e 2011/83/UE (Direttiva sui diritti dei consumatori).
Il Decreto entrerà in vigore il 24 marzo 2026 ma l’attuazione delle sue disposizioni inizierà a decorrere dal 27 settembre 2026. In questo lasso di tempo le imprese dovranno adeguarsi alle nuove regole e procedure in materia ambientale volte a garantire maggiori certezze e garanzie per i consumatori. L’obiettivo primario della nuova normativa, infatti, è quello di prevenire il fenomeno del greenwashing, di rafforzare gli obblighi di trasparenza a carico delle aziende e di evitare le dichiarazioni ambientali ingannevoli, poco chiare o scorrette che possano danneggiare i consumatori.
Nello specifico, la riforma prevede un intervento strutturale sul Codice del Consumo, introducendo nuove nozioni nell’ambito della sostenibilità, ampliando la cosiddetta black list delle pratiche commerciali ritenute sleali e ingannevoli, e facendo chiarezza nell’ambito delle dichiarazioni ambientali da parte dei professionisti.
Le innovazioni al Codice del Consumo
L’intervento del Decreto incide sostanzialmente sulle disposizioni del Codice del Consumo, apportando modifiche ad alcuni dei suoi articoli. In particolare, vengono aggiornati gli articoli 18 e 45 tramite l’introduzione di nuove nozioni quali quelle di “asserzione ambientale”, “etichetta di sostenibilità”, “indice di riparabilità” o “durabilità” e stabiliti limiti tassonomici che impongono criteri regolati in tema di dichiarazioni ambientali e meriti di sostenibilità: ogni dichiarazione di sostenibilità dovrà essere, infatti, provata secondo requisiti di precisione e verificabilità scientifica.
Altre modifiche riguardano l’articolo 21 del Codice del Consumo, prevedendosi un ampliamento dell’area delle pratiche commerciali che sono considerate ingannevoli poiché dirette ad indurre in errore il consumatore. In particolare, le imprese non potranno alterare la capacità decisionale dei consumatori fuorviandoli sulle caratteristiche ambientali o sociali del prodotto (quali l’equità delle condizioni di lavoro, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, l’inclusione e gli impegni etici), né in merito alla sua circolarità, durabilità e riciclabilità. Inoltre, si introducono al secondo comma condotte specifiche che verranno considerate ingannevoli in relazione alle circostanze e caratteristiche di ogni caso concreto, quali la pubblicizzazione di vantaggi irrilevanti per le caratteristiche del prodotto o l’asserzione su prestazioni ambientali future senza impegni chiari, non definiti in un piano di attuazione specifico e non verificati da parte di un terzo indipendente.
In merito alle omissioni ingannevoli regolate nell’articolo 22, il Decreto impone nuovi oneri ai professionisti che offrono un servizio di raffronto tra prodotti. Nello specifico, quando la comparazione riguarda aspetti relativi alla circolarità, durabilità, riparabilità, o riciclabilità dei prodotti o dei fornitori di questi, l’imprenditore dovrà comunicare le metodologie applicate, i produttori coinvolti e le misure adottate per mantenere i dati aggiornati.
Uno dei cambiamenti più significativi si riscontra nell’ampliamento delle pratiche commerciali previste dall’articolo 23: si introducono nuove fattispecie che sono considerate ingannevoli ope legis, quindi considerate scorrette in ogni caso senza la necessità di dover dimostrare l’effettiva volontà di inganno al consumatore. Risulta quindi vietato utilizzare etichette di sostenibilità non fondate su sistemi di certificazione riconosciuti, così come formulare dichiarazioni ambientali generiche senza poterle dimostrare. Non è inoltre consentito sostenere che un prodotto abbia un impatto climatico neutro o positivo basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni tramite crediti di carbonio (pratica conosciuta come offsetting). Analogamente, si aspira a limitare le pratiche che fomentino l’obsolescenza dei prodotti quando questa non è necessaria. In tal senso, si vietano le pratiche che occultino informazioni sugli effetti negativi degli aggiornamenti software, che inducano i consumatori a realizzare aggiornamenti non indispensabili, che diano informazioni false sulla durabilità e riparabilità del prodotto o che mettano in circolazione beni destinati a durare meno.
Infine, la riforma istituisce nuovi obblighi dal punto di vista delle informazioni precontrattuali. Con la modifica degli articoli 48 e 49, l’imprenditore avrà ora l’onere di comunicare, prima della conclusione del contratto, aspetti rilevanti sulla durabilità e riparabilità del prodotto. Questo sistema di informazione viene regolato dal nuovo articolo 65-ter, che impone la diffusione di questi dati mediante etichette armonizzate secondo standard europei.
Nuovi divieti in materia di green claims e comunicazioni commerciali delle imprese
Un punto cardine del nuovo Decreto si trova nei divieti introdotti in materia di green claims. Gli imprenditori non potranno più usare termini legati alla sostenibilità che siano suggestivi o vaghi (tali quali “verde”, “eco” o “biodegradabile”) a meno che non dimostrino che l’asserzione sia pertinente alle prestazioni ambientali effettivamente svolte dall’azienda. Tale dimostrazione deve essere oggettiva e scientifica, quindi i professionisti dovranno supportare tecnicamente e documentalmente le proprie dichiarazioni di sostenibilità.
La trasparenza deve riguardare l’intero ciclo di vita del bene, ragion per cui è vietato formulare dichiarazioni che vantino la sostenibilità dell’intero prodotto quando, in realtà, l’eccellenza riguarda solo un singolo componente o una fase marginale dell’attività aziendale.
In effetti, in assenza di attendibili dichiarazioni, le allusioni generiche compromettono ineluttabilmente la fiducia dei consumatori, distorcendo così le buone pratiche concorrenziali tra aziende e contribuiscono altresì a generare indebitamente i profitti delle stesse.
Questo cambio di paradigma andrà sicuramente a incidere sulle strategie di marketing e di comunicazione commerciale delle imprese, visto che d’ora in avanti queste saranno tenute a rispettare standard di trasparenza e a limitare la suggestione emotiva nei propri messaggi, fondando le proprie asserzioni su dati reali e concreti e instaurando sistemi di verifica interna.
Vengono anche istituite proibizioni in materia di comunicazioni sugli impegni futuri. Dichiarazioni ambiziose in cui si promette di raggiungere un certo obiettivo ambientale entro una certa data (quali la neutralità carbonica o le emissioni pari a zero) non possono più costituire semplici strategie di marketing, ma saranno valide solo se supportate da un piano di attuazione concreto, dettagliato e accessibile. Tali progetti dovranno essere sottoposti a rigorosi controlli effettuati da organismi indipendenti.
Nuovo regime delle etichette di sostenibilità
Con la riforma vengono stabilite nuove norme e criteri per l’uso delle etichette di sostenibilità. Queste, per essere conformi con la nuova normativa, devono essere verificate da un ente indipendente e imparziale. In effetti, come indicato sopra, verrà considerata pratica in ogni caso ingannevole e scorretta l’uso di etichette di sostenibilità sprovvisto di un sistema di certificazione o che non sia previsto da autorità pubbliche.
Pertanto, le etichette auto-certificate verranno eliminate dal mercato. Così, si potrà garantire che tutte le etichette che circolano nel mercato vengano sottoposte a sistemi di verifica affidabili e trasparenti al fine di poter garantire una maggior protezione informativa ai consumatori. Viene quindi introdotta la nozione di sistema di certificazione, cioè quel metodo di verifica che deve soddisfare criteri stringenti e rigorosi che garantiscano trasparenza, equità e apertura a tutti gli operatori economici.
Una delle principali innovazioni è l’introduzione delle cosiddette etichette armonizzate, che assicurano una comunicazione più chiara e trasparente al consumatore. Si tratta di un’etichetta standardizzata dal punto di vista visivo: l’informazione contenuta nelle etichette verrà trasmessa da un grafico unificato a livello europeo che eviterà l’asimmetria nelle comunicazioni riguardo le garanzie commerciali sulla durabilità e circolarità del prodotto.
È imprescindibile che le operazioni di verifica e monitoraggio delle etichette vengano realizzate da un ente che la norma definisce come “terza parte”, ossia un’istituzione diversa da quella che elabora le regole, che mantiene indipendenza e autonomia nelle procedure di vigilanza. Le sanzioni imposte da questo ente nel caso in cui non vengano rispettati i precetti descritti non consistono unicamente in semplici multe pecuniarie, ma comportano la sospensione o revoca del marchio e l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e finanziamenti. La rigidità di queste misure si basa sulla concreta intenzione del legislatore di prevenire e impedire l’adozione di pratiche scorrette e ingannevoli nel mercato.
Infine, la riforma istituisce nuovi obblighi dal punto di vista delle informazioni precontrattuali. Con la modifica degli articoli 48 e 49, l’imprenditore avrà ora l’onere di comunicare, prima della conclusione del contratto, aspetti rilevanti sulla durabilità e riparabilità del prodotto. Questo sistema di informazione viene regolato dal nuovo articolo 65-ter, che impone la diffusione di questi dati mediante etichette armonizzate secondo standard europei.
Nuovi divieti in materia di green claims e comunicazioni commerciali delle imprese
Un punto cardine del nuovo Decreto si trova nei divieti introdotti in materia di green claims. Gli imprenditori non potranno più usare termini legati alla sostenibilità che siano suggestivi o vaghi (tali quali “verde”, “eco” o “biodegradabile”) a meno che non dimostrino che l’asserzione sia pertinente alle prestazioni ambientali effettivamente svolte dall’azienda. Tale dimostrazione deve essere oggettiva e scientifica, quindi i professionisti dovranno supportare tecnicamente e documentalmente le proprie dichiarazioni di sostenibilità.
La trasparenza deve riguardare l’intero ciclo di vita del bene, ragion per cui è vietato formulare dichiarazioni che vantino la sostenibilità dell’intero prodotto quando, in realtà, l’eccellenza riguarda solo un singolo componente o una fase marginale dell’attività aziendale.
In effetti, in assenza di attendibili dichiarazioni, le allusioni generiche compromettono ineluttabilmente la fiducia dei consumatori, distorcendo così le buone pratiche concorrenziali tra aziende e contribuiscono altresì a generare indebitamente i profitti delle stesse.
Questo cambio di paradigma andrà sicuramente a incidere sulle strategie di marketing e di comunicazione commerciale delle imprese, visto che d’ora in avanti queste saranno tenute a rispettare standard di trasparenza e a limitare la suggestione emotiva nei propri messaggi, fondando le proprie asserzioni su dati reali e concreti e instaurando sistemi di verifica interna.
Vengono anche istituite proibizioni in materia di comunicazioni sugli impegni futuri. Dichiarazioni ambiziose in cui si promette di raggiungere un certo obiettivo ambientale entro una certa data (quali la neutralità carbonica o le emissioni pari a zero) non possono più costituire semplici strategie di marketing, ma saranno valide solo se supportate da un piano di attuazione concreto, dettagliato e accessibile. Tali progetti dovranno essere sottoposti a rigorosi controlli effettuati da organismi indipendenti.
Nuovo regime delle etichette di sostenibilità
Con la riforma vengono stabilite nuove norme e criteri per l’uso delle etichette di sostenibilità. Queste, per essere conformi con la nuova normativa, devono essere verificate da un ente indipendente e imparziale. In effetti, come indicato sopra, verrà considerata pratica in ogni caso ingannevole e scorretta l’uso di etichette di sostenibilità sprovvisto di un sistema di certificazione o che non sia previsto da autorità pubbliche.
Pertanto, le etichette auto-certificate verranno eliminate dal mercato. Così, si potrà garantire che tutte le etichette che circolano nel mercato vengano sottoposte a sistemi di verifica affidabili e trasparenti al fine di poter garantire una maggior protezione informativa ai consumatori. Viene quindi introdotta la nozione di sistema di certificazione, cioè quel metodo di verifica che deve soddisfare criteri stringenti e rigorosi che garantiscano trasparenza, equità e apertura a tutti gli operatori economici.
Una delle principali innovazioni è l’introduzione delle cosiddette etichette armonizzate, che assicurano una comunicazione più chiara e trasparente al consumatore. Si tratta di un’etichetta standardizzata dal punto di vista visivo: l’informazione contenuta nelle etichette verrà trasmessa da un grafico unificato a livello europeo che eviterà l’asimmetria nelle comunicazioni riguardo le garanzie commerciali sulla durabilità e circolarità del prodotto.
È imprescindibile che le operazioni di verifica e monitoraggio delle etichette vengano realizzate da un ente che la norma definisce come “terza parte”, ossia un’istituzione diversa da quella che elabora le regole, che mantiene indipendenza e autonomia nelle procedure di vigilanza. Le sanzioni imposte da questo ente nel caso in cui non vengano rispettati i precetti descritti non consistono unicamente in semplici multe pecuniarie, ma comportano la sospensione o revoca del marchio e l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e finanziamenti. La rigidità di queste misure si basa sulla concreta intenzione del legislatore di prevenire e impedire l’adozione di pratiche scorrette e ingannevoli nel mercato.
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