CONTROLLI DEI DIPENDENTI: CIRCOLARE INL N. 5/2018 DEL 19 FEBBRAIO 2018

Data Pubblicazione:

19 febbraio 2018

Controlli dei dipendenti: circolare INL n. 5/2018 del 19 febbraio 2018 La circolare n. 5/2018 dellIspettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative in ordine alle problematiche inerenti listallazione e lutilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dellattività dei lavoratori. Istruttoria delle istanze Come è noto, lart. 4 della L. n. 300/1970 così come modificato dallart. 23 del D. lgs n. 151/2015 - consente lutilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo dei dipendenti esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Tali strumenti di controllo possono essere istallati previo accordo collettivo stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale, o in difetto, previo provvedimento autorizzativo emanato dalla sede territoriale competente dellIspettorato nazionale del lavoro. In tal caso, listruttoria delle istanze deve essere precipuamente orientata alla valutazione dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori. Il provvedimento autorizzativo viene infatti rilasciato sulla base delle specifiche ragioni dichiarate dallistante in sede di richiesta. Gli eventuali controlli ispettivi successivi al rilascio del provvedimento autorizzativo dovranno, pertanto, innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate. Tutela del patrimonio aziendale Lart. 4 della L. n. 300/1970 enuclea fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei dipendenti la tutela del patrimonio aziendale. Lampiezza di tale concetto comporta in sede istruttoria - unattenta disamina delle richieste di autorizzazione, tale per cui, la sussistenza dei presupposti legittimanti la tutela del patrimonio aziendale mediante listallazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, venga valutata in relazione alla possibilità per il datore di lavoro di prevenire comportamenti illeciti attraverso lesperimento di misure alternative meno limitative dei diritti dei lavoratori. Telecamere Il controllo a distanza dellattività dei lavoratori può avvenire anche mediante lutilizzo di sofisticati sistemi di videosorveglianza che permettono attraverso lutilizzo di una rete IP, cablata oppure wireless di accedere, anche da postazione remota, alle informazioni video e audio in tempo reale, di trasportare i dati registrati attraverso internet da un dispositivo allaltro nonché di conservare i contenuti digitali tramite il cloud computing. A tal proposito, la circolare precisa che, lutilizzo di tali strumenti per laccesso da remoto alle immagini in tempo reale è autorizzabile solo in casi eccezionali debitamente motivati e strettamente correlati alle finalità legittimanti il controllo indicate nellistanza. Dellaccesso alle immagini registrate deve, in ogni caso, essere conservata copia dei file di log per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi. Dati biometrici Il controllo dei lavoratori mediante lutilizzo di un sistema biometrico secondo le prescrizioni del Garante per la Privacy può essere consentito per motivi di sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Nondimeno, il riconoscimento biometrico, basato sullelaborazione dellimpronta digitale o della topografia, istallato sui macchinari aziendali per consentirne ovvero limitarne lutilizzo ai soli soggetti qualificati e specificatamente addetti allo svolgimento di tali attività, può essere considerato uno strumento indispensabile allo svolgimento della prestazione lavorativa e, pertanto, prescindere, ai sensi dellart. 4 co. 2 L. n. 300/1970, sia dallaccordo con le rappresentanze sindacali sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsto dalla legge. Condividi

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