
Nel 2025 le procedure aperte ai sensi del Codice della Crisi sono salite a 13.470, con un incremento del 15,5% rispetto al 2024 (Unioncamere/InfoCamere — Osservatorio Crisi d'impresa, IV edizione, marzo 2026). La composizione negoziata segna una crescita del 69,5% su base annua, pur restando la liquidazione giudiziale oltre il 73% del totale. Nel primo trimestre 2026 Cribis registra 2.885 liquidazioni giudiziali in Italia, in aumento del 23,2% rispetto al Q1 2025 e con concentrazione nel comparto manifatturiero. Il profilo medio dell'impresa che accede alla composizione negoziata presenta un valore della produzione di 16,8 milioni e quaranta addetti: la CNC si conferma laboratorio operativo per imprese di dimensione intermedia.
Sul piano normativo, l'Agenzia delle Entrate ha aperto la consultazione pubblica sulla bozza di Circolare CCII Parte I (composizione negoziata, concordato semplificato, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, gruppi di imprese), con termine al 20 maggio 2026: il testo sistematizza per la prima volta in chiave applicativa le quattro misure premiali fiscali dell'art. 25-bis CCII. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 27 marzo 2026 n. 47, c.d. Codice dei mercati finanziari, attuativo della Legge Capitali: il decreto riformula gli artt. 2381-bis e 2394-bis c.c., introducendo un termine biennale di decadenza per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali. Il CNDCEC ha pubblicato le Linee guida operative su contabilità e fiscalità nel sovraindebitamento — 73 pagine, aprile 2026 — sul purity test del debitore consumatore, la falcidia dei crediti tributari e previdenziali e il ruolo dell'OCC nelle procedure ex artt. 65-83 CCII. Sul fronte eurounitario, la Direttiva (UE) 2026/799 sulla seconda armonizzazione dell'insolvency è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE: pre-pack, classi di creditori e principi comuni, con termine di recepimento di trentatré mesi.
Sul piano giurisprudenziale, tre pronunce definiscono nuovi punti di equilibrio nel rapporto fra crisi d'impresa e creditore pubblico. Il Tribunale di Roma, Sezione XIV civile (N. 2793/2026 V.G.), con decreto del 5 marzo 2026, autorizza l'esecuzione dell'accordo transattivo ex art. 23, co. 2-bis, CCII con Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione, riconoscendo uno stralcio del 50% del debito fiscale: si tratta di uno dei più rilevanti accordi tributari mai conclusi in sede di composizione negoziata. Il vaglio del Tribunale, secondo il provvedimento, non sindaca nel merito le relazioni del professionista indipendente, ma verifica la coerenza del piano industriale e la convenienza per il creditore pubblico, anche con riferimento all'impatto sociale dell'alternativa liquidatoria. Nella stessa direzione la Corte di Cassazione, Sezione I civile, ord. 22 aprile 2026 n. 10723, in tema di cram-down fiscale nel concordato preventivo ex art. 88, co. 2-bis, CCII, fa prevalere la convenienza economica per l'erario sulla meritevolezza del debitore, sganciando l'omologazione forzosa da valutazioni soggettive sulla sistematicità degli inadempimenti tributari. Il Tribunale di Salerno, con decreto del 23 aprile 2026, aderisce all'indirizzo restrittivo già seguito dai Tribunali di Milano, Bari e Taranto: il termine di sessanta giorni ex art. 25-sexies CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, mantiene natura decadenziale anche per il deposito di proposta e piano, salvo accoglimento della proroga ex art. 44 CCII in funzione del diverso strumento alternativo proposto.
Il Commento BLB del Dr. Simmaco Riccio analizza in chiave operativa le quattro leve dell'art. 25-bis CCII alla luce della bozza di Circolare dell'Agenzia delle Entrate, con focus sui due nodi tecnici aperti — l'esclusione del piano attestato di risanamento dal perimetro del comma 3 e l'individuazione del termine di adempimento delle sanzioni del comma 2 — e sulle conferme operative dell'Agenzia in tema di permanenza del beneficio in caso di sfocio in accordo di ristrutturazione con transazione fiscale ex art. 63 CCII. Le misure premiali sono diritto ex lege ma vanno richieste: il presidio operativo passa per la corretta individuazione della soluzione di sfocio (art. 23 co. 1 vs co. 2) e per la coerenza con la transazione fiscale ex artt. 23 co. 2-bis e 63 CCII.
Pubblicazione settimanale a cura di BLB Studio Legale in materia di crisi d'impresa e ristrutturazioni aziendali.


