PATENT BOX - LE NOVITÀ DEL DECRETO DI 28 NOVEMBRE 2017

Data Pubblicazione:

28 novembre 2017

Patent Box - le novità del decreto di 28 novembre 2017 Il decreto del 28 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018, che sostituisce il precedente decreto interministeriale del 30 luglio 2015, disciplina il cd Patent Box, ossia il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dallutilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Per il detto regime opzionale possono optare, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo, tutti i soggetti titolari di reddito di impresa. Il decreto definisce tali attività di ricerca e sviluppo come: I soggetti che invece non potranno optare per il regime opzionale sono le società assoggettate alle procedure di fallimento e liquidazione, nonché alle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi. Tuttavia, la più grande novità apportata dal presente decreto è quella relativa allambito oggettivo dellagevolazione: sono stati, infatti, eliminati dallelenco dei beni immateriali eleggibili al Patent box i marchi di impresa. Per questi ultimi potranno continuare a fruire dellagevolazione solo le imprese che hanno presentato la domanda di adesione al regime negli anni 2015 e 2016. A partire dallesercizio 2017, lopzione per usufruire della tassazione relativa ai redditi derivanti dallutilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili irrevocabile e rinnovabile dovrà essere esercitata nella dichiarazione dei redditi di riferimento ed avrà durata di cinque periodi di imposta. Rispetto al Dm 30 luglio 2015, il nuovo decreto contiene due articoli in più, dedicati alla disciplina di Grandfathering e dello Scambio dinformazioni per le opzioni sui marchi. La clausola di grandfathering disciplina la gestione di eliminazione del marchio dallelenco dei beni immateriali eleggibili al regime di Patent box. In particolare, prevede che lopzione esercitata per i primi due periodi dimposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 può avere ad oggetto i marchi dimpresa, ivi inclusi i marchi collettivi, registrati o in corso di registrazione. Tale opzione ha durata di cinque periodi dimposta ovvero, se richiesta dopo il 30 giugno 2021 varrà per un periodo inferiore e non sarà rinnovabile. A partire dal 2017 e tutti i periodi dimposta successivi, si dovranno fornire nella dichiarazione dei redditi, oltre agli elementi standard previsti per tutti, lindicazione dei paesi esteri in cui sono fiscalmente residenti le società che esercitano il controllo diretto sul soggetto stesso e le società correlate dalle quali il soggetto ha ricevuto compensi per lo sfruttamento dei marchi dimpresa oggetto dellopzione. Il decreto anche precisa quando due soggetti sono da considerare correlati. Larticolo sullo scambio dinformazioni per le opzioni sui marchi, invece, prevede le modalità per garantire lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi dimpresa. Viene previsto che per i paesi con i quali è in vigore lo scambio di informazioni, e che sono membri dellInclusive framework on Beps, lAgenzia delle Entrate debba comunicare alle amministrazioni fiscali dei paesi di residenza fiscale delle società controllanti e correlate il nominativo di ciascun soggetto che ha esercitato lopzione per i marchi dimpresa. I nominativi devono essere comunicati entro tre mesi dalla ricezione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo dimposta in cui si è beneficiato dellagevolazione derivante dallutilizzo dei marchi. Condividi

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