DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK: ESCLUSA SENZA L’ACCERTAMENTO DELL’INDIRIZZO IP

Data Pubblicazione:

24 aprile 2018

Diffamazione a mezzo Facebook: esclusa senza l’accertamento dell’indirizzo IP Con la recentissima pronuncia n. 5352 del 5 febbraio 2018, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui la fattispecie di diffamazione on line ex art. 595, comma III, cod. pen. non può ritenersi integrata laddove non risulti accertato lindirizzo IP Internet Protocol di provenienza del messaggio offensivo. Nel caso oggetto di scrutinio, la Corte territoriale aveva emesso una sentenza di condanna, confermativa di quella resa dal Giudice di prime cure, nei confronti dellimputata per aver offeso la reputazione di un sindaco attraverso un messaggio diffamatorio postato sul social network Facebook. Più nello specifico, il Giudice del gravame aveva fondato il suo convincimento su indizi ritenuti ex art. 192 c.p.p. gravi, precisi e concordanti, quali: la provenienza del messaggio da un profilo che riportava il nome e il cognome dellimputata; la natura dellargomento di discussione del forum riguardante pretese di lavoratori di verosimile interesse della donna, sindacalista allepoca dei fatti; la mancanza di una pregressa denuncia per furto di identità o abusivo utilizzo del suo nome e cognome ad opera di terzi. Avverso la predetta sentenza limputata ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la non convergenza degli indizi assurti a prova, stante la mancata identificazione dellindirizzo IP di provenienza del post, la mancata conoscenza della persona del sindaco, lassenza di qualsiasi contrasto con il predetto e il diverso ambito di interesse della attività sindacale svolta nel settore dei lavoratori chimici, elettronici e tessili rispetto ai lavoratori di cui al forum appartenenti alla categoria dei lavoratori c.d. socialmente utili . Più precisamente, la ricorrente si è doluta dellomesso accertamento dellindirizzo IP di provenienza codice numerico che, allatto della connessione di una data postazione dal servizio telefonico, viene assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico, onde individuare il titolare della linea della frase diffamatoria, così come della mancanza di riscontri probatori rinvenibili nei cd. file di log, contenenti tempi e orari della connessione. Tanto premesso, la Suprema Corte, con motivazione stringata ma chiara ed esauriente, ha ritenuto fondate le esposte ragioni di doglianza, rilevando come limpugnata sentenza dappello aveva mancato di confrontarsi con la tesi defensionale per cui, a prescindere dal nickname utilizzato, laccertamento dellIP di provenienza è di sicura utilità ai fini della individuazione del titolare della linea telefonica associata. A tale confronto hanno soggiunto gli ermellini , è sfuggita anche la dedotta carenza istruttoria sui tempi e sugli orari della connessione. Al lume delle superiori considerazioni i giudici di legittimità hanno concluso statuendo che la sentenza di appello, non confrontandosi con tutte le argomentazioni antagoniste evidenziate nei motivi di gravame, abbia optato per una motivazione insufficiente circa il prospettato dubbio relativo alleventualità che terzi abbiano potuto utilizzare il nickname dellimputata, mandando il messaggio sul forum di discussione. Condividi

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