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Superbonus 110%: gli amministratori di condominio e le insidie contrattuali Come è noto il Superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (il c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, già modificato dal c.d. Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n.104) e dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge n.78/2020), che ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per interventi di recupero edilizio, rischio sismico, efficienza energetica, installazione di impianti fotovoltaici o colonnine per la ricarica di veicoli elettrici in abitazioni ed edifici. In aggiunta, i costi sostenuti per lavori condominiali o compiuti sulle aree comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche saranno detraibili sino al 31 dicembre 2022, nel caso in cui almeno il 60% dell’intervento complessivo sia stato portato a compimento alla data del 30 giugno dello stesso anno. In luogo della detrazione è possibile usufruire di un contributo anticipato a titolo di sconto praticato dal fornitore di beni e servizi ovvero, in alternativa, della cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione fiscale maturata ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Al fine di esercitare detta opzione è, tuttavia, necessario inviare una opportuna comunicazione. A tale scopo, il ruolo dell’amministratore di condominio risulta fondamentale per la gestione della pratica Superbonus. L'amministratore è tenuto, infatti, ad occuparsi degli adempimenti necessari al godimento del beneficio fiscale, tra cui si richiamano - a mero titolo esemplificativo - di seguito: L’amministrazione potrà persino assumere il ruolo di Responsabile dei Lavori, salvo nomina di soggetto diverso. In particolare, il Condominio potrà scegliere se mantenere il controllo sull’operazione e, dunque, nominare le opportune figure professionali (per le funzioni di Direttore Lavori, Responsabile Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, funzioni per le quali dovrà essere rispettato il principio di terzietà rispetto all'impresa appaltatrice), deliberando formalmente in Assemblea l’incarico all’Impresa scelta per effettuare i lavori; ovvero se decidere di affidare l’appalto di tutte le attività ad un unico soggetto ESCo o General Contractor senza poter aver alcun controllo sull’attività̀ con tutti rischi del caso. Primo fra tutti, basti pensare all’eventuale annullamento del credito d’imposta. Sono, dunque, elevati i rischi correlati a dette operazioni, rendendo il tema della contrattualistica sul Superbonus 110% piuttosto delicato sia per il committente degli interventi, direttamente interessato al conseguimento dell’agevolazione, sia per l’impresa o altro ente cessionario del credito maturato. Nella specie, l'Assemblea condominiale è tenuta ad approvare gli schemi di contratto: Si richiamano, altresì, i rischi derivanti dai controlli - da parte degli enti incaricati per legge di effettuare le dovute verifiche sulle pratiche – da cui, a loro volta, possono derivare spiacevoli conseguenze, con responsabilità a carico dei tecnici e potenziali problemi nel caso di pratiche documentali non correttamente eseguite. In un simile contesto, può dirsi dunque di fondamentale importanza il supporto legale di professionisti in grado di fornire un’assistenza specialistica nella valutazione dei rischi e nella validazione della contrattualistica e della modulistica Superbonus 110%. Condividi





