IL TEMPO È DENARO, ANCHE NEL CONCORDATO PREVENTIVO - CASSAZIONE CIVILE SENT. 17461/2015

Data Pubblicazione:

06 ottobre 2015

Il tempo è denaro, anche nel concordato preventivo - Cassazione Civile sent. 17461/2015 Con recente sentenza n. 17461/2015, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in merito allammissibilità del pagamento dilazionato dei creditori privilegiati e al diritto di voto di questultimi in seno a una proposta di concordato preventivo. La pronuncia prende le mosse da unistanza di concordato preventivo, presentata innanzi al Tribunale di Roma, corredata di un piano in base al quale i creditori privilegiati sarebbero stati pagati con una dilazione ulteriore rispetto ai tempi procedurali necessari per liquidare il patrimonio immobiliare. Il Tribunale di Roma, sul presupposto che il piano risultava lesivo della posizione creditorio privilegiata, dichiarava linammissibilità del concordato e, reputato sussistente lo stato dinsolvenza, apriva altresì il fallimento. La Corte dAppello, sul reclamo proposto dalla società, ha opposto rigetto, ritenuto che il concordato non potesse ammettersi in quanto lesivo del ceto creditorio privilegiato e sussistessero, di contro, i presupposti per lapertura della procedura fallimentare. E così arrivato alla Cassazione ricorso recante, fra laltro, violazione da parte della Corte dAppello degli artt. 160 - 161 - 162 - 177 Legge Fallimentare: il ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, sottolineava come le norme in parola impongano lintegrale pagamento dei privilegiati senza, tuttavia, dettare alcun obbligo sulle relative tempistiche. Si trattava, peraltro, di una conseguenza obbligata e derivante dalla necessità di attendere la liquidazione degli immobili gravati da privilegio; conseguenza che, comunque, sarebbe stata indennizzata dal riconoscimento degli interessi convenzionali maturati nelle more. La Cassazione si è espressa nel senso di ritenere ammissibile unistanza di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei privilegiati, pur andando oltre gli ordinari tempi della procedura di liquidazione. Ha, tuttavia, precisato che il pagamento dilazionato dà luogo a unipotesi di soddisfacimento non integrale della classe creditoria, a cui consegue lattribuzione del voto proporzionalmente al credito - stimato ai sensi dellart. 160, comma 2, Legge Fall. - che sarà soddisfatto in ritardo. Tutti questi aspetti è bene che vengano esposti nel piano, con esatta determinazione degli interessi, delle tempistiche e delle garanzie per le diverse classi dei creditori. Laspetto più interessante della pronuncia è relativo al non integrale soddisfacimento: concetto che, come si desume dal dictum degli Ermellini, non è meramente quantitativo (nel senso di falcidia) ma copre anche i casi di dilazione del pagamento. Insomma, il soddisfacimento integrale ma dilazionato equivale alla non integralità: il tempo (di attesa) diviene un bene di cui tenere conto e su cui applicare interessi in grado di salvare il concordatosempre che il voto, sia favorevole. Condividi

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