TOUR OPERATOR TENUTI A RISARCIRE IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

Data Pubblicazione:

31 marzo 2017

Tour operator tenuti a risarcire il danno da vacanza rovinata La Cassazione Civile, con la sentenza n. 6830/17 depositata il 16 marzo 2017 ha espressamente affermato lobbligo del tour operator di risarcire il danno non patrimoniale da vacanza rovinata al cliente che abbia subito lesioni gravi e patito un pregiudizio serio. La Corte ha sostenuto ciò in virtù dellobbligo di garantire la sicurezza della vacanza che si vende ai propri clienti. Nel caso di specie affrontato dalla Cassazione, il cliente è stato violentemente colpito con un pugno e derubato dellorologio che portava al polso mentre si trovava nellalbergo dove alloggiava, il tutto è avvenuto in presenza del figlio allora minorenne. Il tribunale di Campobasso aveva previsto il solo diritto al risarcimento dellequivalente del furto subito, ovvero il valore dellorologio che è stato rubato. La Corte dAppello, invece, ha condannato il tour operator a risarcire anche il danno non patrimoniale subito dal cliente, consistente nel danno da vacanza rovinata, oggi previsto dallarticolo 47 del codice del turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, emanato in attuazione della direttiva 2008/122/CE). La Cassazione ha rigettato il ricorso del tour operator il quale contestava che non era stata provata la scarsa sicurezza del luogo dove alloggiava il cliente. In particolare la Suprema Corte, confermando quanto pronunciato in appello, ha ritenuto che la raggiunta prova dellinadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dellattore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica. Condividi

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