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Regolamento UE 2026/1061: prospetti più snelli e procedure semplificate per le imprese

Data Pubblicazione:

17 Settembre 2026

Il 16 agosto 2026 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2026/1061 della Commissione Europea, adottato lo scorso 7 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 13 agosto 2026.

Tale provvedimento normativo modifica il precedente Regolamento (UE) 2019/980 in merito al formato e al contenuto dei prospetti informativi per le piccole e medie imprese, vale a dire i documenti regolatori obbligatori che queste ultime sono tenute a redigere e pubblicare quando intendono quotarsi in borsa.

Il Regolamento in esame si inserisce nell’ampio pacchetto europeo noto come “Listing Act”, volto a semplificare e rendere più attrattivi i mercati pubblici dei capitali dell’Unione europea e a facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali. Per i profili di competenza nazionale, l’Italia ha dato attuazione alle disposizioni del Listing Act attraverso il D.Lgs. 86/2026. 

I soggetti interessati da questa riforma sono, nello specifico, gli emittenti, gli offerenti e coloro che richiedono di essere ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati.

In primo luogo, il Regolamento riduce gli oneri documentali cui sono sottoposte le imprese, imponendo limiti dimensionali molto più stringenti per i prospetti informativi, al fine di fornire agli investitori tutte le informazioni in maniera più diretta per valutare consapevolmente l’opportunità di investimento.

Entrando nel dettaglio, il processo di semplificazione sistematica ha previsto l’introduzione del prospetto di emissione UE della crescita, che, quando riguarda azioni, è soggetto a un limite massimo di 75 facciate in formato A4. Tale prospetto può essere utilizzato dalle PMI e da determinate altre categorie di emittenti, purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato. Inoltre, per gli emittenti i cui titoli siano stati ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un mercato di crescita per le PMI per almeno i 18 mesi precedenti, il prospetto UE di follow-on relativo alle azioni prevede una lunghezza massima di 50 facciate in formato A4.

In questo modo i costi di consulenza legale, di predisposizione documentale e i processi di controllo e di approvazione da parte delle autorità di vigilanza vengono ridotti notevolmente.

Quanto agli elementi che devono essere inseriti all’interno del prospetto relativo ai titoli di capitale, è anzitutto prevista la presenza di un indice e di una nota di sintesi. Il prospetto deve inoltre individuare e descrivere i fattori di rischio, così come definiti dall’art. 16 del Regolamento (UE) 2017/1129, ossia le possibili minacce e le specifiche vulnerabilità connesse a quel determinato tipo di investimento; per ultimo, il Regolamento rinvia agli allegati contenuti all’interno del Regolamento stesso che individuano in maniera puntuale le informazioni che devono essere riportate nel prospetto, in relazione alla specifica tipologia di strumento finanziario e alle caratteristiche dell’operazione.

Il Regolamento, data la necessità di ridurre la complessità e sostenere gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che chiedono l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nell’ambito del processo di redazione del prospetto, ha stabilito anche una riduzione dei documenti richiesti per i titoli non azionari, quali obbligazioni o altri strumenti di debito, prevedendo infatti la possibilità di redigere un unico documento di registrazione anziché documenti distinti, al quale deve essere allegata un’unica nota informativa, così eliminando la necessità di stilare schemi separati per investitori retail e wholesale, come invece avveniva in passato.

Inoltre, per determinate emissioni di titoli di debito, il nuovo regime consente di limitare le informazioni finanziarie richieste a quelle relative all’ultimo esercizio finanziario, con conseguente riduzione degli oneri di redazione della documentazione rispetto al regime precedente.


Il legislatore europeo, riconoscendo il ruolo decisivo delle prime offerte pubbliche di azioni, specialmente per il ruolo che svolgono per i mercati pubblici dell’Unione Europea e per la sua economia, ha ritenuto opportuno introdurre una nuova sottocategoria di prospetto standard UE per IPO (offerta pubblica iniziale).

Questo prospetto è soggetto ad un massimo livello di standardizzazione tale da poter facilitare gli investitori nel confronto delle informazioni, ma soprattutto la prevedibilità del contenuto di questi prospetti riduce di molto i costi della consulenza per le imprese.

Con il provvedimento in esame vengono inoltre introdotti per la prima volta limiti in tema di tempistiche di approvazione del prospetto presentato alle autorità di controllo. Prima del regolamento, infatti, oltre alle singole scadenze riferibili a specifici passaggi di modifica del prospetto, non erano previsti termini entro i quali l’iter di approvazione doveva essere concluso, potendosi prolungare oltre il ragionevole tempo.

Da ora invece, l’emittente è certo della data entro cui l’autorità competente sarà tenuta a decidere sull’approvazione del prospetto, non potendo superare i 90 giorni lavorativi successivi alla data della presentazione dello stesso; per le piccole e medie imprese invece il termine massimo di approvazione sale a 100 giorni lavorativi dal giorno di presentazione del prospetto, salvo la possibilità di ottenere, in entrambi i casi, una proroga di 30 giorni lavorativi quando sia l’emittente a richiederlo in forma scritta. 

La ragione per la quale sono previste tempistiche più dilatate per le PMI è data dalla consapevolezza del legislatore che le stesse potrebbero riscontare maggiori problematiche nel conformarsi alle richieste di modifica o ai chiarimenti che le autorità potrebbero richiedere prima di approvare la bozza di prospetto presentata. 

Al fine di presentarsi sul mercato vi sono naturalmente anche dei requisiti di bilancio ai quali gli emittenti devono rispondere: potranno, infatti, essere ammesse alla quotazione le azioni di emittenti che abbiano pubblicato e depositato i bilanci di due esercizi annuali, dei quali almeno l’ultimo deve essere corredato da un giudizio positivo di un revisore legale.

Per ciò che riguarda le obbligazioni, invece, si ribadisce, potranno essere ammesse alla quotazione le obbligazioni delle sole società che abbiano pubblicato e depositato il bilancio dell’ultimo esercizio annuale, anche se consolidato.

Il contributo innovativo del Regolamento (UE) 2026/1061 è squisitamente pratico: prevede quindi meno informazioni da ricercare e riportare in quanto i contenuti richiesti sono mirati al tipo di investitore, un numero inferiore di documenti da duplicare, meno oneri di controllo, tempistiche di approvazione certe, nonché meno e più rapidi passaggi burocratici da gestire per le imprese.

Tale Regolamento non deve essere guardato in un’ottica di intervento unico e isolato in quanto parte di un insieme di attività di semplificazione volute dall’Unione Europea, poiché volto ad incoraggiare le imprese ad adeguare repentinamente le proprie documentazioni societarie in modo da poter beneficiare sin da subito delle agevolazioni del pacchetto europeo “Listing act”.


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