La riforma del Codice della Proprietà Industriale

La riforma del Codice della Proprietà Industriale con l'entrata in vigore della Legge 24 luglio 2023, n. 102

«Dopo oltre 10 anni di tentativi» – riferisce l’attuale Ministro delle Imprese e del Made in Italy – lo scorso 23 agosto è entrata in vigore la Legge 24 luglio 2023, n. 102 apportando rilevanti modifiche al Codice della Proprietà Industriale di cui al D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (C.P.I).

Molteplici sono gli obiettivi che, con questa riforma, si è posto il legislatore italiano. Fra questi, rafforzare la competitività delle imprese e degli enti di ricerca nazionali, rendere più solida e semplificata la tutela dei diritti di proprietà industriale e digitalizzare le procedure amministrative per agevolare lo sviluppo d’impresa.

Qui di seguito si segnalano alcune interessantissime novità del C.P.I. introdotte dalla Legge n. 102/2023, in particolare:

Il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine. L’art. 1 della L. n. 102/2023 ha modificato l’art. 14, comma 1, lett. b), C.P.I. rubricato “Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazione geografiche e denominazioni d’origine protetta” sancendo un ampio divieto di registrazione di segni. Non potranno, dunque, costituire oggetto di registrazione i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, ma soprattutto – ed è questa la novità - tutti i segni che evochino, imitino, o si pongano in conflitto con indicazioni geografiche e denominazioni d’origine;

L’introduzione di una tutela specifica per i disegni e modelli. L’art. 2 della L. 102/2023 ha introdotto l’art. 34 bis C.P.I. rubricato “Protezione temporanea dei disegni e modelli nelle fiere”. Tale norma consentirà, previa richiesta del soggetto interessato, e approvazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di ottenere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. Ciò permetterà di ottenere la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati. Inoltre, è stato abrogato l’art. 129, comma 3, C.P.I. con la conseguenza che, d’ora in avanti, sarà possibile effettuare sequestri sui prodotti contraffatti esposti nelle fiere, esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute nello Stato;

Il ribaltamento del c.d. Professor privilege al fine di agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo. L’art. 3 della L. 102/2023 ha riformato in toto l’art. 65 C.P.I. rubricato “Titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca”. Con detta modifica, in deroga all'art. 64 CPI, quando l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un’università (anche non statale legalmente riconosciuta), un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spetteranno alla struttura di appartenenza dell'inventore, e non più all’inventore stesso. Resta, però, fermo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Tuttavia, l’assoluta – e tanto attesa – novità è contenuta all’interno dell’art. 5 della L. 102/2023. Cambia il tenore dell’art. 59 C.P.I. precedentemente rubricato “Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni” - ora rubricato “Rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano”. Pertanto, d’ora in avanti, vi sarà la possibilità che, sulla medesima invenzione, possano coesistere un brevetto nazionale italiano, concesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), e un brevetto europeo avente effetto in Italia, concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Il legislatore nazionale ha così reso possibile il fenomeno della c.d. "doppia brevettazione", ossia della sussistenza di due titoli brevettuali distinti – uno nazionale e uno di matrice europea – concernenti la medesima invenzione. Tale intervento normativo si pone in rilievo soprattutto nell’ambito dei procedimenti dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC - Unified Patent Court), operativo dal 1° giugno 2023. Infatti, l'UPC ha giurisdizione esclusiva negli Stati contraenti per tutte le controversie aventi ad oggetto brevetti europei e, grazie alla riforma dell'art. 59 C.P.I., gli inventori potranno scegliere, in relazione alla medesima invenzione, se far valere il brevetto europeo davanti all'UPC, oppure il brevetto italiano davanti ai giudici nazionali.

di Dott.ssa Marta Minnici