SOCIETÀ COOPERATIVE: DAL 1° GIUGNO AL VIA LE NUOVE SANZIONI

Dal 1° giungo 2023 è in vigore un nuovo regime sanzionatorio, previsto dal D.M. n. 587/2021, per le società cooperative vigilate direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il quale prevede un inasprimento delle sanzioni applicabili alle citate entità giuridiche. Nelle nuove previsioni sanzionatorie viene infatti disciplinato che, nel caso in cui il revisore o l’ispettore incaricato di svolgere l’ispezione mutualistica rilevino e accertino la sussistenza di una delle tre condotte illegittime previste dalla disposizione ex art. 12, comma 5 bis, d.lgs. 220/2002, così come novellato dalla disciplina ex art. 1, comma 936, lettera a) della L. 27 dicembre 2017, n. 205, si debba necessariamente procedere a formale contestazione da trasmettere direttamente al MIMIT.
 
Alla cooperativa può essere irrogata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento della maggiorazione del contributo di revisione biennale pari a tre volte l’importo dovuto nei seguenti tre casi:
 
1. la cooperativa non ottempera, senza giustificato motivo, alla diffida impartita dal revisore o dall’ispettore in sede di vigilanza per l’eliminazione di irregolarità sanabili;
2. la cooperativa ha perso la caratteristica della mutualità prevalente, a causa della violazione della condizione di prevalenza ex art. 2513 c.c. e non ha ottemperato a quanto sancito dall’art. 2545, comma 2, octies c.c.; 
3. la cooperativa ha perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente in quanto ha modificato le previsioni enunciate dall’art. 2514 c.c. e non ha ottemperato a quanto disciplinato dall’art. 2545 octies c.c.
 
Il revisore o l’ispettore che, in sede di accertamento, verifica che la cooperativa non ha provveduto, a seguito di diffida, ad eliminare le irregolarità sanabili senza giustificato motivo o non ha ottemperato agli obblighi indicati dall’articolo 2545 octies c.c., deve:
 
1. contestare immediatamente la violazione al legale rappresentante o alla persona delegata dal rappresentante legale ad assistere alla verifica ispettiva;
2. compilare, consegnare e sottoscrivere lo specifico modello di contestazione allegato al decreto;
3. trasmettere, entro tre giorni, il suddetto modello alla competente divisione della Direzione Generale del Ministero delegata alla vigilanza sul sistema cooperativo (Divisione V). 
 
Nel caso in cui il legale rappresentante o il soggetto delegato si rifiuti di sottoscrivere l’atto di contestazione, il revisore è tenuto a trasmetterlo all’indirizzo di posta certificata della società cooperativa o tramite lettera raccomandata.
 
La Divisione V, entro 90 giorni dalla ricezione a notificare alla società cooperativa la violazione imputata e ad irrogare la sanzione nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 12, comma 5 bis del d.lgs. n. 220/2002, specificando inoltre le modalità di pagamento e di riscossione, da eseguirsi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate mediante modello F24, più le eventuali spese postali di notifica (nel caso in cui non sia stata possibile la trasmissione delle comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata). Sussiste per la cooperativa la possibilità di pagare la sanzione prevista in misura ridotta del 30%, qualora il pagamento venga effettuato entro cinque giorni dall’avvenuta notifica.
 
La società cooperativa sanzionata, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, può inoltrare alla Divisione V scritti difensivi e documenti per chiedere il riesame del provvedimento. In tal caso il Ministero può, alternativamente:
 
1. ritenere fondata la contestazione e comunicare la somma della sanzione amministrativa e ingiungere il pagamento;
2. emettere provvedimento motivato di archiviazione qualora non ritenga fondata la contestazione.
 
L’Amministrazione che ha applicato la sanzione, nell’eventualità in cui la società cooperativa versi in condizioni di disagio economico e su espressa richiesta di quest’ultima, può consentire che tale sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta, nessuna delle quali potrà recare un importo inferiore ad Euro 30,00. Decorso inutilmente il termine fissato dal Ministero, anche se riferito ad una sola delle rate concordate, l'ente cooperativo è obbligato al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. Quanto detto non preclude che, in qualsiasi momento, il debito potrà essere estinto mediante un unico pagamento.
 
Infine, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della sanzione è diritto dell’Amministrazione procedere alla riscossione a mezzo di esecuzione forzata.
 
di Dott. Antonino Guarino