Il contesto

Con il termine start-up ci si riferisce all'evento ed alla fase di avvio di un'impresa che viene lanciata per la prima volta sul mercato, oppure acquisita e rilanciata attraverso un nuovo avviamento e nuova progammazione. Il fenomeno delle start up è in costante aumento anche in Italia e indice di vitalità nonché di importanti e significativi mutamenti strutturali nel mondo del lavoro. Detta attività non può essere frutto di improvvisazione. Per trasformare un’idea, un’intuizione in un’attività concreta e di successo sono necessarie  giuste attitudini, forti motivazioni, oltre che competenze tecniche e organizzative.

Qual è la definizione che noi diamo di "Start-up"? E' una impresa che nasce da giovani imprenditori (non necessariamente imprenditori-giovani) sulla base di una idea innovativa, magari nell'accezione tecnologica del termine, caratterizzata da un budget non elevato ma da un forte potenziale di crescita.

Quali requisiti deve possedere una società di nuova costituzione per essere definita start-up?
  1. la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
  2. la società deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
  3. deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  4. il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  5. non deve distribuire o aver distribuito utili;
  6. deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  7. non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
  8. Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
    • sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore   importo tra il costo e il valore della produzione;
    • impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro;
    • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Per le società che posseggano tutti i requisiti sopra elencati, sarà possibile procedere all’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata proprio alle start up innovative e godere dei vantaggi riconosciuti dalla normativa, tra cui:

  1. Riduzione degli oneri per la costituzione
    La start-up innovativa è esonerata dal pagamento dei diritti di bollo e di segreteria per l’iscrizione al Registro Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio;
  2. Rinvio a nuovo anno delle perdite di esercizio
    Le start-up innovative hanno un anno in più per deliberare la ricapitalizzazione per perdite che superano il terzo del capitale sociale o che lo portano al di sotto del minimo legale;
  3. Governance delle start-up innovative costituite in forma di S.r.l..
    Le startup innovative, anche se costituite in forma di S.r.l., hanno le seguenti facoltà: a) utilizzare istituti ammessi solo nelle S.p.A.; b) offrire al pubblico quote di partecipazione; c) compiere operazioni sulle proprie partecipazioni (in deroga al divieto assoluto);
  4. Remunerazione con strumenti finanziari
    Viene introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti e collaboratori (piani di stock options).
  5. Rapporti di lavoro subordinato
    Le start-up innovative possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata compresa tra 6 e 36 mesi.
  6. Incentivi all’investimento in start-up innovative
  7. Raccolta diffusa di capitali di rischio tramite portali online (cd. crowdfunding)
    Consiste in una modalità innovativa di raccolta diffusa di capitale (crowdfunding).
  8. Sostegno all’internazionalizzazione
    Le start-up innovative operanti in Italia possono beneficiarie dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia.
  9. Gestione della crisi nella start-up innovativa e attività di controllo
    Sono assoggettate in via esclusiva alla disciplina della gestione della crisi da sovra-indebitamento applicabile ai soggetti non fallibili, che prevede la mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori e non contempla invece la perdita di capacità dell’imprenditore.

La società più adatta a te

Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 221/2012 di conversione del Decreto Legge n. 179/2012, con la quale si è inteso disciplinare lo sviluppo e la crescita del Paese. In particolare, la Sezione IX della predetta disposizione normativa è dedicata ad una nuova tipologia di impresa, ovvero la cosiddetta start – up innovativa. L'art. 25 della citata legge definisce la start-up innovativa come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Vi rientrano, pertanto, sia le S.r.l. (compresa la nuova forma di S.r.l. semplificata o a capitale ridotto), sia le S.p.a., le S.a.p.a., sia le società cooperative.

La nascita di nuove imprese, in particolare di start up ad alto contenuto innovativo e con elevate potenzialità di crescita, fondate prevalentemente da giovani imprenditori, è ritenuta dal legislatore elemento imprescindibile per lo sviluppo economico del Paese. Per questo motivo, a partire dallo scorso anno, sono state emanate nuove regole e previste nuove forme societarie in grado di contribuire e facilitare lo sviluppo dell‘imprenditoria e del business. In particolare l’art. 3 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1 (successivamente convertito in legge) ha introdotto la S.r.l. semplificata (S.r.l.s.), originariamente prevista solo per le persone fisiche che non avessero compiuto i 35 anni di età. Per gli over 35, invece, era stata ideata un’altra tipologia di forma societaria  (S.r.l. a capitale ridotto) con caratteristiche affini alla semplificata, ma con meno agevolazioni previste in fase di costituzione. Tuttavia, a poco più di un anno dall’introduzione delle nuove tipologie societarie, il Decreto Legge n. 75 del 28 giugno 2013 (Decreto del Fare) ha completamente stravolto la disciplina e riscritto l’art. 2463 bis del codice civile. In particolare, è stato eliminato il requisito dell’età previsto per le società semplificate, estendendone e consentendone a tutti (anche over 35) la costituzione, e di conseguenza, non avendo più motivo di esistere, è stata espunta dalla disciplina codicistica, dopo solo un anno di vita, la S.r.l. a capitale ridotto.

In sintesi le caratteristiche principali della S.r.l.s, così come ridefinita dal Decreto del Giugno 2013:

  • l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e quindi richiede l'intervento del Notaio senza che sia dovuto l'onorario notarile;
  • il capitale minimo è di un euro ed il massimo è di 9.999 euro;
  • i conferimenti possono avere ad oggetto esclusivamente denaro;
  • l'iscrizione nel registro delle imprese è telematica ed esente da bollo e diritti di segreteria.