Riforma del lavoro sportivo: tutte le novità a partire dal 1° luglio 2023

1- Introduzione e definizione di lavoro sportivo

Molteplici sono le novità normative che, a far data dal 1° luglio 2023, hanno interessato le associazioni e le società sportive dilettantistiche, nonché tutte le figure operanti nel comparto: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici. Nella suddetta data, infatti, è entrato in vigore il testo del d.lgs. n. 163/2022 contenente disposizioni di riordino e riforma delle norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Specificatamente, il testo della riforma contempla misure di semplificazione e di contenimento degli oneri contributivi e fiscali per le prestazioni professionali nelle associazioni e nelle società dilettantistiche. Tale novellata normativa, strutturata in un testo articolato in trentuno disposizioni, modifica la disciplina prevista nel d.lgs. n. 36/2021, il quale sarebbe dovute entrare in vigore già a decorrere dal 1° gennaio 2023, entrata in vigore che però è stata posticipata al primo giorno del corrente mese per via del c.d. “Decreto Milleproroghe” del 2023. Inoltre è da sottolineare l’adozione, da parte del Consiglio dei Ministri tenutosi in data 31 maggio 2023, di nuovi decreti correttivi della riforma.

Prima di procedere ad una più dettagliata analisi delle modifiche normative introdotte dalla Riforma appena entrata in vigore, appare necessario meglio precisare cosa si intenda, oggi, per lavoro sportivo. A norma dell’art. 25, d.lgs. 36/2021, infatti, è considerato lavoratore sportivo “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza nessuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali […]”.

Con l’introduzione della riforma dello sport, le collaborazioni potranno essere di due tipi: lavoro sportivo o volontariato.

2- Le novità in materia di rapporto di lavoro

La definizione di lavoratore sportivo è modificata dal decreto legislativo di nuova introduzione, il quale appunto aggiunge all’elencazione già enunciata ogni altro soggetto che, in virtù del tesseramento, svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono, invece, considerati lavoratori sportivi i soggetti i quali forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Per quanto concerne, invece, le modalità di svolgimento del rapporto e le relative tipologie contrattuali applicabili, la nuova disciplina sancisce che il lavoro sportivo potrà essere svolto mediante tipi contrattuali di natura subordinata, co.co.co. od anche in forma autonoma, sia essa di natura occasionale che mediante l’utilizzo di partita iva; le citate modalità di rapporto saranno accompagnate dalle relative tutele previdenziali e da tutte le altre coperture accessorie in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le società sportive, sia esse professionistiche che dilettantistiche, potranno stipulare con i giovani atleti contratti di apprendistato, con la possibilità per le sole società sportive professionistiche di stipulare i suddetti contratti, di tipo professionalizzante, con soggetti che abbiamo già compiuto il quindicesimo anno di età e che non abbiamo compiuto i 24 anni. E’ da sottolineare che nel comparto professionistico la tipologia contrattuale di principale adozione appare rimanere quella relativa al rapporto di lavoro subordinato; per ciò che riguarda, invece, il settore dei dilettanti la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.

Per quanto riguarda la durata temporale del contratto di lavoro subordinato sportivo, è sancito che quest’ultimo possa contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la cessione del contratto prima della scadenza. Tale previsione deroga quindi alla disciplina di carattere generale, inibendo l’applicazione degli articoli da 19 a 29 del d.lgs. 81/2015.

I soggetti adibiti a mansioni di carattere amministrativi e/o gestionali saranno inquadrati come co.co.co. e, in termini previdenziali e fiscali, si applicherà la relativa disciplina prevista per le collaborazioni coordinate e continuative di tipo sportivo.

Da ultimo, per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie che gravano sulle associazioni di tipo sportivo in tema di rapporti di lavoro, queste si intendono assolte attraverso la comunicazione da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Siffatta comunicazione, in mancanza della quale sono comminate le sanzioni previste dalla normativa generale, è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti. E’ concessa, inoltre, alle entità operanti nel settore sportivo la possibilità di adempiere alla tenuta del libro unico del lavoro in via telematica mediante il Registro delle attività sportive dilettantistiche.

3- Novità in materia di volontariato in ambito sportivo

L’art. 29 del d.lgs. n. 36/2021 definisce i volontari (o amatori) come soggetti “che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”, precisando al comma 2 del medesimo articolo che “le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari.” Detti compensi sono pertanto esclusi dal reddito per un importo non superiore nell’anno di imposta a 10.000 euro, così come esclude dalla formazione del reddito del percettore i rimborsi di spese documentate per vitto, alloggio e viaggio.

La nuova disciplina prevede che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate rilasciando una autocertificazione purché non si superi l'importo di 150 Euro mensili; sussiste però la necessità che l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la suddetta modalità di rimborso. La novellata normativa, inoltre, contempla la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di prestare attività di volontariato nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., dandone comunicazione preventiva all'amministrazione di appartenenza.

4- Novità in materia di previdenza e tutela assicurativa

L’aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome è fissata al 25 %. In entrambi i casi, si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS a copertura di malattia, maternità, disoccupazione. La norma dispone, inoltre, l’applicazione dei contributi previdenziali per la sola parte eccedente l’importo di 5.000 euro del compenso e una riduzione del 50 % dell’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027.

Non si tratta di una decontribuzione ma di una riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati. La riduzione non riguarda le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione.

Passando alla tematica inerente alla tutela assicurativa degli atleti, i lavoratori sportivi subordinati e co.co.co, sia nel professionismo che nel dilettantismo, dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Medesima previsione investe i soggetti operanti in regime di volontariato.

di Dott. Antonino Guarino