Riforma del processo civile - Impugnazioni ordinarie - Appello

1. Premessa

L’intervento riformatore della L. 26 novembre 2021 n. 206 scaturisce dall’esigenza di provvedere «al riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali», al fine di raggiungere gli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile. In particolare, per il giudizio di appello, così come per il c.d. procedimento semplificato di cognizione, si prevedono delle modifiche in ossequio al principio della ragionevole durata del procedimento.

L’art 1, comma VIII della legge delega elenca una serie di principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di appello così da poter semplificare la procedura improntandola a criteri di maggiore celerità ed efficienza. Il Governo in attuazione della Legge delega è tenuto ad agire in un’ottica di superamento dell’attuale disciplina del c.d. filtro in appello, prevedendo la possibilità di dichiarare manifestamente infondata l’impugnazione che non abbia possibilità di essere accolta. Oggetto di modifica risulta anche la disciplina sulla provvisoria esecutività delle sentenze appellate, così da rimettere al giudice la possibilità di sospendere l’esecutività a fronte di una prognosi di fondatezza dell’impugnazione o di gravità e irrimediabilità del pregiudizio derivante dall’esecuzione.

È prevista, inoltre, la reintroduzione del consigliere istruttore, cioè il giudice designato dal presidente del collegio assegnato alla fase antecedente alla decisione. Egli dovrà dichiarare la contumacia dell’appellato, riunire gli appelli contro la stessa sentenza, esperire il tentativo di conciliazione, ammettere i mezzi di prova, assumere i mezzi istruttori e così via. Infine, è prevista una limitazione delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado ai soli casi di violazione del contraddittorio.

Per quel che riguarda i termini di impugnazione, in attuazione della delega, il Governo dovrà prevedere che i termini per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. decorrano dalla notifica della sentenza. In base alla lettera c) il legislatore delegato dovrà prevedere che siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico nell’atto di citazione, le indicazioni prescritte a pena di inammissibilità per gli atti introduttivi dell’appello.

Prima di analizzare i principi e i criteri direttivi in materia di giudizio d’appello così come attuati dal decreto legislativo recante l’attuazione della legge delega di riforma del processo civile, occorre rammentare che l’appello è un mezzo di impugnazione ordinario, devolutivo, di regola sostitutivo e a critica libera, in quanto può essere denunciato in appello qualsiasi vizio della sentenza di primo grado.

La regola generale del procedimento d’appello è prevista ai termini previsti dall’art. 359 c.p.c., secondo cui nei procedimenti d’appello davanti alla Corte o al Tribunale si osservano, in quanto compatibili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, sempre che esse non siano incompatibili con norme speciali previste per l’appello. Sono appellabili tutte le sentenze pronunciate dal Tribunale - sia in composizione monocratica, sia in composizione collegiale - e dal Giudice di Pace. Nella specie, ai sensi dell’art. 341 c.p.c. competente per l’appello avverso le sentenze del Giudice di Pace è il Tribunale in composizione monocratica; competente per l’appello avverso una sentenza del Tribunale, in composizione sia monocratica sia collegiale, è la Corte d’Appello. La competenza per territorio spetta all’ufficio giudiziario nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato in primo grado.

Per continuare la lettura:

https://top24diritto.ilsole24ore.com/private/default.aspx?iddoc=39236801#showdoc/39236801