Contraffazione di brevetto

Contraffazione di brevetto: il criterio di "giusta royalty" quale criteriominimo per la liquidazione equitativa

Corte Suprema di Cassazione, sez. I, civ., sentenza 2 marzo 2021, n.5666

In tema di proprietà industriale, il soggetto titolare del diritto di privativa pregiudicato può chiedere il risarcimento del danno patito appellandosi al criterio rappresentato dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato conseguito dal danneggiante, di cui all’art. 125 d.lgs. n.30/2005 (c.d. codice della proprietà industriale, così come modificato dall’art.17 d.lgs. n.140/2006). Invero, l’articolo 125 del codice della proprietà intellettuale detta il principio per cui, in casi di violazione di un diritto di privativa, il danno va liquidato tenendo conto, tra gli altri criteri applicabili in materia, anche degli utili conseguiti in violazione del diritto, ovverosia valutando il margine di profitto realizzato dal danneggiante, al netto dei costi sostenuti. Nel dettaglio, in tale ambito, il criterio della c.d. “giusta royalty” o “royalty virtuale” stabilisce un limite minimo del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che tuttavia non si applica qualora il danneggiato indichi criteri equitativi ulteriori, diversi e ragionevoli, e ciò con il precipuo scopo di garantire una piena riparazione del danno subito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale [massima non ufficiale].

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