L'abusività della fideiussione non può discendere dalla temporanea difficoltà.

Il carattere abusivo della fideiussione non può discendere dalla temporanea condizione di difficoltà correlata all'emergenza Covid-19

Sistema Società | 1 ottobre 2020 | di Avv. Mario Benedetti e Dott.ssa Claudia Genuardi, BLB Studio Legale

Tribunale di Bologna, ordinanza dell’11 maggio 2020

Non sussistono i presupposti per accogliere il ricorso con cui il soggetto, obbligato a una prestazione pecuniaria, chiede che alla banca, la quale garantisce il debito in virtù di una fideiussione a prima richiesta, venga inibito in via d’urgenza il pagamento ai creditori, ove dagli atti non emerga la prova liquida che l'escussione della garanzia sia abusiva, non potendo tale carattere derivare dalla temporanea condizione di difficoltà economica dovuta alla emergenza sanitaria da Covid-19. [massima non ufficiale]

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Il quadro normativo – Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, art. 91, convertito con modificazione dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, recante «Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici», con cui, inserendo il comma 6-bis nell’art. 3 del D.L. del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. del 5 marzo 2020, n. 13, si prescrive l’obbligo per l’organo giudicante di valutare la rilevanza del rispetto delle misure di contenimento di cui al succitato decreto «ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

La normativa in esame, così succintamente riportata, muove dall’inedita situazione emergenziale dinanzi alla quale il Governo ha approntato una serie di misure volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus, alla difesa dei posti di lavoro, al sostegno delle imprese e della liquidità del settore finanziario. In particolare, la crisi da Covid-19 è stata ricondotta, sul versante civilistico, nel novero delle c.d. ‘‘sopravvenienze contrattuali”, circostanze esterne all’accordo – di carattere eccezionale ed imprevedibile – intervenute a seguito della stipulazione del contratto o prima della piena esecuzione dello stesso, in presenza delle quali l’applicazione del principio ‘‘pacta sunt servanda” può subire rilevanti limitazioni e il cui verificarsi determina una eccessiva onerosità della prestazione ovvero rende inidoneo l’accordo al soddisfacimento degli interessi in vista dei quali era stato convenuto.

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