Guida Operativa - Processo civile: Impugnazioni straordinarie - Opposizione di terzo

L’intervento disposto della L. 26 novembre 2021 n. 206 ha impresso profondi cambiamenti alla disciplina del processo civile; tuttavia, non ha rinnovato la materia dell’opposizione di terzo, ossia quel mezzo straordinario di impugnazione disciplinato dall’articolo 404 del Codice di procedura civile. Nonostante le numerose incertezze che rendono a tratti vaga la disciplina di questo istituto, anche grazie all’opera di interpreti e filoni giurisprudenziali, lo stesso riveste un ruolo fondamentale in tema di tutele.
 
Al primo comma dell’articolo è indicata l’opposizione di terzo nella forma ordinaria; mentre al secondo l’opposizione c.d. revocatoria. Entrambe hanno in comune il fatto di essere strumenti che possono essere utilizzati da chi è stato “terzo” rispetto alla pronuncia che si intende impugnare; di conseguenza, va inteso colui che non è stato parte del processo che ha condotto all’emanazione della sentenza. Nonostante sia incerta la nozione di parte, in questo contesto numerosi indirizzi giurisprudenziali la intendono nella veste di chi ha assunto la qualità di soggetto destinatario degli effetti degli atti processuali e delle sentenze di rito. 
 
Nell’ipotesi indicata al primo comma, il terzo può fare opposizione contro la sentenza che è passata in giudicato o divenuta esecutiva, che sia stata pronunciata tra altre persone, ma con la condizione che quest’ultima possa pregiudicare i suoi diritti. Pertanto, in questo contesto occorre chiarire che il terzo agisce esclusivamente per far valere un interesse protetto giuridicamente, con lo scopo di far eliminare il pregiudizio a lui arrecato sussistente al tempo della decisione. Ebbene, il carattere straordinario di questo strumento si ravvisa rispettivamente nella possibilità, a differenza dagli altri mezzi di impugnazione, di proporlo nonostante l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza. Per quanto invece concerne la forma prevista al comma secondo, questa conferisce agli aventi causa e i creditori di una delle parti l’opportunità di proporre opposizione alla sentenza che risulta essere l’effetto di dolo o collusione a danno di questi ultimi. 
 
In entrambi i casi, ad ogni modo, il terzo con l’impugnazione della pronuncia vuole ottenerne un’altra, sostitutiva della precedente, che accerti la prevalenza del suo diritto e di conseguenza impedisca l’attuazione inter partes della situazione accertata. Tuttavia, questo stesso risultato potrebbe essere ugualmente raggiunto con altri strumenti, come ad esempio la proposizione con autonoma domanda di un’azione ordinaria. In quest’ultima peculiarità risiede la facoltatività dell’opposizione di terzo. 
 
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