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PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, INQUADRAMENTO LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Data Pubblicazione:

7 aprile 2023

Estratto da Responsabilità e Risarcimento - Il Mensile n. 40, Dossier Novembre 2024: "Responsabilità civile e procreazione medicalmente assistita (PMA)" Nell'ultimo periodo l'opinione pubblica ha acquisito maggiore consapevolezza della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e delle tematiche ad essa connesse. In linea generale, come più volte ricordato dal Ministero della Salute, la PMA, comunemente detta "fecondazione artificiale", è l'insieme delle tecniche utilizzate per aiutare il concepimento in tutte le coppie, nei casi in cui il concepimento spontaneo è impossibile o estremamente remoto e nei casi in cui altri interventi farmacologici e/o chirurgici siano inadeguati. La PMA si avvale di diversi tipi di tecniche che comportano la manipolazione di ovociti, spermatozoi o embrioni nell'ambito di un trattamento finalizzato a realizzare una gravidanza. Queste metodiche sono rappresentate da diverse opzioni terapeutiche suddivise in tecniche di I, II e III livello in base alla complessità e al grado di invasività tecnica che le caratterizza: metodiche di I livello sono semplici e poco invasive e caratterizzate dal fatto che la fecondazione si realizza all'interno dell'apparato genitale femminile tecniche di II e III livello sono invece più complesse e invasive e prevedono che la fecondazione avvenga in vitro. Oltre a diverse condizioni patologiche che possono condizionare negativamente la capacità riproduttiva sia dell'uomo sia della donna, l'età della donna rappresenta il fattore che più riduce la possibilità di avere un bambino con i trattamenti di PMA. Tale sintetica premessa è necessaria per comprendere la centralità e l'ineludibilità della riflessione etica rispetto alle incessanti novità che ci prospetta via via la tecnologia in capo biomedico e soprattutto con riguardo alla salute e al momento dell'inizio della vita, hanno causato la necessità di rimeditare il rapporto tra la bioetica e il biodiritto. La bioetica deve intendersi come disciplina autonoma che assolve il compito di condurre ad una riflessione etica sulle implicazioni teorico -pratiche dello sviluppo scientifico e tecnologico rispetto alle scienze della salute e della vita dell'uomo. Per rispondere all'interrogativo se tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche tecnicamente accettabile, socialmente ammissibile e giuridicamente lecito, è insorta l'esigenza di dare ingresso ad un nuovo ambito di cognizione del sapere umano che ha assunto la denominazione di biodiritto. Esso ha ad oggetto la sistematizzazione degli aspetti giuridico-normativi che "diritti di IV generazione" connessi alla tutela della vita fisica ed in particolare agli effetti giuridici indotti dalle scienze biomediche; delle questioni inerenti ai fenomeni della vita organica del corpo, della generazione, dello sviluppo, della maturità, della vecchiaia, della salute, della malattia e della morte nonché della ricerca e della prassi biomedica tendono a disciplinare il complesso delle relazioni intersoggettive connesse alle problematiche biomediche, con conseguente attribuzione di giuridicità all'opzione bioetica e biopolitica prescelta. Il biodiritto, è tenuto a salvaguardare i tre principi basilari di precauzione, dell'autodeterminazione e del consenso informato e, quindi, in sintesi, in una prospettiva

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