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VENDITORE TENUTO A RISARCIRE L’ACQUIRENTE SE A CONOSCENZA DELLA NON CONDONABILITÀ DEL BENE ALIENATO

Data Pubblicazione:

dicembre 2023

Estratto da Responsabilità e Risarcimento - Il Mensile, 3 febbraio 2025, n. 43 - p.4, di Avv. Gianfilippo Chiricozzi - Junior Associate BLB Studio Legale Il venditore deve garantire all'acquirente la conformità dell'immobile alle normative edilizie vigenti. Se il bene presenta irregolarità rispetto alla licenza edilizia e l'alienante era consapevole dell'impossibilità di sanarle, si configura un inadempimento contrattuale di non scarsa rilevanza, con conseguente obbligo di risarcire i danni subiti dall'acquirente. Non ha alcun rilievo, in proposito, la presentazione di una domanda di condono edilizio se, alla data di scadenza prevista dalla normativa, la costruzione non era stata ancora completata, essendo tale requisito condizione stabilita dalla legge per ottenere la regolarizzazione dell'abuso. Quanto all'ammontare del risarcimento, la quantificazione può essere eseguita considerando il valore che l'immobile avrebbe avuto laddove la sanatoria fosse stata realmente conseguibile.

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