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DANNO MORALE E RELAZIONALE PER LA CANCELLAZIONE DEL PROFILO FACEBOOK
Data Pubblicazione:
Estratto da Responsabilità e Risarcimento - Il Mensile, 1° ottobre 2025, n. 50 - p. 4, a cura di Avv. Gianfilippo Chiricozzi - Junior Associate BLB Studio Legale Il rapporto tra utente e gestore del social network, sebbene solo apparentemente gratuito, deve qualificarsi come contratto a prestazioni corrispettive, in relazione al quale la controprestazione dell’utente consiste nell’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali a fini commerciali, dati che presentano un indiscusso valore patrimoniale. Ne consegue che l’oscuramento immotivato della pagina Facebook integra un inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. Al gestore, infatti, non è consentito recedere ad nutum, ma soltanto in presenza di specifiche violazioni imputabili all’utente, con l’ulteriore obbligo di fornire adeguata informazione e motivazione.



