Il rinvio alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul c.d. “ammortamento alla francese”

Note introduttive

Potrebbero esserci novità nel settore del credito, nello specifico sul piano di ammortamento alla francese, il criterio più comune utilizzato dalle banche per calcolare i piani di rientro dai mutui. In questo ambito, ogni rata periodica è costituita da una parte di interessi sul saldo residuo del debito e una parte di capitale, la quota capitale tende ad aumentare nel tempo, mentre quella di interessi si riduce in modo corrispondente. Dal punto di vista giuridico uno dei principali problemi è dovuto alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione delle modalità di ammortamento “alla francese” nel contratto di mutuo.

La Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Margherita Cassano, con provvedimento del 6 settembre 2023 ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione “Dica la Corte di Cassazione se la mancata indicazione delle modalità di ammortamento alla francese e/o del regime di capitalizzazione composto degli interessi passivi all’interno di un contratto di mutuo bancario (….) integri oppure no un’ipotesi di nullità parziale di un contratto di mutuo bancario”.

Il problema in questione è stabilire l’omessa indicazione del regime composto della capitalizzazione degli interessi, possa comportare l’indeterminatezza del contratto di mutuo e quindi, in base all’art.117 del Tub comma 4, la violazione della trasparenza e dunque, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, la rideterminazione del tasso Bot degli interessi passivi del mutuo.

Si tratta di una decisione che potrebbe avere conseguenze di forte impatto sul settore dei mutui in quanto, se la decisione delle sezioni unite dovesse confermare effettivamente la carenza informativa negoziale e quindi l’indeterminabilità del tasso, molti mutui andrebbero riformulati con un elevato costo per il sistema bancario in quanto il sistema di ammortamento alla francese è notoriamente più oneroso di un piano formulato con l’interesse semplice.

La problematica è stata sollevata dal giudice del Tribunale di Salerno, con ordinanza del 19 luglio 2023, che, con rinvio pregiudiziale, ex art. 363 bis c.p.c., ha rinviato alla Suprema Corte la risoluzione del giudizio, evidenziando come la questione de quo fosse necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e che, in ogni caso, l’argomento presentava delle difficoltà interpretative suscettibili di porsi in anche in altri giudizi. 

Omessa indicazione del c.d. "ammortamento alla francese": nullità strutturale del contratto?

Il caso sottoposto al Tribunale di Salerno, in data 19 luglio 2023, è estremamente complesso, avendo ad oggetto una controversia sulla mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario del regime di capitalizzazione degli interessi "composto" - anche a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (TAN) - e della modalità di “ammortamento alla francese”.

La questione centrale è se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare l’indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto contrattuale, con conseguente nullità strutturale dello stesso, in forza del combinato disposto degli articoli 1346 e 1418, co. 2, c.c., nonché dell'articolo 117, comma 4, del Decreto Legislativo n. 385 del 1993 (noto come "T.U.B.") che impone, a pena di nullità, che i contratti debbano indicare “il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e, infine, la violazione delle norme in materia di trasparenza.

La complessità del caso si spiega in ragione del fatto che la capitalizzazione degli interessi, sia in regime "semplice" che in regime "composto", rappresenta un concetto chiave di matematica finanziaria. In particolare, nel regime semplice, gli interessi sono calcolati solo sul capitale iniziale, mentre nel regime composto, gli interessi vengono aggiunti al capitale iniziale, contribuendo così a generare ulteriori interessi nel tempo. Questo significa che il regime di capitalizzazione composto può rendere il mutuo più oneroso per il cliente, poiché gli interessi stessi vengono capitalizzati.

A tal riguardo, un primo orientamento giurisprudenziale - maggioritario – ha suggerito che l’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori non influirebbe sulla validità del contratto. In altri termini, non deriverebbero conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, né sussisterebbero problemi in termini di violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, infatti, una volta allegato il piano di ammortamento al contratto di mutuo e consegnato al cliente, questi potrebbe desumere ugualmente la modalità di ammortamento e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l’obbligazione restitutoria. Inoltre, la mancata indicazione delle modalità di ammortamento non pregiudicherebbe gli interessi del cliente in termini di prezzo e condizioni praticati, riguardando il piano di ammortamento esclusivamente la composizione delle singole rate, in applicazione di quanto pattuito nelle condizioni del contratto, conosciute o conoscibili ex ante dal cliente e redatte per iscritto nel contratto.

Tuttavia, altra parte della giurisprudenza ha evidenziato l'importanza della c.d. trasparenza bancaria, sostenendo che il regime di capitalizzazione composto degli interessi debba essere esplicitamente indicato nel contratto, in quanto rappresenterebbe un prezzo o un costo aggiuntivo per il cliente. Inoltre, è stato evidenziato che la mancata esplicitazione di questa modalità di capitalizzazione potrebbe violare l'articolo 117, comma 4, del T.U.B., che, come accennato supra, richiede la chiara indicazione dei tassi di interesse e di ogni altro costo nel contratto. La giurisprudenza ha fatto anche riferimento alla Delibera C.I.C.R. del 09/2/2000, che stabilisce che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto”. Pertanto, la mancanza di un'esplicita indicazione del regime di capitalizzazione composto – secondo parte della giurisprudenza - potrebbe comportare la nullità del contratto.

L’ineludibilità del vaglio delle Sezioni Unite per un intervento dal carattere nomofilattico

La tematica sottoposta agli sforzi interpretativi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione possono certamente essere descritti come assolutamente caratterizzati da un ampio grado di novità, non riscontrandosi ad oggi nessuna coerente o decisiva pronuncia interpretativa proveniente dagli Ermellini, a sottintendere con ciò anche un’importante difficoltà di tipo interpretativo. Difatti, con riferimento alla metodologia di formazione della rateizzazione, relativamente alla connessione che sussiste tra capitale e interessi, il Tribunale di Salerno ha implementato un primo tentativo di interpretazione secondo il quale, la mancanza di specifica indicazione nel senso suddetto, non produrrebbe alcun effetto, tanto in relazione attinente la corretta determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, quanto per i profili più strettamente inerenti alla tematica della trasparenza bancaria. Dunque, qualora il piano di ammortamento venga effettivamente allegato al contratto di mutuo e, contestualmente, consegnato al cliente, lo stesso cliente potrebbe comunque appurare e verificare, in corretta guisa, la tipologia di ammortamento applicato al contratto e, conseguentemente, anche la struttura delle singole somme rateali. Da ciò deriva che, seppur carente di precisa indicazione circa la modalità di ammortamento applicato, il contratto non produrrebbe pregiudizio alcuno in campo al richiedente, sia per ciò che concerne il prezzo praticato, sia per quanto riguarda le condizioni contrattuali applicate; ciò è dato dal fatto che la citata indicazione produrrebbe degli effetti esclusivamente sulla struttura della rateizzazione, costituendo il piano di ammortamento previsto in sede di contrattuale mera applicazione di quanto pattiziamente prestabilito all’interno delle condizioni economiche, le quali vengono all’uopo redatte per iscritto proprie per dotarle, ex ante, dell’elemento della conoscibilità utile al cliente. Altro filone interpretativo propone una differente visione esegetica, secondo la quale il c.d. ammortamento “alla francese” potrebbe produrre, a ben vedere, un importante accrescimento del complessivo costo del denaro relativo alla somma ottenuta dal cliente mediante la concessione del mutuo, in particolar modo qualora la corresponsione degli interessi maturati preceda quella del capitale ottenuto. Siffatta modalità, allora, inquadrerebbe la tipologia di ammortamento della quale qui si discute, di fatto, in un costo che il mutuatario sarebbe tenuto a sopportare e che, di conseguenza, proprio in virtù di siffatta natura “impositiva”, andrebbe esplicitamente palesato nel testo del documento contrattuale.

Per ciò che riguarda, invece, il diverso profilo inerente alle conseguenze prodotte dall’omesso riferimento al regime di capitalizzazione previsto nel contratto di mutuo, due sono le prospettive ermeneutiche in contrasto: la prima delle menzionate interpretazioni non avalla l’esistenza di ricadute negative in riferimento alla validità contrattuale, poiché il cliente, attraverso l’analitico esame della documentazione contrattuale e, specificatamente, delle condizioni applicate, ben potrebbe istruirsi circa il regime di capitalizzazione applicato; la seconda, invece, segue un percorso interpretativo differente, argomentando che l’applicazione di una determinato regime di capitalizzazione degli interessi possa essere inquadrata alla stregua di un addizionale di prezzo del denaro preso in prestito da parte del mutuatario, comportando con ciò un netto ed evidente innalzamento del costo complessivo del mutuo, tutto ciò comportando il necessario adempimento circa l’espressa indicazione del regime di capitalizzazione all’interno del contratto di mutuo, a mezzo di forma scritta ed in maniera tale da garantirne la chiarezza, la comprensibilità e l’inequivocabilità, ciò al fine di assicurare la totale trasparenza delle condizioni contrattuali applicate.

In conclusione, riscontrate le divergenze interpretative sul tema ed appurata l’esistenza delle condizioni oggettive di ammissibilità del rinvio pregiudiziale richieste dall’ art. 363-bis c.p.c. e considerato che “la questione, infine, è suscettibile di porsi in numerosi giudizi. La questione interpretativa non è sporadica né episodica e neppure originata dalla peculiarità della fattispecie concreta, ma presenta uno spiccato carattere di serialità”, la Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Dott.ssa Margherita Cassano, ha assegnato il caso in esame alle Sezioni Unite al fine di procedere all’enunciazione del principio di diritto. La speranza è quella di approdare ad una pronuncia sul c.d. ammortamento “alla francese” che, in ossequio alla funzione nomofilattica attribuita alla Corte di Cassazione, funga da orientamento giurisprudenziale condiviso ai fini di una migliore, maggiore e, sicuramente, desiderata prevedibilità delle decisioni.

di Dott. Federico Benedetti. Dott. Antonino Guarino, Dott.ssa Marta Minnici