Il Crowdfunding: tra opportunità ed obblighi di adeguamento

Negli ultimi anni è stato riversato un interesse sempre maggiore sul fenomeno delle start-up innovative, piccole e medie imprese di nuova costituzione.

Queste imprese sono però  limitate da situazioni complicate  sul mercato, come la mancanza di capitali iniziali, la difficoltà nel reperire credito dalle banche e soprattutto la complessità delle procedure burocratiche.

Questo fa si che con il tempo  vengono introdotte le prime regolamentazioni, come il decreto crescita 2.0 in Italia o il Jobs Act in America, per fornire soluzioni innovative a questo tipo di problematiche.
Da qui prende forma il fenomeno del crowdfunding.

Con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro di diversa entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (piattaforme o portali)e ricevendo in cambio un compenso.

Esistono due tipi di crowdfunding: l’equity crowdfunding e il lending crowdfunding, termini che stanno ad indicare due diverse modalità di investimento.

In particolare l’equity crowdfunding permette di acquistare le quote di una società di capitali, investendo così in essa il proprio denaro. In cambio del proprio contributo l’investitore si aspetta di ottenere un forte aumento del valore delle sue quote. Di contro, il lending crowdfunding permette di prestare il proprio denaro ad una azienda che lo utilizzerà per i suoi piani di sviluppo, pagando un rendimento prefissato sul proprio prestito. Coloro che effettuano questo tipo di investimento vengono anche definiti “Crowdinvestor”, perché a fronte del prestito l’investitore si aspetta di ottenere un rendimento sul capitale.

In Italia, il modello più utilizzato è quello dell’ Equity crowdfunding, ed è stato il primo Paese in Europa ad aver adottato una normativa a ciò dedicata ed il primo Paese al mondo ad avere una normativa attuativa organica. Un segnale positivo dello sviluppo del crowdfunding in Italia, riguarda i fondi raccolti dalle piattaforme attive a favore di progetti inerenti a diversi settori, infatti secondo un recente studio si può notare come dal 2015 ad oggi ci sia stato un incremento di fondi raccolti che passano da 50 a oltre 200 milioni di euro.

In tema di regolamentazione, occorre dare atto che il 10 novembre 2021 è entrato in vigore il regolamento U.E. n. 2020/1503 relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese. L’emanazione di tale regolamento comporta un importante impatto per il mercato dei capitali europeo perché dà la possibilità a tutti i tipi di impresa, anche quelle più piccole, di fare affidamento su una base più ampia di finanziatori, avendo a propria disposizione un mercato che supera i confini nazionali. Il regolamento Europeo prevede disposizioni uguali per tutti i paesi U.E.

Per quanto riguarda la raccolta di capitali online, consentita fino a 5 milioni di euro, si sollecitano i fornitori di servizi a una maggiore professionalità, chiarezza e trasparenza al fine di proteggere gli investitori da possibili perdite. Inoltre, si prevede che le piattaforme di crowdfunding possano ottenere dall’autorità competente nel loro stato membro un passaporto europeo che permetta di operare in tutti gli stati membri nei quali faranno richiesta di svolgere l’attività.

Dal prossimo 11 novembre, il regolamento europeo diventerà obbligatorio per tutti gli Stati Membri dell’unione, fino ad allora i gestori delle piattaforme, presenti negli stati Membri, potranno continuare a prestare i servizi di crowdfunding sulla base della normativa nazionale.

Sul versante nazionale, il 10 giugno 2023 è stata pubblicata la delibera Consob n. 22720 in tema di “nuovo regolamento Consob in materia di servizi crowdfunding”, che abroga il precedente regolamento Consob sulla raccolta di capitali tramite portali on-line adottato con delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013.

Sono oggetto di disciplina:

  • Il procedimento di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding e di revoca dell’autorizzazione;
  • gli obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti della Consob e delle autorità di vigilanza;
  • le comunicazioni di marketing;
  • gli obblighi dei fornitori di servizi di crowdfunding.

 

Alla luce di quanto precede, i gestori dei servizi di crowdfunding dovranno adeguarsi al regolamento E.U. entro novembre 2023, pena l’applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie per chiunque presti servizi di crowdfunding in assenza dell’autorizzazione prevista.

di Dott. Federico Benedetti