Clausola Incoterms “Ex Works”

Clausola Incoterms “Ex Works”: la competenza giurisdizionale in materia di compravendita internazionale di beni mobili. I chiarimenti della Cassazione

Una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, precisamente la sentenza n. 11346/2023, depositata lo scorso 2 maggio, in contrapposizione al precedente orientamento giurisprudenziale ha sancito l’idoneità delle clausole Incoterms di tipo “Ex Works (EXW)” (anche dette “Franco Fabbrica”) a stabilire la competenza giurisdizionale nelle controversie intra-europee relative alla compravendita internazionale di beni mobili a norma del Regolamento UE n. 1215/2012. In particolare, una siffatta clausola è idonea ad individuare sia il luogo di consegna della merce che la giurisdizione competente in caso di lite giudiziaria tra le parti.

1. Nozione di Incoterms e clausola “Ex Works

Prima di analizzare l’innovativa sentenza pronunciata dalla Corte, risulta d’uopo chiarire le caratteristiche essenziali che connotano la clausola “EXW”. Gli International Commercial Terms sono termini contrattuali, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale, che identificano in maniera chiara la ripartizione, tra venditore e compratore, delle obbligazioni, dei rischi e delle spese connesse alla consegna della merce ed individuano, inoltre, il tempo ed il luogo in cui avviene la consegna della merce, il momento del trasferimento dei rischi di danni alla merce dal venditore al compratore e ogni altra spesa relativa alla consegna della merce. L’ultimo aggiornamento di tali regole è stato rilasciato nella seconda metà del 2019 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. La clausola “Ex Works”, detta anche “Franco Fabbrica”, secondo la nozione data dalla International Chamber of Commerce è quella clausola secondo la quale “il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto (stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha l’obbligo di caricare la merce sul veicolo di prelevamento, né di sdoganarla all’esportazione, nel caso in cui tale sdoganamento sia previsto”. Appare dunque evidente che la clausola EXW comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore.

2. Il procedimento

Ebbene, tornando all’esame della recente sentenza delle Sezioni Unite, nell’ambito di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Brescia, tra una società francese (debitrice) ed una società italiana, avente ad oggetto una fornitura di merce precedentemente espletata, si eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese, indicato quale giudice del luogo della sede dell’acquirente e di destinazione finale dei beni, secondo quanto disciplinato dagli artt. articoli 4, punto 1, e 7, punto 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215/2012.

La società opposta concludeva per il rigetto dell’eccezione sollevata dalla controparte, evidenziando il richiamo delle caratteristiche proprie della clausola “Ex Works, richiamata nel contratto di compravendita internazionale regolarmente stipulato tra le parti, sottolineando come la consegna della merce fosse avvenuta all’interno dei locali del magazzino di sua proprietà, sito nel circondario del Tribunale di Brescia, con la conseguente determinazione del giudice competente nella persona del giudice adito.

La società italiana soccombente nel primo grado di giudizio, impugnando la sentenza del Tribunale di Brescia innanzi la Corte d’appello, indicava l’obbligazione dedotta in giudizio, cioè, il pagamento della merce da eseguirsi presso la propria sede, quale ulteriore criterio utile al fine di decidere in merito alla competenza giurisdizionale del giudice italiano. La Corte, nel respingere l’impugnazione, sottolineava come la clausola “Ex Works” essendo strumento finalizzato alla mera descrizione della disciplina inerente al trasferimento del rischio di perimento della merce tra venditore ed acquirente, non fosse idonea a precisare con sufficiente trasparenza il luogo di consegna dei beni e, dunque, di dirimere in maniera definitiva il dubbio circa la competenza del giudice. Infatti, la Corte di appello di Brescia aveva confermato siffatto assunto sostenendo che, in base all’articolo 4 del Regolamento UE n. 1215/2012, la giurisdizione spettasse al giudice d’oltralpe, sede della società debitrice, perché la clausola Incoterms non implicava un automatico spostamento del luogo materiale di consegna delle merci “ove non accompagnata da elementi che confermassero tale scelta con chiarezza”.

La società soccombente, ricorreva in Cassazione contestando l’errata interpretazione ed applicazione dell’art. 7, punto 1, lett. b), del Regolamento UE n. 1215/2012.

3. La pronuncia

La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza del 2 maggio 2023, n. 11346 ha ritenuto fondato il motivo ed ha accolto il ricorso cassando con rinvio e dichiarando la giurisdizione del giudice italiano.

In particolare, gli Ermellini hanno affermato che nell'esaminare un contratto di compravendita internazionale di beni mobili, allo scopo di determinare il luogo di consegna della merce ai sensi della disciplina sancita dal suddetto Regolamento, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, nel quale devono intendersi ricompresi anche i termini e le clausole sanciti dagli usi del commercio internazionale, come appunto gli Incoterms, purché idonei a consentire l'identificazione, con chiarezza, di tale luogo.

Il Collegio ha adottato la propria decisione servendosi dell’ausilio di due pregresse pronunce della Corte di Giustizia: la sentenza “Electrosteel Europe SA” e la sentenza “Granarolo”. La sentenza c.d.  “Electrosteel Europe SA”, aveva chiarito che le clausole Incoterms corrispondono a usi internazionali consolidati e frequentemente adoperati nella prassi commerciale e, dunque, perfettamente idonee ad individuare il luogo di consegna stabilito nel contratto stipulato dalle parti. Nella sentenza c.d.  “Granarolo”, invece, la Corte del Lussemburgo aveva riaffermato che le clausole Incoterms sono idonee a individuare il luogo di consegna della merce salvo che dal contratto non emergano elementi, ulteriori e differenti, che possono indurre a ritenere che le parti abbiano voluto stabilire un luogo differente.

Orientandosi mediante i citati principi, la Cassazione ha quindi affermato la giurisdizione italiana perché le parti, attraverso l’inserimento nel contratto della clausola “Ex Works”, avevano stipulato che l’obbligazione derivante dalla consegna della merce venisse adempiuta presso i locali della società italiana, cioè del venditore, considerando la clausola in oggetto come “idonea a regolare i rapporti tra le parti con efficacia vincolate”.

di Dott. Antonino Guarino