Il tempo è denaro, anche nel concordato preventivo - Cassazione Civile sent. 17461/2015

Con recente sentenza n. 17461/2015, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in merito all’ammissibilità del pagamento dilazionato dei creditori privilegiati e al diritto di voto di quest’ultimi in seno a una proposta di concordato preventivo.

 

La pronuncia prende le mosse da un’istanza di concordato preventivo, presentata innanzi al Tribunale di Roma, corredata di un piano in base al quale i creditori privilegiati sarebbero stati pagati con una dilazione ulteriore rispetto ai tempi procedurali necessari per liquidare il patrimonio immobiliare. Il Tribunale di Roma, sul presupposto che il piano risultava lesivo della posizione creditorio privilegiata, dichiarava l’inammissibilità del concordato e, reputato sussistente lo stato d’insolvenza, apriva altresì il fallimento.

La Corte d’Appello, sul reclamo proposto dalla società, ha opposto rigetto, ritenuto che il concordato non potesse ammettersi in quanto lesivo del ceto creditorio privilegiato e sussistessero, di contro, i presupposti per l’apertura della procedura fallimentare.

 

E’ così arrivato alla Cassazione ricorso recante, fra l’altro, violazione da parte della Corte d’Appello degli artt. 160 - 161 - 162 - 177 Legge Fallimentare: il ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, sottolineava come le norme in parola impongano l’integrale pagamento dei privilegiati senza, tuttavia, dettare alcun obbligo sulle relative tempistiche. Si trattava, peraltro, di una conseguenza obbligata e derivante dalla necessità di attendere la liquidazione degli immobili gravati da privilegio; conseguenza che, comunque, sarebbe stata ‘indennizzata’ dal riconoscimento degli interessi convenzionali maturati nelle more.

 

La Cassazione si è espressa nel senso di ritenere ammissibile un’istanza di concordato preventivo che preveda il pagamento dilazionato dei privilegiati, pur andando oltre gli ordinari tempi della procedura di liquidazione. Ha, tuttavia, precisato che il pagamento dilazionato dà luogo a un’ipotesi di soddisfacimento non integrale della classe creditoria, a cui consegue l’attribuzione del voto proporzionalmente al credito - stimato ai sensi dell’art. 160, comma 2, Legge Fall. - che sarà soddisfatto ‘in ritardo’.

Tutti questi aspetti è bene che vengano esposti nel piano, con esatta determinazione degli interessi, delle tempistiche e delle garanzie per le diverse classi dei creditori.

 

L’aspetto più interessante della pronuncia è relativo al “non integrale soddisfacimento”: concetto che, come si desume dal dictum degli Ermellini, non è meramente quantitativo (nel senso di falcidia) ma copre anche i casi di dilazione del pagamento.

Insomma, il soddisfacimento integrale ma dilazionato equivale alla non integralità: il tempo (di attesa) diviene un bene di cui tenere conto e su cui applicare interessi in grado di salvare il concordato…sempre che il voto, sia favorevole.