Soccorso autostradale Il Tar contro l'Antitrust

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  • Diritto Civile
  • Italia

Il Tar del Lazio, con sentenza dello scorso maggio, ha scongiurato il pericolo di restringere la concorrenza tra i diversi operatori del mercato del soccorso autostradale. Sarebbe stata questa la paradossale conseguenza in caso di conferma della decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che prefigurava il passaggio dall'attuale regime autorizzatorio a un regime concessorio. 

In quest'ultimo caso, infatti, vi sarebbe stato un solo operatore, scelto a seguito di gara pubblica, per ogni singolo microtratto autostradale; attualmente, invece, ogni società interessata all'espletamento del servizio di soccorso, purché dotata dei necessari requisiti qualitativi e organizzativi, può svolgere tale attività, con chiari vantaggi per tutti gli automobilisti. 

Il ricorso era stato presentato da Europ Assistance VAI S. p. A., rappresentata dagli studi legali BLB - Benedetti Lorusso Benedetti con l'Avv. Mario Benedetti e BEP - Bonelli Erede Pappalardo con gli Avv. ti Claudio Tesauro e Francesco Anglani contro l'AGCM e anche nei confronti di Anas, Autostrade per l'Italia, Strada dei Parchi, Società Autostrada Tirrenica, Aiscat, in quanto tali soggetti avevano adottato, in concerto fra loro, impegni diretti ad incidere "sulla disciplina dell'accesso al mercato del servizio di soccorso meccanico sulle tratte autostradali". 

Il Tar ha riconosciuto che, consentendo all'AGCM di rendere vincolanti gli impegni assunti dalle suddette concessionarie stradali, si sarebbe verificata una restrizione di fatto della concorrenza ed anche un "intervento manipolativo (da parte di AGCM) ... delle coordinate di accesso al mercato, (che) appare trasmodare dalle prerogative legittimamente esercitabili dall'Autorità, venendo ad integrare una determinazione "regolativa" del mercato stesso ... esorbitante rispetto alle attribuzioni di vigilanza, controllo e verifica... che l'ordinamento disciplina e demanda all'Antitrust". 

In caso contrario, si sarebbe introdotta nell'ordinamento la surrettizia esercitabilità, ad opera dell'AGCM, di un potere "regolativo" del mercato che dettato prescrizioni orientative dell'agire degli operatori economici. 

Il Tar, infine, ha, rilevato come AGCM avrebbe anche violato un principio di proporzionalità, secondo cui "gli oneri imposti alle imprese per porre termine ad una infrazione al diritto della concorrenza non devono eccedere i limiti di quanto è idoneo e necessario per conseguire lo scopo prefisso".