Smart working, una tavola rotonda su lavoro agile e telelavoro

Il 10 maggio, a Palazzo Origo a Roma (sede di BLB Studio Legale), si terrà una tavola rotonda dedicata allo smart working, alle discipline e alla nuova concezione di subordinazione nel contratto di lavoro.

Flessibilità ed autonomia nel rapporto di lavoro subordinato: è questo l’obiettivo della Legge n. 81/2017 che introduce nell’ordinamento giuridico la disciplina del c.d. lavoro agile o smart
working.

Di questo importante tema si parlerà il prossimo 10 maggio, a Palazzo Origo a Roma, nel corso di una tavola rotonda dedicata proprio allo smart working e alla nuova concezione di subordinazione nel contratto di lavoro.

Dalle ore 15 alle ore 18, interverranno l’Onorevole Stefano Fassina (LeU), l’Avv. Alberto Stocco, Responsabile del Dipartimento di Diritto del Lavoro, il Dott. Claudio Costantini, Segretario Generale FISASCAT CISL Roma e Lazio. Con loro, ci saranno anche il Dott. Andrea Palagreco, Consulente del Lavoro e Consigliere Confprofessioni Lazio e il Dott. Massimo Salza, dell’HR Department Capgemini Italia.

Ma cosa si intende con smart working o lavoro agile? Questo è una prestazione effettuata dai lavoratori dipendenti, anche mediante l’ausilio di strumenti tecnologici, sia all’interno dei locali dell’impresa sia al di fuori dei locali della stessa, senza una postazione fissa e senza precisi vincoli di orario.

Prima della recente novella legislativa, esisteva già, nel nostro ordinamento, una forma di lavoro da remoto, il c.d. telelavoro.

Questo era stato introdotto con l’accordo interconfederale del 9 giugno 2004 in cui la prestazione lavorativa è regolarmente svolta – mediante l’uso di strumenti telematici – al di fuori dei locali dell’azienda ma da postazioni fisse ben definite.

Lo smart working, accentuando la contrapposizione tra la dislocazione fisica del lavoratore e la struttura aziendale, rappresenta l’evoluzione giuridico-sociale dell’istituto del telelavoro.

La nuova modalità organizzativa – grazie alle nuove tecnologie – consente infatti al lavoratore di gestire in piena autonomia il luogo e i tempi di svolgimento della prestazione lavorativa.

Tuttavia, è anche vero che la possibilità di svolgere il lavoro ovunque e in qualsiasi momento – utilizzando la tecnologia portatile – comporta inevitabilmente alcune criticità.

L’art. 18, Legge n. 81/2017 individua la ratio delle disposizioni ivi contenute nell’incremento della competitività attraverso una moderna organizzazione del lavoro che consenta ai lavoratori di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale.

L’utilizzo continuativo delle tecnologie digitali, oltre a compromettere la salute fisica e mentale dei lavoratori, i quali possono incorrere più facilmente in patologie quali il techno-stress, la dipendenza tecnologica, il burnout, tende a confondere, anziché conciliare, i tempi della vita professionale e personale degli smartworkers.

Ciò impone anche un riflessione per quel che concerne i tempi di riposo del lavoratore, previsti dall’art.19, Legge n. 81/2017.

Esso prevede anche che “le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro” siano definite da un accordo tra le parti del contratto di lavoro.

Ciò pone sul piatto una ulteriore questione: quella del “diritto alla disconnessione” e come assicurarlo.

Oltre a ciò, l’art. 21, Legge n. 81/2017 circoscrive poi, l’ambito del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali.

Ciò avviene nei limiti di quanto disposto dall’art. 4, Legge n. 300/1970.

Tale previsione normativa, al co. 2 esclude l’applicazione delle disposizioni sugli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo nei luoghi di lavoro, agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.

Tutte queste questioni, portano inevitabilmente a interrogarsi sulla natura ontologica dei dispositivi abitualmente impiegati da chi si occupa di smart working

Come noto, infatti, il combinato disposto degli artt. 22-23, Legge n. 81/2017, pone in capo al datore di lavoro un duplice onere.

Da un lato, quello di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore.

Dall’altro, quello di tutelare quest’ultimo dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.

Emergono a riguardo dubbi, quantomeno applicativi, stante anche la recente circolare INAIL n. 48.

In essa è stato ribadito l’assunto – in caso di infortunio – della diretta correlazione dell’evento con la prestazione lavorativa.

La Legge sul lavoro agile, nulla dispone circa il tempo e il luogo fisico di svolgimento della prestazione lavorativa.

Per questa ragione, in caso di evento accidentale con effetto lesivo, sarà difficile stabilire se nel luogo del sinistro il lavoratore si trovi per svolgere la propria attività lavorativa o per altre ragioni scevre di rilievo ai fini dell’indennizzo assicurativo.