La memoria storica prevale sul diritto all’oblio di un ex terrorista

  • Pubblicato su Jei Jus e Internet (www.jei.it)
  • Autori: Nicolò Maria Salvi
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Se c’è una cosa che la letteratura ed il cinema hanno insegnano a tutti noi è quanto sia difficile fare i conti con il proprio passato, voltare pagina e lasciarsi tutto alle spalle per ricominciare da zero, come se niente fosse, come una persona nuova. Ma tutto ciò diventa ancor più difficile se nel tuo passato sei stato protagonista di una delle pagine più buie della storia del tuo Paese perché, come è noto, la storia non si cancella.

È in queste poche parole che può riassumersi la vicenda di R.N., attivista dei NAR durante gli anni di piombo, che, finito di scontare la propria pena nel 2009, si rivolge a Google chiedendo anzitutto la deindicizzazione di dodici Url e dei relativi snippet (estratti dei contenuti associati a tali pagine web) in cui sono riportati i fatti di cronaca in relazione ai quali l’interessato era stato condannato, ed, in secondo luogo, la cancellazione di alcuni suggerimenti di ricerca che associavano il proprio nominativo al termine “terrorista”.

A seguito del mancato accoglimento delle proprie richieste da parte di Google, l’interessato presenta un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali sostenendo la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio in quanto, in virtù del lungo lasso di tempo trascorso dall’accadimento dei fatti e dell’impossibilità di qualificarlo come personaggio pubblico, risulterebbe venuto meno l’interesse pubblico attuale alla conoscenza delle informazioni indicizzate, ritenute altamente pregiudizievoli e dannose per la propria sfera personale e professionale.

Al contrario Google, rifiutatosi di procedere alla deindicizzazione, sostiene, a causa della gravità dei fatti contestati al ricorrente, l’inesistenza di quegli stessi presupposti, peraltro già precedentemente sottolineati nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014 relativa alla causa C-131/12, nota come “sentenza Costeja”.

Nella pronuncia si afferma inoltre, facendo riferimento alle Linee Guida adottate il 26 novembre 2014 dal Gruppo di lavoro “Articolo 29 (WP 225), che il diritto all’oblio non sussisterebbe rispetto a “reati più gravi”, quali sono quelli di cui si era reso autore il ricorrente. Ciò, secondo Google, si desumerebbe anche dalla più recente giurisprudenza di merito in materia citata a sostegno della propria decisione: si tratta della sentenza del Tribunale di Milano del 18 giugno 2015, n. 7610 e di quella del Tribunale di Roma del 3 dicembre 2015, n. 23771[1].

Il Garante, con il provvedimento n. 152 del 31 marzo 2016, dovendo così intervenire in merito al difficile bilanciamento tra diritto alla riservatezza ed all’oblio del singolo e l’opposto diritto di cronaca, nella sua veste di interesse (o diritto) della collettività alla memoria storica, ha esplicitato gli stessi principi già affermati da Google, ritenendo prevalente il diritto di cronaca e dichiarando quindi infondata la richiesta di deindicizzazione formulata dall’ex terrorista.

Aspetto cruciale, ma al tempo stesso problematico, del provvedimento è senza dubbio rappresentato dal fatto che il Garante si sia orientato in una determinata direzione basando la propria decisione sulla circostanza che <> tale che, <>.

Le conseguenze di questa scelta del Garante potrebbero però avere ripercussioni inimmaginabili: occorrerà infatti chiedersi quando e quali elementi oggettivi fanno sì che un fatto possa essere considerato così storicamente rilevante da far prevalere l’interesse comune alla memoria storica sul diritto all’oblio ed alla riservatezza del suo autore. È infatti evidente come non sarà sempre sufficiente il mero richiamo al punto 13 delle già citate Linee Guida del 2014 secondo cui le richieste di deindicizzazione relative ad informazioni riferite a reati gravi (come, nel caso di specie, quelli di stampo terroristico ed eversivo dell’ordine democratico) devono essere valutate, seppur nel rispetto di un’analisi caso per caso, con minor favore da parte delle Autorità di protezione dei dati.

[1] Si osserva inoltre come tali sentenze di merito siano in contrasto con la precedente sentenza della Cassazione civile n. 16111/2013 nella quale, al contrario, gli Ermellini hanno sostenuto l’esistenza di un diritto all’oblio in capo ad un ex attivista del gruppo terroristico Prima Linea. In tal caso l’interessato aveva visto i propri dati personali e la propria immagina indebitamente connessi al ritrovamento, nella città di Como, di un arsenale di armi appartenente alle Brigate Rosse. Rilevavano così i giudici che <>.