Privacy nei rapporti di consumo, chi decide sul trattamento illecito?

Cassazione Civile, sez. VI-1, ordinanza 07/03/2017 n° 5658

A distanza di un anno e mezzo da una sua precedente pronuncia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5658 del 7 marzo 2017, è tornata ad interrogarsi in merito alla competenza territoriale nell’ipotesi di una controversia in materia di trattamento dei dati personali che trovi origine in un rapporto di consumo.

La controversia sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità muove dalla mancata concessione di un finanziamento in ragione dell’esistenza, nel sistema di informazione creditizia, di dati non veritieri – inseriti da una Banca – riguardanti la prestazione di una fideiussione in favore di altro debitore della medesima Banca e della conseguente richiesta di risarcimento dei danni patiti.

Avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Vibo Valentia si dichiarava incompetente a conoscere la controversia, affermando altresì la competenza, alternativamente del Tribunale di Modena (nel cui circondario era situata la sede della banca) ovvero il Tribunale di Bologna (dove era la sede della Crif S.p.A.), l’attrice proponeva istanza di regolamento di competenza.

Gli Ermellini, pur richiamando i principi di diritto precedentemente elaborati, hanno voluto cogliere l’occasione per interrogarsi in merito ad una loro applicazione estesa anche alle ipotesi di estraneità dell’illecito posto in essere in tema di trattamento dei dati personali rispetto al rapporto di consumo.

Con la sentenza n. 20304 del 9 ottobre 2015, la Prima Sezione della Corte di Cassazione aveva infatti avuto modo di affermare come, nell’eventualità in cui la tutela contro il trattamento dei dati personali nei confronti del titolare del trattamento fosse invocata nell’ambito di un rapporto di consumo, in quanto tale soggetto all’art. 33, comma 2, lett. u) del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), il foro previsto dalla disposizione testé citata – foro esclusivo del luogo ove il consumatore ha la residenza ovvero il domicilio – prevalesse ratione temporis su quello individuato dall’art. 152 del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – ovvero sul foro territorialmente competente in virtù del luogo di residenza del titolare del trattamento –.

Tuttavia, con la sentenza n. 5658 del 7 marzo 2017, i giudici di Piazza Cavour hanno voluto delineare, con maggior precisione, i confini dell’affermata prevalenza del foro previsto dalla disciplina a tutela dei consumatori rispetto a quello competente in materia di trattamento dei dati personali.

Difatti, per dirimere la questione, nel senso dell’infondatezza del ricorso promosso dall’attrice, viene sancito il principio di diritto secondo cui, qualora il foro previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 150 del 2011 – in forza del quale per le controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali è competente il tribunale del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento – venga invocato nell’ambito di un rapporto di consumo, prevale il foro speciale ed esclusivo della residenza o del domicilio del consumatore nella sola ipotesi in cui il trattamento si inserisca in modo qualificato all’interno dello stesso rapporto di consumo.

Conseguentemente, il foro esclusivo del consumatore troverà applicazione solo qualora l’illecito trattamento dei dati personali ipotizzato da un consumatore che lamenti un danno risulti direttamente connesso al contratto per una qualsivoglia forma di responsabilità diretta del professionista e non anche nella diversa ipotesi in cui – come nel caso recentemente sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità – il rapporto di consumo posto in essere fra consumatore e professionista sia solo l’occasione per far emergere un pregresso trattamento illecito operato da parte di soggetti terzi e resosi visibile solo a seguito della consultazione dell’apposita banca dati da parte del professionista, totalmente estraneo a siffatto trattamento illecito, con cui il consumatore ha intrapreso l’attività negoziale.