Incubatori certificati

Premessa

La disciplina delle start-up si è arricchita, negli ultimi anni, di un pilastro fondamentale. Con la legge 221/2012, che ha convertito il d.l. 179/2012, è stata introdotta la regolamentazione del c.d. “incubatore certificato di start-up”, per tale intendendosi un’impresa che offre, “anche in modo non esclusivo, servizi per sostenere la nascita o lo sviluppo di start-up innovative” e che sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013.

In termini generali, gli incubatori d’impresa possono essere definiti come strutture che coadiuvano e supportano le start-up nel processo di sistematizzazione e di accelerazione dell’acquisizione di una stabilità nel mercato. Attraverso l'utilizzo di infrastrutture comuni e l'erogazione di servizi specifici a sostegno del business, gli incubatori offrono quindi opportunità di crescita professionale per i neo-imprenditori ed occasioni di contatto con altre aziende del territorio. 

È bene precisare che lo svolgimento, anche in modo professionale e sistematico, dell’attività di incubazione di start-up non costituisce un’attività riservata agli “incubatori certificati” ma può essere esercitata liberamente da qualunque soggetto. Piuttosto, la certificazione costituisce necessaria condizione per l’iscrizione dell’incubatore nell’apposita sezione del registro delle imprese, in conseguenza della quale è permesso accedere ad una serie di agevolazioni fiscali e di diritto societario.

Il quadro normativo

Il quadro regolamentare di riferimento è costituito da:

· L. 221/2012, che ha convertito il d.l. 179/2012 (il c.d. decreto crescita 2.0);

· Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013 (il c.d. decreto incubatori);

· Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E dell’11 giugno 2014 (Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati)

Prima di introdurre una breve panoramica sulle agevolazioni di cui si è fatto cenno, è fondamentale soffermarsi sui requisiti necessari per ottenere la certificazione.

Ai sensi dell’art. 25, 5° comma del d.l. 179/2012, “incubatore certificato” è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del d.p.r. 917/1986, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultra-larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
e) ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.

I primi due requisiti (lettere a e b) mirano a garantire, da un punto di vista strutturale, una base effettiva che sia in grado di accogliere fisicamente le imprese embrionali e permettere loro adeguato sviluppo; quelli previsti alle lettere c ed e si focalizzano, invece, sulle competenze dei gestori. Con il requisito di cui alla lettera d, inoltre, si richiede la dimostrazione di un network di contatti con potenziali stakeholders, il che è condizione fondamentale per la costruzione di un ecosistema adatto alla nascita ed alla crescita delle start-up innovative.

Il possesso di tali requisiti è autocertificato dal rappresentante legale dell’incubatore tramite una dichiarazione sottoscritta al momento della domanda d’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, in conformità con alcuni indicatori minimi individuati da tabelle allegate al Decreto Incubatori.

Le facilitazioni

La disciplina speciale applicabile alle imprese che ottengono la certificazione consiste, come sopra accennato, in alcune deroghe al diritto societario e in alcune facilitazioni dal punto di vista fiscale. In particolare, per l’incubatore certificato è previsto quanto segue:

· esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;

· possibilità per gli incubatori certificati che siano costituiti in forma di società a responsabilità limitata di emettere strumenti finanziari partecipativi a fronte dell’apporto di opere e di servizi non imputabili a capitale, al pari di quanto previsto per le società per azioni;

· possibilità di remunerare il personale (ivi compresi non solo i dipendenti, ma anche gli amministratori e i collaboratori continuativi, tra cui gli avvocati ed i commercialisti) con quote di partecipazione alla start-up ovvero mediante l’attribuzione del diritto di opzione per l’acquisto di tali strumenti. In proposito, non appare inutile ricordare che il reddito di lavoro derivante da questi strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, né ai fini contributivi. È previsto in ogni caso che, qualora tali strumenti finanziari siano in un secondo momento ceduti, il reddito di lavoro in precedenza maturato dovrà essere assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.

· possibilità di usufruire del credito d’imposta, concesso nella misura del 35% del costo sostenuto per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato (dipendenti in possesso di dottorato di ricerca o di laurea magistrale in taluni ambiti tecnico-scientifici) fino ad un tetto massimo annuo pari ad euro 200.000;

· accesso facilitato e gratuito al Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro.

Sostanzialmente, si tratta delle medesime agevolazioni previste per le start-up innovative, ma con l’importante differenza che, nel caso degli incubatori certificati, non sono  agevolazioni limitate nel tempo. Infatti, è espressamente previsto che tali agevolazioni siano riconosciute parallelamente alla permanenza nel possesso dei requisiti di legge previsti per la certificazione. A tale proposito, è onere dell’incubatore certificato procedere ad aggiornamenti con cadenza almeno semestrale, che dimostrino il possesso dei requisiti.

Diversamente, entro 60 giorni dal mancato aggiornamento (o mancata conferma) verrà cancellata l’iscrizione nella sezione speciale, ferma restando l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Spunto critico

Si è detto in precedenza che ammesse alla certificazione sono solo le società di capitali o cooperative costituite con legge italiana o società europee fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’art. 73 d.p.r. 917/1986. 

Alla luce di quanto disposto dagli artt. 49, 2° comma, secondo cui “la libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali” e 54 del TFUE, così come interpretati dalla Corte di Giustizia, non sembra ardito prospettare un profilo di illegittimità della vigente normativa, la quale discriminerebbe gli altri stati membri dell’Unione Europea con riferimento al principio della libertà di stabilimento. Pertanto, sembra doversi ritenere che il Registro delle Imprese non potrebbe negare l’iscrizione nella sezione speciale ad un incubatore costituito secondo la legge di un altro Stato Membro che abbia stabilito una sede in Italia.

 

(Altalex, 23 marzo 2016. Articolo di Nicolino Gentile e Michela Sarti, BLB Studio Legale)