Start up d'impresa: un confronto Regno Unito - Italia

Il termine “start-up” viene utilizzato per identificare quelle società, costituite da giovani imprenditori, che puntano a sviluppare nuove idee di business per realizzare prodotti e/o servizi ad alto valore tecnologico.
 
La gran parte dei Paesi europei ed extraeuropei negli ultimi anni ha emanato leggi e regolamenti volti ad incoraggiare i giovani a sviluppare un proprio business.
 
REGNO UNITO
Il Regno Unito è un Paese all’avanguardia in quanto offre la possibilità di costituire una nuova società in modo rapido e agevole:
≈ il procedimento di costituzione può essere effettuato on-line in circa un’ora
≈ i vantaggi fiscali concessi sono disciplinati da leggi chiare, semplici ed efficaci
≈ non esistono problemi di concessioni di licenze o iscrizioni ad albi professionali (le società, infatti, possono svolgere immediatamente qualsiasi attività anche sul mercato internazionale).
 
Costituzione di una start up
In Gran Bretagna, come in Italia, generalmente gli start upper sono propensi a costituire una società a responsabilità limitata così da evitare la confusione tra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. Nel Regno Unito la forma di società a responsabilità limitata più utilizzata in questi casi è quella delle Private company limited by share, più comunemente conosciute come Private limited company (Ltd).
 
Tale tipo di società può essere costituita anche da un unico socio, persona fisica o giuridica, e non richiede un capitale sociale minimo. Per quanto attiene agli organi societari, sono richiesti almeno un amministratore (anche non socio) che ha il compito di amministrare, rappresentare e gestire la società, e un segretario (anche non socio) che ha il compito di gestire tutti i libri sociali e i verbali della società, le scadenze e termini delle adunanze del consiglio di amministrazione, il cambio dei soci e degli amministratori e di predisporre tutta la documentazione necessaria a tali scopi.
 
A differenza di quanto accade in Italia, per la costituzione di una Ltd. non è necessario l’intervento di un notaio.
 
Imposizione fiscale
Ogni impresa deve adempiere agli obblighi fiscali, tenendo la propria contabilità e presentando annualmente la propria dichiarazione reddituale (Account). La redazione del bilancio d’esercizio è obbligatoria solo qualora il volume d’affari dell’impresa superi le 350.000 sterline. La richiesta di una partita IVA è necessaria solo per le aziende con un volume d'affari superiore a 73.000 sterline per anno.
 
La tassazione delle Ltd. inglesi è poco onerosa, basti pensare che l’aliquota societaria a partire dal 1 aprile 2015 verrà ridotta al 20%, mentre attualmente:
≈ per imprese con profitti lordi fino a 300.000 sterline l’aliquota è del 20%
≈ per redditi oltre 1.500.000 sterline, l’aliquota sale al 23%.
Anche la normativa in materia di liquidazione della società è molto semplice: non è richiesto l’intervento del notaio e, terminata la fase liquidatoria, si può procedere alla cancellazione della Società direttamente ed in autonomia collegandosi al sito del Registro delle Imprese (Companies House).
 
Incentivi
Relativamente al capitolo incentivi, il Governo Britannico, allo scopo di rendere il Regno Unito un territorio ove poter avviare e gestire un’attività d’impresa facilmente e con un carico fiscale contenuto, ha recentemente promosso l'avvio di start-up:
≈ attraverso micro finanziamenti ai giovani
≈ creando strutture che promuovono e facilitano l'avvio ed il consolidamento di nuovi business (come il programma StartUp Britain).
 
ITALIA
Anche l’Italia, nell’ultimo biennio, si è attivata al fine di agevolare la costituzione di nuove imprese. Il primo intervento normativo da considerare è  costituito dal Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) che ha introdotto nel panorama giuridico italiano una nuova forma societaria.
 
La Società a Responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) può essere costituita solo da persone fisiche e il capitale sociale, interamene sottoscritto e versato all’organo amministrativo al momento della costituzione, deve essere di ammontare compreso tra 1 e 9.999 €.
 
Per facilitare ulteriormente la costituzione della S.r.l.s., il ministero della Giustizia ha diffuso un modello standard di atto costitutivo contenente le clausole minime essenziali dell’atto (i soci possono inserire nell’atto ulteriori pattuizioni al fine di adeguare il funzionamento della società ai propri interessi e alle proprie esigenze).
 
L’atto costitutivo della S.r.l.s. è esente da diritti di bollo e di segreteria e, a meno che non intervengano sostanziali modifiche dello schema di statuto standard, non sono dovuti gli onorari notarili. Restano invece a carico della società l’imposta di registro, i diritti camerali di prima iscrizione ed annuali e le altre imposte e tasse normalmente dovute.
 
Incentivi per le Start up innovative
Con la legge del 19 dicembre 2012 n. 221 (legge di conversione del Decreto Legge Crescita 2.0), lo Stato italiano ha promosso ulteriori incentivi per le cosiddette “startup innovative”.
 
Per start-up innovativa si intende una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa, o società europea avete sede fiscale in Italia, che risponde a certi requisiti e che ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
 
Per tali tipi di imprese è stata creata una sezione speciale del Registro delle Imprese. Per poter godere dei benefici economici, che si analizzeranno nel prosieguo, è necessario che la società sia in possesso anche di almeno uno dei seguenti requisiti:
≈ a) le spese in ricerca e sviluppo (come risultanti dall’ultimo bilancio approvato o, in assenza, da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante) devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra spese totali e valore della produzione
≈ b) almeno un terzo dei dipendenti e collaboratori della start-up deve essere in possesso di titolo di dottorato di ricerca o sta svolgendo un dottorato, ovvero deve essere in possesso di titolo laurea e deve avere svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata, ovvero due terzi del personale deve essere in possesso di laura magistrale
≈ c) la start-up deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale o biotecnologica o ancora concernente una topografia di prodotto relativa a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale o un software afferente all'attività d'impresa innovativa esercitata.
 
Gli incentivi per le start-up innovative, che possono cumularsi a quelli analizzati per le società e responsabilità limitata semplificata, sono fondamentalmente i seguenti:
≈ Abbattimento degli oneri per l’avvio dell’impresa: la start-up è esonerata dal pagamento dell’imposta da bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto dalle Camere di Commercio.
≈ Disciplina in materia di lavoro applicabile alle start-up: la start-up può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di sei mesi e massima di trentasei. All’interno di questo arco temporale, i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo trentasei mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri dodici mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a quarantotto mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore può continuare a lavorare in start up solo con un contratto a tempo indeterminato. La start-up può remunerare i propri collaboratori con stock option ed i fornitori di servizi esterni (come gli avvocati ed i commercialisti) attraverso il work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una start-up.
≈ Credito d’imposta: la start-up gode di un accesso prioritario alle agevolazioni per assunzioni di personale altamente qualificato.
≈ Accesso semplificato (gratuito e diretto per le start-up) al fondo centrale di Garanzia: ossia al fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.
≈ Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle start-up da parte dell’agenzia ICE: il sostegno include l’assistenza in materia normativa, fiscale, societaria, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali ed attività volta a favorire l’incontro delle start up innovative con potenziali investitori nelle fasi di early stage capital e di capitale di espansione.