Società unipersonali

È possibile costituire una società di capitali con un unico socio? Il socio uni-co risponde delle obbligazioni sociali con tutti i suoi beni presenti e futuri? In che modo è amministrata e gestita una società di capitali unipersonale?

RISPOSTA IN SINTESI - L'ordinamento italiano offre anche ai singoli la possibilità di costituire una società di capitali beneficiando così della limitata responsabilità propria di tale istituto giuridico: contrariamente a quanto accade nelle società di persone, infatti, il singolo socio o il singolo azionista che co-stituiscono una società di capitali unipersonale rispondono delle obbligazioni sociali non con tutti i suoi beni presenti e futuri ma limitatamente a quanto conferito nella società stessa.

A partire dalla fine degli anni Ottanta il legislatore italiano, grazie anche alla spinta ricevuta degli organi comunitari, ha quindi iniziato a introdurre gradualmente nel nostro ordinamento tale istituto giuridico, che è stato n sdoganato a seguito della riforma del diritto  47 47 societario del 2003. A partire dal 1° gennaio 2004, infatti, è possibile costituire sia una società a responsabilità limitata che una società per azioni con un unico socio che, pertanto, gode del beneficio della limitata responsabilità a patto che vengano rispettati gli accorgimenti individuati dal legislatore al fine di tutelare il più possibile i creditori sociali.

Il legislatore italiano, proprio allo scopo di evitare la costituzione di società unipersonali al solo fine di arrecare danni ai terzi, ha imposto al singolo socio o azionista di sottostare a determi-nati obblighi in tema di pubblicità e di conferimenti, obblighi che, se disattesi, comportano il venir meno della responsabilità limitata, con conseguente aggredibilità dell'intero patrimonio personale da parte dei creditori sociali. 

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