Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E dell’11 giugno 2014 traccia una mappa completa delle agevolazioni fiscali dedicate alle nuove imprese proiettate nel futuro, chiarendo tutti i dubbi interpretativi relativi agli articoli 26 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012. Il Ministero dello Sviluppo economico e Unioncamere hanno reso nota l’estensione dell’esonero dai diritti camerali di segreteria a favore delle startup innovative e dagli incubatori certificati, a tutti gli atti depositati da tali imprese, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d’esercizio.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero dal versamento dell’imposta di bollo può essere interpretato in senso generale, relativo cioè a tutti gli atti posti in essere dalle startup innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese.

Da oggi, dunque, le startup innovative e gli incubatori certificati possono beneficiare di un’ulteriore riduzione degli oneri, definita dagli esponenti del settore come “un alleggerimento senza precedenti”. Altra misura fondamentale riguarda le agevolazioni fiscali sugli investimenti; la deduzione balza al 27% per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico. I finanziamenti fino ai 2,5 milioni saranno esentati, anche se del vantaggio non potranno beneficiare coloro che detengono il 30% della società. Le Entrate precisano, inoltre che, oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, possono usufruire della detrazione IRPEF del 19% degli investimenti nelle startup innovative anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari.

E ancora, le startup innovative e gli incubatori certificati che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato  accedono “con modalità semplificate” e in regime “de minimis” al credito di imposta del 35% sui costi di assunzioni per un massimo di 200 mila euro, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni. Infine, la parte di reddito da lavoro che le start-up innovative e gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi, sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi non contribuisce alla formazione dell’imponibile, sia dal punto di vista fiscale che da quello contributivo. Ancora una volta il Governo, con l’adozione di misure in grado di semplificare e ridurre i costi per le nuove imprese, ha mostrato particolare attenzione al fenomeno start up, il cui sviluppo è ritenuto strategico per l’economia nazionale.