Costituzione s.r.l. on line e senza notaio: le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1151

Lo scopo. La direttiva (UE) 2019/1151 recante modifiche alla direttiva (UE) 2017/1132 – che stabilisce, tra l'altro, le norme in materia di pubblicità e interconnessione dei registri centrali, dei registri di commercio e dei registri delle imprese degli Stati membri – si propone di facilitare la costituzione delle società, in particolare micro, piccole e medie imprese (PMI), e la registrazione delle loro succursali, oltre che di ridurre costi stimati tra i 42 e gli 84 milioni di Euro, tempistiche e connessi oneri amministrativi, disponendo l'adozione da parte degli Stati membri, entro il 1° agosto 2021, di procedure atte a consentire l'intero svolgimento della costituzione delle società – in Italia, S.r.l. e S.r.l.s. – e della registrazione delle succursali on line senza l'intervento di un notaio, così come ad oggi previsto esclusivamente per le startup innovative, trattasi di una procedura alternativa rispetto alle tradizionali.

Il contesto. Nell'UE operano circa 24 milioni di imprese, di cui circa l'80% è rappresentato da società a responsabilità limitata, queste ultime sono per il 98-99% circa PMI, che nell'esercizio della loro attività fanno sempre più ricorso a strumenti digitali, tuttavia non sempre utilizzabili nelle loro necessarie interazioni con le autorità pubbliche.

La Direttiva muove proprio dalla presa d'atto dell'esistenza di considerevoli discrasie tra gli Stati membri con riguardo agli strumenti on line e a servizi di e-government che consentono agli imprenditori e alle società di comunicare con le autorità in materia di diritto societario: invero, alcuni Stati forniscono servizi completi e di facile utilizzo interamente on line, altri non sono in grado di fornire soluzioni on line in determinate fasi importanti del ciclo di vita di una società, altri ancora autorizzano la costituzione di società o la presentazione di modifiche riguardo ai documenti e alle informazioni presenti nei registri unicamente all'esito di una procedura ‘‘de visu''.

Inoltre, anche per ciò che concerne l'accesso alle informazioni societarie, sebbene il diritto dell'Unione preveda che un insieme minimo di informazioni debba essere sempre fornito gratuitamente – generalmente i dati relativi alla denominazione, alla sede legale, alla forma giuridica e al numero di registrazione della società – la portata di tali informazioni rimane limitata, l'accesso alle stesse eterogeneo e in alcuni Stati membri sono maggiori le informazioni rese disponibili, ingenerando situazioni di squilibrio, incompatibili con la volontà di realizzare un mercato interno più profondo ed equo.

Il quadro normativo. Oltre alla citata Direttiva (UE) 2017/1132 – con cui è diventata operativa l'interconnessione dei registri centrali, di commercio, e delle imprese degli Stati membri e con cui è stato agevolato l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società nell'Unione e consentito ai registri degli Stati membri di comunicare tra loro elettronicamente relativamente a determinate operazioni transfrontaliere che hanno impatto sulle società – la cornice normativa di riferimento è rappresenta: dalle comunicazioni della Commissione ‘‘Strategia per il mercato unico digitale in Europa'' e ‘‘Piano d'azione dell'UE per l'e-government 2016 -2020 – Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione'' con cui è stata riconosciuta la particolare importanza di un miglior uso degli strumenti digitali per conformarsi agli obblighi previsti dal diritto societario; dalla dichiarazione di Tallin del 06.10.2017 sull'e-government, con cui gli Stati membri hanno invocato l'intensificazione degli sforzi volti alla definizione nell'Unione di procedure elettroniche efficienti e incentrate sugli utenti; dal Regolamento (UE) 2018/1724 che nell'istituire lo sportello digitale unico ha sottolineato l'importanza degli strumenti e dei processi digitali nell'aiutare le imprese a trarre pienamente vantaggio dal mercato unico e sollecitato una completa digitalizzazione delle principali procedure amministrative per gli utenti transfrontalieri.

La Direttiva in commento costituisce, pertanto, attuazione del piano d'azione dell'UE per la costituzione di un mercato unico digitale, favorendo la costituzione on line di società̀ e la registrazione di succursali in Stati membri, come da tempo avviene in Danimarca ed Estonia.

La disciplina. La Direttiva demanda agli Stati membri il compito di provvedere affinché́ la costituzione di una società̀ tra quelle ricadenti nel novero di cui all'Allegato II bis – per l'Italia, le società̀ a responsabilità̀ limitata e le società̀ a responsabilità̀ limitata semplificata – possa essere completamente svolta on line, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità̀ o a qualsiasi persona o organismo – quale il notaio – incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione on line della società̀, compresa la redazione dell'atto costitutivo; è tuttavia rimessa agli Stati membri la decisione di non prevedere procedure di costituzione on line per i tipi di società̀ diversi da quelli di cui al citato allegato – come, per l' Italia, le S.p.A. per la cui costituzione rimarrà̀ invariato il tradizionale apporto notarile, e le S.n.c. e le S.a.s. che continueranno a poter essere costituite solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 13 octies).

La disposizione testé citata richiede, inoltre, un adattamento al diritto interno, disponendo che quando la procedura di costituzione della società̀ preveda il versamento del capitale sociale, il pagamento dello stesso potrà̀ essere effettuato on line su conto bancario di un Istituto di credito che opera nell'Unione europea; lo stesso Istituto sarà̀ tenuto a fornire on line la prova degli avvenuti pagamenti......

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