Danni da condotte anticoncorrenziali

Danni da condotte anticoncorrenziali: la Corte di Giustizia sancisce l'applicabilità del criterio della continuità economica

Corte di Giustizia dell'Unione Europea – Sezione Seconda – causa – C-724/17

In materia di intese poste in essere in violazione del diritto della concorrenza, l'articolo 101 TFUE dev'essere interpretato nel senso che, in una situazione nella quale tutte le azioni delle società che hanno partecipato a un'intesa vietata da tale articolo sono state acquistate da altre società, che hanno dissolto tali prime società e ne hanno proseguito le attività commerciali, le società acquirenti possono essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa.

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Il 14 marzo 2019 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha pronunciato sentenza relativa alla causa C-724/17 a seguito di rinvio pregiudiziale operato dalla Corte suprema finlandese vertente sulla corretta interpretazione da attribuirsi all'art. 101 TFUE, che vieta le pratiche concordate fra imprese il cui effetto sia quello di falsare la concorrenza.

La decisione della Corte, come di costume, ricostruisce il pregresso svolgimento del processo in Finlandia. In particolare, alcune imprese erano state destinatarie di provvedimenti sanzionatori, emanati dall'Autorità garante della concorrenza finlandese, per aver dato vita ad un'intesa riguardante la ripartizione dei mercati, le tariffe e la presentazione di offerte per lavori a forfait, atte a falsare la concorrenza nel mercato dell'asfalto.

Le sette società coinvolte erano state medio tempore sottoposte ad una pluralità di fenomeni di operazioni straordinarie o comunque di trasformazione societaria, che non giova ripercorrere nel dettaglio, quali liquidazioni volontarie, cessioni in toto delle quote, scissioni, fusioni. 
Detti fenomeni di trasformazione non valevano a porre al riparo le imprese dalle sanzioni comminate dalla Autorità garante della concorrenza finlandese la quale, coerentemente con l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale elaborata in materia, riteneva di applicare il criterio della continuità economica, condannando al pagamento delle sanzioni le società che avevano proseguito l'attività e gli affari delle imprese che avevano preso parte al cartello.

Ricorreva pertanto al Tribunale civile di primo grado finlandese la città di Vantaa, che aveva commissionato alla Lemminkäinen, una delle società che aveva partecipato all'intesa illecita, la realizzazione a forfait di lavori di asfaltatura, lamentando il danno rappresentato dall'aver dovuto sopportare costi supplementari a causa della sovrafatturazione dei lavori, quale conseguenza dell'intesa di cui trattasi.

La ricorrente si reputava danneggiata dal fatto che le condizioni economiche sul mercato dell'asfalto fossero state concordate, e domandava la condanna al risarcimento dei danni in capo a tre società, segnatamente la SIS, la NCC e l'Asfaltmix, quali imprese ‘‘eredi'' dell'attività economica di quelle che avevano alterato la concorrenza. In altre parole, la cittadina di Vantaa riteneva che si dovesse fare applicazione del criterio della continuità economica, già annunciato dalla Commissione europea in materia di responsabilità amministrativa per le ammende, anche alla responsabilità civile.

La società sanzionata resisteva alla pretesa della cittadina finlandese asserendo che avevano avuto luogo delle trasformazioni societarie e che, pertanto, stante la personalità della responsabilità e l'autonomia della personalità giuridica degli enti, la nuova società non poteva essere chiamata a rispondere della condotta antigiuridica e anticoncorrenziale della originaria società anche in sede civile. Tale pretesa, in nome del principio di effettività sancito dai Trattati, e sulla scorta della constatazione che ottenere il risarcimento diverrebbe impossibile in seguito a trasformazioni societarie, veniva accolta dal Tribunale civile in primo grado.

Interponeva dunque appello una delle società condannate, la SIS, argomentando che il principio di effettività dei Trattati vigente in materia non poteva arrivare a rimettere in discussione i principi sulla responsabilità personale del danno.

La Corte d'appello, condividendo il ragionamento, ribaltava la pronuncia del giudice inferiore. 
Dopo queste alterne pronunce, la questione, a seguito di ricorso da parte della cittadina di Vantaa, giungeva alla Corte Suprema finlandese, che solleva questione di pregiudizialità europea, compiendo alcune osservazioni.

Da un alto, infatti, nel diritto finlandese vige il principio della responsabilità personale dell'autore del danno. Le deroghe previste dall'ordinamento a tale principio non sembrano facilmente applicabili nel caso di specie. D'altro canto, però, la Giurisprudenza della Corte di Giustizia europea statuisce che chiunque sia leso da comportamenti posti in essere in violazione delle norme dei Trattati in materia di concorrenza abbia diritto al risarcimento del danno, laddove sia provato il nesso fra la condotta antigiuridica e il danno sofferto dal terzo.

Rimane non chiaro, agli occhi della Corte suprema finlandese, se tale diritto al risarcimento del danno discenda direttamente dall'articolo 101 TFUE ovvero debbano essere gli ordinamenti dei singoli Stati membri a disciplinarne l'esercizio. Per la Corte suprema finlandese resta del pari oscuro se, laddove siano i Trattati a disciplinare direttamente il diritto al risarcimento, legittimati passivi della domanda di ristoro debbano considerarsi le persone che hanno commesso la violazione ovvero l'impresa.

Pertanto, il Giudice finlandese del rinvio formulava i seguenti quesiti:

«1) Se la questione di chi sia tenuto al risarcimento del danno conseguente a una condotta contraria all'articolo 101 TFUE debba essere risolta applicando direttamente tale articolo o in base alle disposizioni nazionali.

2) Qualora il soggetto obbligato al risarcimento sia individuato applicando direttamente l'articolo 101 TFUE, se risponda del risarcimento chi rientra nella nozione di "impresa" di cui al predetto articolo e se, per individuare i soggetti obbligati al risarcimento, siano applicabili i medesimi principi utilizzati dalla Corte di giustizia in cause in materia di ammende per individuare i soggetti ivi responsabili, in base ai quali è possibile, in particolare, giustificare una responsabilità in base all'appartenenza alla stessa entità economica o alla continuità economica....

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