Smart working e telelavoro: la nuova concezione di subordinazione nel contratto di lavoro

BLB STUDIO LEGALE - ROMA - Tavola rotonda 10 maggio 2018 ore 15,00

Smart working e telelavoro: la nuova concezione di subordinazione nel contratto di lavoro

Flessibilità ed autonomia nel rapporto di lavoro subordinato: è questo l'obiettivo della Legge n. 81 /2017 che introduce nell'ordinamento giuridico la disciplina del c.d. lavoro agile o smart working. Il lavoro agile è una prestazione effettuata dai lavoratori dipendenti, anche mediante l'ausilio di strumenti tecnologici, sia all'interno dei locali dell'impresa sia al di fuori dei locali della stessa, senza una postazione fissa e senza precisi vincoli di orario. Prima della recente novella legislativa, esisteva già, nel nostro ordinamento, una forma di lavoro da remoto, il c.d. telelavoro, introdotto con l'accordo interconfederale del 9 giugno 2004 (che recepisce l'accordo quadro europeo del 16 luglio 2002) in cui la prestazione lavorativa è regolarmente svolta - mediante l'uso di strumenti telematici - al di fuori dei locali dell'azienda ma da postazioni fis se ben definite (si pensi al telelavoro domiciliare).

Lo smart working, accentuando la contrapposizione tra la dislocazione fisica del lavoratore e la struttura aziendale, rappresenta pertanto l'evoluzione giuridico-sociale dell'istituto del telelavoro. La nuova modalità organizzativa - grazie alle nuove tecnologie - consente infatti al lavoratore di gestire in piena autonomia il luogo e i tempi di svolgimento della prestazione lavorativa.

Nondimeno, la possibilità di svolgere il lavoro ovunque e in qualsiasi momento - utilizzando la tecnologia portatile - comporta inevitabilmente alcune criticità.

L'art. 18, Legge n. 81/2017 individua la ratio delle disposizioni ivi contenute, nell'incremento della competitività attraverso una moderna organizzazione del lavoro che consenta ai lavoratori di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale. L'utilizzo continuativo delle tecnologie digitali, oltre a compromettere la salute fisica e mentale dei lavoratori, i quali possono incorrere più facilmente in patologie quali il techno-stress, la dipendenza tecnologica, il burnout, tende a confondere, anziché conciliare, i tempi della vita professionale e personale degli smartworkers.

L'art. 19, Legge n. 81/2017 prevede che "i tempi di riposo del lavoratore, nonché le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro" siano definiti da un accordo tra le parti del contratto di lavoro. Il problema principale che si

pone con riferimento al "diritto alla disconnessione" è quello della sua effettività, ovvero di come assicurarne la concreta applicazione; quanto ai poteri di controllo del datore di lavoro, quest'ultimo è aterialmente impossibilitato, allorquando la prestazione si svolga al di fuori dai locali dell'azienda, a verificare, ad esempio, il rispetto dell'orario di lavoro.

L'art. 21, Legge n. 81/2017 circoscrive inoltre, l'ambito del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali, nei limiti di quanto

disposto dall'art. 4, Legge n. 300/1970. Tale previsione normativa, al co. 2 esclude l'applicazione delle disposizioni sugli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo nei luoghi di lavoro, agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.

Ebbene, la rilevanza di questo profilo, porta inevitabilmente ad interrogarsi sulla natura ontologica dei devices utilizzati dagli smartworkers per svolgere l'attività lavorativa, in guisa da poter o meno essere ritenuti strumenti essenziali alla prestazione lavorativa. Il combinato disposto degli artt. 22-23, Legge n. 81/2017, pone in capo al datore di lavoro il duplice onere di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore nonché di tutelare quest'ultimo dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali. Emergono a riguardo dubbi, quantomeno applicativi, stante anche la recente circolare INAIL n. 48, in cui viene ribadito l'assunto - in caso di infortunio - della diretta correlazione dell'evento con la prestazione lavorativa.

Orbene, la Legge sul lavoro agile, nulla dispone circa il tempo e il luogo fisico di svolgimento della prestazione lavorativa; pertanto, in caso di evento accidentale con effetto lesivo, sarà arduo stabilire se nel luogo del sinistro il lavoratore si trovi per svolgere la propria attività lavorativa o per altre ragioni scevre di rilievo ai fini dell'indennizzo assicurativo.

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