Assicurazione obbligatoria per gli avvocati

Commento a cura dell' avv. M. Benedetti, avv. G. Bellino e avv. N. Gentile, BLB Studio Legale - Dossier Plus Plus 24 Diritto - agg. 18 ottobre 2017

Il Ministero della Giustizia, con il decreto n. 238 del 22 settembre 2016, ha fissato le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

Il Decreto attua un obbligo già previsto dalla legge forense n. 247 del 31 dicembre 2012 recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, ma rimasto privo di attuazione per quasi cinque anni.

Il D.M., recepisce, ampliandole notevolmente, le indicazioni contenute nella circolare n. 23 del 28 gennaio 2013 emanata dal Consiglio Nazionale Forense, in cui veniva evidenziata la necessità di fissare i punti essenziali e le condizioni minime dell'assicurazione obbligatoria professionale, al fine di garantire la piena e sostanziale tutela del cliente in caso di responsabilità dell'avvocato.

Come noto, il Decreto sarebbe dovuto entrare in vigore mercoledì 11 ottobre 2017, ma proprio nel giorno in cui sarebbe dovuto diventare attuale l'obbligo degli avvocati di munirsi dell'assicurazione per i rischi legati all'attività professionale, ivi compresi gli infortuni, il Ministero della Giustizia con proprio D.M., ha prorogato di trenta giorni l'entrata in vigore della obbligatorietà della assicurazione professionale.

La scelta di introdurre per legge una copertura obbligatoria per gli avvocati è forse sintomatica della volontà del legislatore di rafforzare le tutele in favore dei soggetti che, all'interno del rapporto, ricoprono una posizione di debolezza: i clienti e i collaboratori.

Difatti, entrambi scontano il pericolo di non ottenere alcuna soddisfazione economica, nel caso in cui venga leso un diritto fondamentale della persona, come appunto il diritto alla giustizia e il diritto alla salute. Vi è quindi la volontà di consentire a chiunque subisca un danno, di qualsiasi natura, di cui sia responsabile l'avvocato o alcuno dei soggetti che con lui collaborano all'adempimento della prestazione, o altrimenti, chiunque subisca un infortunio nello svolgimento fattuale dell'attività professionale, di ottenere il giusto risarcimento e cure mediche.

Più in particolare, il D.M. introduce l'obbligatorietà della assicurazione per chiunque eserciti, in forma singola o associata, la professione di avvocato, a copertura di tutti i danni cagionati a clienti e terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.

Ha reso inoltre obbligatoria l'assicurazione infortuni a favore degli avvocati e dei loro collaboratori per gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale. In entrambi i casi, il D.M. individua l'ambito oggettivo e soggettivo della copertura minima obbligatoria, e precisa i contenuti minimi, anche temporali, delle polizze assicurative.

Quanto alla responsabilità civile, sotto il profilo soggettivo, il decreto ricomprende nel novero dei soggetti potenzialmente pregiudicati dall'esercizio dell'attività legale, i clienti e i terzi. I primi, in virtù di un rapporto contrattuale con l'avvocato, il quale, nell'esercizio dell'attività professionale, potrebbe compiere degli errori in danno alla persona rappresentata.

In tal caso, il patrimonio dell'avvocato potrebbe quindi non essere sufficiente a risarcire integralmente i danni causati.

Meno apparenti appaiono le ragioni poste alla base della previsione di estendere la copertura assicurativa anche in favore di terzi. Il decreto fornisce una definizione "negativa" di terzo, chiarendo all'art. 1 co. 6, che "non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato". Ecco allora, che i destinatari della norma appaiono quindi i soggetti legati al cliente da relazioni "qualificate", di parentela o interesse economico.

In effetti, l'avvocato, nell'esecuzione della propria attività professionale, può causare danni sia al proprio cliente sia, in via mediata, al terzo contitolare del diritto soggettivo leso. Appare quindi legittimo tutelare i terzi, dai rischi legati alla mancata o erronea esecuzione della prestazione principale.

Sotto il profilo oggettivo, il rischio assicurato, deve ricomprendere non solo l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, ma anche gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa, l'esecuzione di notificazioni, l'assistenza del cliente nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita.

Al pari, la copertura obbligatoria deve risarcire i soggetti lesi dall'attività svolta dai soggetti che collaborano con l'assicurato nell'adempimento della prestazione, nonché i danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

La questione di maggiore interesse affrontata nel decreto in esame, è rappresentata dall'efficacia temporale della copertura assicurativa...

 

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