Startup: quale forma societaria scegliere?

Terzo appuntamento: Società di capitali, di persone, cooperativa o individuale. La scelta è un passo fondamentale per le implicazioni fiscali, giuridiche e di responsabilità patrimoniale

Siamo giunti oggi al terzo dei nostri appuntamenti mensili finalizzati ad individuare e analizzare tutte le possibili criticità connesse all’avvio di un’impresa e, più specificamente, alla costituzione di una startup. Dopo il primo articolo introduttivo sul fenomeno startup in Italia e la seconda puntata dedicata al business plan, daremo oggi un primo sguardo al tema della scelta della forma societaria da adottare quando si vuole costituire una nuova impresa.

I diversi modelli di società di capitali

La legge italiana mette a disposizione di chi intende avviare una nuova impresa vari modelli societari, con caratteristiche molto diverse tra loro, di cui oggi offriremo una breve disamina.

Il modello più utilizzato è sicuramente quello delle società di capitali, in una delle forme previste dal codice civile italiano: Società per azioni (S.p.A.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), Società a responsabilità limitata (S.r.l.) e Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.). Si consideri peraltro che solo l’adozione di tale modello consente di accedere al regime privilegiato introdotto per le start-up innovative; esse sono infatti così definite dalla legge: “Società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa, o società europea avente sede fiscale in Italia, che risponde a determinati requisiti e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

Tutti i modelli sopra elencati, rientranti della categoria delle società di capitali, hanno poi in comune alcune caratteristiche, che ne fanno lo strumento a nostro avviso maggiormente idoneo all’avvio di una nuova impresa. Innanzitutto, come si evince dal nome, in questa società il capitale assume una prevalenza concettuale e normativa rispetto alle personalità dei singoli soci, i quali partecipano alla società per tramite della sottoscrizione di azioni o quote.

Il tratto distintivo delle società di capitali risiede sicuramente nella cosiddetta "autonomia patrimoniale perfetta", in virtù della quale la società assume le proprie obbligazioni per le quali risponde unicamente con il suo patrimonio. Conseguenza dell’autonomia patrimoniale è che la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata: essi rispondono infatti nei limiti delle azioni o quote sottoscritte e in caso di insolvenza della società i creditori sociali non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci.

Le società di persone

Proseguendo con la disamina dei tipi societari, passiamo ora alle società di persone (Società semplice, Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice), alle quali la legge non attribuisce la personalità giuridica, cosa che invece avviene per le società di capitali, ma in cui è comunque presente una separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci. 

Nelle società di persone i soci sono responsabili per le obbligazioni societarie in via illimitata, ovvero rispondono con tutto il proprio patrimonio, solidale e sussidiaria. Si dice che la responsabilità è sussidiaria perché essa scatta solo nell’ipotesi in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente a soddisfare tutti i creditori della società.

Un caso particolare è quello della società in accomandita semplice, in cui uno dei soci, il cosiddetto accomandatario, che poi è colui il quale ha la rappresentanza della società, è illimitatamente responsabile, a differenza degli altri, i cosiddetti accomandanti, i quali rimangono responsabili solo entro i limiti delle proprie quote, sostanzialmente venendo equiparati ai soci di società di capitali.

Il vantaggio principale di questa categoria, che bilancia il rischio maggiore di perdita del patrimonio personale, sta nel fatto che i costi richiesti per la costituzione e per il mantenimento della società sono sensibilmente più contenuti rispetto alle società di capitali. Inoltre, aspetto da non sottovalutare, questo tipo di società ammette il cosiddetto “Prelevamento soci”, ovverosia il trasferimento diretto di danaro dalla società ai soci, non permesso invece nelle società di capitali se non attraverso la distribuzione dell’utile d’esercizio (cd. “dividendi”).

Diversa società diversa tassazione

Passando ad esaminare gli aspetti fiscali inerenti le società di capitali e le società di persone si deve evidenziare che entrambe subiscono l’IRAP, mentre diversa è la tassazione dell’utile: le società di capitali, infatti, subiscono direttamente l’imposizione fiscale (IRES) sulla base dei risultati raggiunti nell’esercizio. Nessuna tassazione avviene in capo ai soci, a meno di distribuzione di dividendi. Al contrario, nelle società di persone, anche in assenza di distribuzione di utile ai soci, l’utile dell’esercizio viene trasferito fiscalmente in capo ai soci in relazione alla loro partecipazione alla società, e subiranno il prelievo fiscale (IRPEF) in base alla loro aliquota fiscale marginale.

La ditta individuale

Continuiamo ora spostandoci a considerare l’avvio della nuova attività imprenditoriale per tramite della costituzione di una ditta individuale. Questo strumento è ideale per quelle attività strettamente legate al proprietario e che ne costituiscono un’estensione personale. Il modello presenta il chiaro vantaggio di non richiedere alcuna formalità per la costituzione né, conseguentemente, alcun esborso economico. Il contrappeso di questa libertà concessa all’imprenditore sta nel regime di responsabilità: non essendovi alcuna distinzione patrimoniale tra proprietario e ditta, questo risponde con l'intero patrimonio privato e l'intera sostanza commerciale

Dal punto di vista fiscale, l’utile generato questo tipo di attività viene interamente tassato in capo all’imprenditore, che subirà il prelievo IRPEF. Questo tipo di attività è soggetto all’IRAP solamente se l’impresa si è dotata della cd. autonoma organizzazione. I due principi fondamentali affinché questa sia presente sono la presenza di lavoratori dipendenti o collaboratori e di beni strumentali eccedenti quelli minimi necessari per lo svolgimento dell’attività.

La società cooperativa

Merita da ultimo una menzione il modello della società cooperativa, anch’esso contemplato tra le forme che può assumere la startup innovativa. L'elemento caratterizzante le società cooperative, a prescindere dalle forme settoriali che può assumere, sta nel loro scopo mutualistico, solidale e assistenziale. Mentre fine ultimo delle società di capitali e di persone è quello della realizzazione di un profitto, da dividersi tra i soci per mezzo della distribuzione di utili, le cooperative mirano a soddisfare i bisogni dei soci quali individui; particolarmente frequente è il caso di società cooperative che assicurano ai propri soci il lavoro, beni di consumo o servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero sul mercato.

Le cooperative subiscono l’IRES come le società di capitali, ma subiscono un abbattimento del reddito fiscalmente imponibile secondo una percentuale che varia in ragione della tipologia di cooperativa (agricola, generica, di consumo, sociale, a mutualità prevalente o non prevalente).

 

La breve overview dei tipi societari utilizzabili in sede di avvio di una nuova attività imprenditoriale che abbiamo proposto è rivolta a chi per la prima volta si affacci a questi temi. Ovviamente, è bene che ogni esperienza si veda “cucire addosso”, possibilmente con una consulenza adeguata, la forma più adatta, a seconda delle circostanze delle situazioni di fatto alle quali si deve attagliare e che deve andare a tutelare e disciplinare.

Vi diamo l’appuntamento alla prossima puntata della nostra guida alle start-up”, in cui inizieremo a trattare nello specifico il tema della Start-up Innovativa.