Riduzione del capitale sociale nelle s.p.a.

Nel caso di perdita di capitale quali sono i doveri e le responsabilità dell'organo amministrativo e di quello di controllo in una s.p.a? I sindaci possono essere chiamati a risarcire il fallimento di una società? Se sì, in quali casi? 
 
RISPOSTA IN SINTESI - Il Codice civile prevede specifici doveri in capo agli amministratori quando la perdita sia pari o superiore a un terzo del capitale sociale; si parla, in proposito, di riduzione obbligatoria per contrapporla a quella discrezionale espressamente disciplinata all'art. 2445 c.c. In caso di riduzione per perdite, l'art. 2446 c.c. prevede che gli amministratori debbano prontamente convocare l'assemblea secondo la procedura prevista affinché i soci adottino i provvedimenti necessari. Gli amministratori, inoltre, sono tenuti a redigere una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale della società integrata con le osservazioni dell'organo di controllo da sottoporre all'assemblea e da depositare presso la sede sociale negli otto giorni antecedenti l'adunanza. In caso di inerzia dell'organo di gestione, alle funzioni sopra elencate deve sopperire il collegio sindacale od organo di sorveglianza. Con riferimento alle predette funzioni sostitutive i giudici di legittimità, con la sentenza 14 ottobre 2013, n. 23233, hanno sancito che la configurabilità di una responsabilità a carico dei sindaci presuppone non solo che essi non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza ma anche l'esistenza di un nesso di causalità tra le violazioni addebitate e il danno accertato dalle perdite patrimoniali della società. Nello specifico, la Corte, chiamata a pronunciarsi in merito a una richiesta di risarcimento avanzata dal fallimento di una s.p.a. nei confronti dell'amministratore e dei membri del collegio sindacale, ha sancito che non la responsabilità dell'intero dissesto, ma soltanto quella per l'aggravamento delle esposizioni debitorie può essere ascritta ai sindaci. Nel caso esaminato dalla Cassazione, detto aggravamento era stato ravvisato nel ritardo della dichiarazione di fallimento per omesso controllo sull'osservanza da parte dell'amministratore degli obblighi legali e statutari, con conseguente maturazione di ulteriori interessi sulle esposizioni debitorie della società dissestata che, invece, avrebbero potuto cristallizzarsi in caso di dichiarazione di fallimento tempestiva.