Le principali novità introdotte dalla riforma al codice della nautica da diporto

Lo scorso novembre, il Consiglio dei Ministri ha provveduto all’approvazione in esame definitivo del decreto legislativo che riforma il Codice della Nautica da Diporto (D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171). Il decreto contiene moltissime modifiche ed integrazioni al Codice del 2005. Tra le altre, spiccano per importanza: l’informatizzazione e l’unificazione dei registri della nautica da diporto; l’istituzione dell’anagrafe nazionale delle patenti nautiche; l’integrazione delle categorie relative alle unità da diporto; l’istituzione delle figure professionali di mediatore del diporto e di istruttore di vela; l’introduzione di disciplina specifica con riguardo alle attività di assistenza e traino.

Negli oltre 60 articoli di cui si compone il decreto vi sono però anche molte altre novità. Tra queste figurano l’inasprimento delle sanzioni, il c.d. diritto alla sosta è cioè l’obbligo per porti e approdi turistici di riservare posti alle barche alle barche in transito, viene semplificata l’apertura di scuole nautiche ed è istituita la giornata del mare.

Di seguito, si propone una sintetica panoramica delle principali innovazioni introdotte con la riforma.

Informatizzazione e semplificazione burocratica del Sistema diporto

Tra le novità di maggiore impatto introdotte dal decreto rientrano sicuramente l’introduzione del Sistema Telematico Centrale per il diporto e l’istituzione dell’Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto. L’importanza di una tale innovazione è da ravvisarsi nel passaggio dalla gestione cartacea a quella informatica per il tramite dell’istituzione del registro unico, adempimenti a cui sinora erano tenute le diverse autorità marittime.

Così, tra le altre, per le pratiche di iscrizione, passaggio di proprietà, cancellazione, rilasci e rinnovi della licenza di navigazione, il diportista potrà recarsi ad uno dei tanti Sportelli Telematici del Diportista (STED) che saranno istituiti non solo presso gli uffici dell’autorità marittima, ma anche della Motorizzazione civile e nelle agenzie di pratiche nautiche.

Lo stesso sportello sarà competente a ricevere, dietro presentazione della necessaria documentazione, anche la richiesta di annotazione della perdita di possesso che potrà effettuarsi nei casi di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, sentenza dell’autorità giudiziaria che accerti l’intervenuta perdita di possesso e requisizione oltreché per l’intervenuta cessazione di locazione finanziaria.

Con particolare riguardo al contratto di leasing, in questa sede, non può evitare di evidenziarsi la novità determinata con introduzione del nuovo articolo 15-bis ove si prevede che l’iscrizione dell’unità da diporto che sia oggetto di locazione finanziaria all’Archivio Telematico Centrale, possa essere richiesta non più solo dal proprietario, come era disposto dal regime previgente, ma anche dall’utilizzatore.

Anagrafe nazionale patenti nautiche

Con l’introduzione del nuovo articolo 39-bis è istituita presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, del Ministero delle infrastrutture dei trasporti: l’anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

Su tale registro informatico, istituito ai fini della sicurezza della navigazione oltreché per l’acquisizione inerenti lo stato degli utenti ed i relativi mutamenti, saranno annotati per ogni intestatario di patente nautica: dati anagrafici (e relative variazioni); dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche ed eventuali procedimenti amministrativi successivi (come: rinnovo, sospensione o revoca); dati relativi alla violazione di norma che comportino sospensione e revoca della patente nautica (anche per l’effetto di reiterazione); dati relativi a sinistri marittimi occorsi con responsabilità del titolare e delle relative sanzioni irrogate. Il registro non è pubblico e la consultazione è riservata alle autorità individuate dal quarto comma dell’articolo 39-bis.

Unità da diporto

L’articolo 3 del codice viene integralmente sostituito modificando la previgente classificazione delle unità da diporto. Le categorie, inizialmente previste in quattro, salgono a sette. In particolare, rimangono invariate le definizioni di imbarcazione e natante da diporto, mentre la categoria unitaria di nave da diporto viene suddivisa in: nave da diporto maggiore, nave da diporto minore e nave da diporto minore storica. Viene, altresì, inserita nell’elenco la categoria: moto d’acqua.

Mediatore del diporto, istruttore di vela e titoli professionali

L’art. 33 del decreto legislativo attraverso l’introduzione nel codice di un nuovo Capo II-bis rubricato “figure professionali per le unità da diporto” istituisce, tra le altre, la figura professionale del mediatore del mediatore del diporto che viene definito, dal nuovo art.49-ter, come il soggetto che, anche attraverso attività di consulenza, mette in relazione “due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unità da diporto”.

A precisare i requisiti necessari allo svolgimento della professione, interviene il nuovo art. 49-quater che, a fianco di maggiore età e cittadinanza dell’Unione Europea, introduce una serie di requisiti di carattere morale e professionale. La disciplina, in virtù dell’esplicito rinvio contenuto al comma sesto dell’articolo 49-ter è integrata dagli articoli del codice civile sulla mediazione (artt. 1754 e ss.).

Quella del mediatore, però, non è l’unica figura professionale introdotta dalla novella. Infatti, il Capo II-bis, all’art. 49-quinquies e seguenti sono dedicati alla nuova figura dell’istruttore di vela ora definito come “colui che insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche della navigazione a vela in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualunque unità, in mare, nei laghi e nelle acque interne”.

Ai fini dell’esercizio della professione sarà necessaria l’iscrizione in un apposito elenco nazionale, tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che sarà subordinata, tra l’altro, al possesso dei seguenti requisiti:  cittadinanza dell’UE, maggiore età, titolo di scuola secondaria superiore e brevetto che abiliti almeno all’insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela, rilasciato dalla Marina Militare, dalla Federazione Italiana Vela, o dalla Lega Navale Italiana.

Da notarsi è poi l’introduzione del nuovo titolo professionale di “ufficiale di navigazione del diporto di seconda classe” istituito con l’introduzione del nuovo articolo 36-bis. La qualifica, prevista per lo svolgimento dei servizi di coperta, potrà ottenersi con il superamento di specifici corsi da regolarsi con successivi decreti.

Assistenza e traino

Una delle novità di maggior interesse, introdotte dal recente decreto legislativo, è certamente l’istituzione del servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto. A norma dell’articolo, di nuova introduzione, 49-duodecies lo svolgimento di tali servizi è rimesso a privati, singoli o associati, cooperative e gruppi di ormeggiatori ex art. 14 della legge n. 84 del 1994, che in possesso di idonea polizza assicurativa abbiano reso comunicazione alla competente Capitaneria di porto ai sensi dell’art. 68 del Codice della navigazione.  

I servizi, da rendersi in favore di imbarcazioni da diporto fino a 24 metri di lunghezza, potranno consistere in: riparazioni di tipo meccanico, idraulico ed elettrico o relative all’attrezzatura velica; consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo; interventi di ausilio alla navigazione come disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori e ricarica della batterie; ulteriori attività che permettano di risolvere sul posto problemi tecnici di varia natura ed impeditivi della normale navigazione.

Viene, altresì, consentito, ove non sia possibile risolvere le problematiche sul posto e sempreché non comporti pericoli per la navigazione, il traino fino alla struttura da diporto che risulti più idonea dal punta di visto tecnico ad accogliere l’unità.

L’operatore contattato ed incaricato dell’assistenza avrà però l’obbligo di contattare immediatamente l’autorità marittima qualora sussista un pericolo attuale o, comunque, presumibile per la sicurezza delle persone a bordo e per i casi in cui vi sia la presenza o possibilità di inquinamento.

L’individuazione di criteri e modalità di svolgimento del servizio, dei requisiti tecnico professionali degli operatori oltreché delle specifiche di cui l’imbarcazione destinata al servizio, è, tuttavia, rimessa al successivo regolamento di attuazione.

Apertura di scuole nautiche

Con l’entrata in vigore del decreto, per aprire una scuola nautica sarà sufficiente la presentare la segnalazione certificata d’inizio attività. Oltre al possesso di alcuni requisiti morali, l’attività d’insegnamento è riservata a chi è in possesso di abilitazione di non inferiore  a quelle di ufficiale di coperta o di capitano del diporto (introdotto con l’art. 36-bis).

Sono altresì abilitati all’insegnamento gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, chi abbia conseguito la patente nautica da almeno dieci anni oltre  agli insegnanti degli istituti tecnici elencati all’art. 49-septies, comma 5 del decreto. L’insegnamento delle tecniche base della navigazione a vela resta però riservato alla nuova figura professionalizzata dell’istruttore di vela. Alcune specifiche tecniche sono poi disposte con riguardo ai locali ed ai materiali didattici.

La disciplina del nuovo diritto di sosta

Con l’introduzione dell’art. 49-nonies è istituito il c.d. diritto di sosta. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, porti approdi turistici dovranno riservare al transito l’ 8% dei posti barca disponibili. Per quanto attiene invece la restante parte dell’anno, il numero dei posti barca da riservare al transito è differente ed è stabilito dal comma terzo del’articolo 49-nonies. Il numero di posti da riservare nei periodi diversi da quelli di cui s’è detto è invece individuato dal capoverso dell’articolo medesimo.

L’ormeggio, per non più di tre volte nell’arco di ciascun mese, deve essere gratuito, per le unità che approdano per rifugio, per tempo non inferiore alle quattro ore al giorno tra le ore 9.00 e le 19.00.

Sanzioni

Malgrado le numerose novità introdotte dalla riforma, il suo accoglimento da parte dei diportisti è suscettibile di essere, con probabilità, influenzato dalle numerosissime sanzioni introdotte con i nuovi articoli 53 e seguenti, ove si prevedono, fra l’altro, multe salatissime (sino ad Euro  11.017,00), oltre ad ipotesi di sospensione e revoca della patente nautica.

La Giornata del mare

Infine, è istituita, presso le scuole di ogni ordine e grado, ed al fine di sviluppare la cultura del mare, la “Giornata del mare e cultura marina”. La giornata è riconosciuta nell’11 aprile di ogni anno, data in cui ricorre l’anniversario del naufragio della petroliera “Heaven” avvenuto nelle acque di Genova nel 1991. In occasione di tale giornata gli istituti scolastici potranno promuovere iniziative rivolte a diffondere la conoscenza del mare.