La Sentenza n. 16601 delle Sezioni Unite: i danni punitivi

Le Sezioni Unite, con la sentenza del 5 luglio 2017, n. 16601, hanno dichiarato vigenti ed esecutive, nell’ordinamento italiano, tre sentenze pronunciate negli Stati Uniti d’America che riconoscevano i danni punitivi a un motociclista che aveva subito danni per un difetto del casco prodotto da una società con sede in Italia.

I danni punitivi, di origine anglosassone, consistono nel riconoscimento di una somma ulteriore rispetto a quella necessaria per compensare il danno subito, corrispondente ai compensatory damages, nel caso il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave.

Nel caso di specie, i danni sono stati pagati dalla società importatrice e distributrice del casco, che però ha anche chiesto, e ottenuto, dai giudici statunitensi che la somma fosse risarcita alla società dalla azienda produttrice del casco, che ha sede in Italia.

L’azienda italiana, dopo la condanna della Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l’istituto dei danni punitivi sia incompatibile con l’ordine pubblico italiano.  

In Italia, infatti, l’ordinamento prevalente della giurisprudenza di legittimità finora è stato nel senso della non riconoscibilità delle sentenze straniere contenenti statuizioni di condanna ai danni punitivi.

La Suprema Corte ha chiarito, pronunciando un principio di diritto ai sensi dell’art. l’art. 363 comma 3 c.p.c., che, in realtà, il nostro ordinamento non attribuisce alla responsabilità civile il solo compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione; bensì, è rintracciabile anche una funzione deterrente e sanzionatoria nei confronti del responsabile civile.

E’ da qualche anno che le Sezioni Unite ritengono che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non sia più incompatibile con i principi generali dell’ordinamento italiano. Tuttavia, viene specificato che il riconoscimento di una sentenza straniera di tale genere deve corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscono ‘’la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi dovendosi avere riguardo in sede di deliberazione unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico’’.

Per riconoscere le sentenze statunitensi, la corte ha dovuto inoltre elaborare una nuova definizione dell’ordine pubblico. L’ordine pubblico, oggi, non è più definito come ‘’complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico - sociale della comunità nazionale in un determinato periodo storico, e nei principi inderogabili immanenti nei più importanti istituti giuridici’’ ma come ‘’sistema di tutele approntate ai diritti fondamentali della Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione Europea dall’art. 6 TUE.’’

Dopo la constatazione che le tre sentenze statunitensi non sono in contrasto con la Costituzione e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la Cassazione ha disposto, nel caso di specie, il riconoscimento dei danni punitivi.

Anche se con questa sentenza sono state riconosciute le sentenze straniere che riconoscevano i danni punitivi, la stessa specifica che ogni prestazione patrimoniale di carattere sanzionatorio o deterrente non potrà essere imposta dal giudice italiano senza espressa previsione normativa, e che nell’ordinamento estero deve esserci necessariamente un ancoraggio normativo per una ipotesi di condanna a risarcimenti punitivi.