Ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari

Recupero transnazionale dei crediti più facile per le PMI.

A partire da mercoledì della scorsa settimana, ovvero dal 18 gennaio 2017, ha finalmente avuto inizio l’applicazione del Regolamento europeo n. 655 del 15 maggio 2014, istitutivo di una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, ossia di un procedimento uniforme in tutto il territorio comunitario volto a facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

L’istituto così introdotto, pensato tenendo presenti le necessità delle PMI - che ogni anno perdono circa 600 milioni di euro a causa delle difficoltà nel recupero dei propri crediti - si pone come mezzo aggiuntivo e facoltativo a disposizione del creditore, il quale rimane in ogni caso libero di avvalersi di qualsiasi altra procedura per ottenere un provvedimento equivalente ai sensi del proprio diritto nazionale.

Così, tutti coloro che vantino un credito pecuniario in materia civile e commerciale hanno adesso la facoltà di adire l’autorità giudiziaria per ottenere un provvedimento di sequestro attraverso il quale impedire il prelievo o il trasferimento di somme detenute dal debitore in un conto bancario tenuto in uno Stato membro ogniqualvolta sussista il pericolo che, senza tale misura, la successiva esecuzione forzata sia impedita o resa difficoltosa.

Il requisito richiesto per poter usufruire della misura in parola è rappresentato dal carattere transnazionale della controversia, che si intende rispettato ogniqualvolta il conto bancario – o i conti bancari – su cui si intende effettuare il sequestro sono tenuti in uno Stato membro diverso da quello ove il creditore è domiciliato e da quello dell’autorità giudiziaria adita.

Verificata tale condizione, il ricorso a tale procedura da parte del creditore può avvenire sia in un momento precedente all’avvio di un procedimento di merito contro il debitore, ovvero – se il procedimento di merito è già avviato – prima dell’emissione di una decisione giudiziaria o della conclusione di una transazione giudiziaria, sia in un momento successivo all’ottenimento di un provvedimento che imponga al debitore di pagare il credito vantato dallo stesso creditore. Appare chiaro che in base al momento della presentazione della domanda mutino anche i presupposti necessari al suo accoglimento: difatti, mentre nell’ipotesi di proposizione ante causam il creditore è onerato della prova sia del fumus bonis iuris che del periculum in mora, nel caso contrario egli è tenuto a dimostrare solo ed unicamente la sussistenza del secondo presupposto, essendo invece esonerato dalla prova del primo.

Altra caratteristica peculiare della procedura in esame consiste inoltre nella sua unilateralità: il debitore non è infatti né informato della domanda di ordinanza di sequestro preventivo, né ascoltato prima dell’emissione della stessa. Quest’ultimo avrà conoscenza del procedimento solo a seguito di notifica o comunicazione successiva alla positiva dichiarazione della Banca in merito alla sussistenza di somme di pertinenza del debitore in uno dei conti presso di essa intrattenuti.

In tale contesto, la tutela del debitore nel caso di ordinanza richiesta ed emanata ante causam è rappresentata, oltre che dalla possibilità di richiederne la revoca o la modifica, in primo luogo dall’obbligo gravante in capo al creditore di costituire una garanzia di importo stabilito di volta in volta dall’autorità giudiziaria adita e ritenuto sufficiente per impedire abusi della procedura in esame e per assicurare il risarcimento degli eventuali danni subiti dal debitore in conseguenza del provvedimento nella misura della responsabilità del creditore; in secondo luogo vi è l’obbligo, gravante in capo al creditore che abbia ottenuto l’ordinanza, di avviare un procedimento di merito volto ad ottenere un provvedimento di condanna al pagamento nei confronti del debitore .

Ultima caratteristica essenziale, insita nella sua natura di istituto uniforme all’interno del territorio comunitario, consiste nel fatto che l’ordinanza di sequestro conservativo adottata – di norma entro 10 giorni – in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri senza che sia necessaria alcuna procedura speciale ed è parimenti esecutiva negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

In sintesi, attraverso la previsione di termini molto brevi e formalità ridotte ai minimi essenziali, l’Unione Europea ha voluto fornire ai creditori, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, uno strumento in grado di rendere il recupero transnazionale dei crediti più rapido, meno costoso e più efficiente, evitando lungaggini burocratiche ed elevati costi legali. La misura dovrebbe inoltre costituire un efficace deterrente alle movimentazioni di denaro all’interno della Comunità effettuate al solo scopo di sottrarsi all’esecuzione forzata.

BLB Studio Legale, grazie alle sue esperienze di respiro internazionale e alle collaborazioni intrattenute al livello europeo, non può che accogliere con cauto plauso gli sforzi del legislatore comunitario, rinnovando la propria disponibilità nell’assistenza – con particolare riferimento alle PMI – ad interfacciarsi con la nuova procedura.