Cass. S.U. 8/11/2016 n. 23463: risolto conflitto sull’immediata impugnabilità del lodo arbitrale.

Con la sentenza n. 23463 dell’8 novembre 2016, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione intervengono per scrivere definitivamente la parola fine in merito ad un evidente contrasto interpretativo, che si era venuto a creare in giurisprudenza con riferimento all’immediata impugnabilità del lodo arbitrale che abbia deciso unicamente in merito all’esistenza di una valida clausola compromissoria giustificativa della competenza arbitrale, ovvero solamente di una questione preliminare.

La questione ruota quindi intorno all’interpretazione del terzo comma dell’art. 827 c.p.c., ai sensi del quale “il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo”.

In concreto, il contrasto si manifesta sotto una duplice prospettiva, risultando infatti non solo diversi orientamenti nella giurisprudenza, bensì anche due diverse questioni al vaglio degli Ermellini.

In primo luogo, questi sono chiamati ad interrogarsi in merito alla possibilità di impugnare immediatamente il lodo, anche nel caso in cui siano decise solo questioni preliminari o pregiudiziali (e rilevano in tal senso le sentenze Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2012, n. 5634 e Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 2014, n. 3678), ovvero nella sola ipotesi in cui si decida nel merito una domanda (Cass. civ., sez. I, 26 marzo 2012, n. 4790 e Cass. civ., sez. II, 24 luglio 2014, n. 16963); in secondo luogo, l’attenzione della Corte si deve invece spostare sulla natura della questione di validità della convenzione arbitrale, che fonda il potere decisorio degli arbitri: si chiede infatti di stabilire se questa rilevi come una questione di merito (Cass. civ., sez. I, 10 aprile 2014, n. 8457), benché “solo mediatamente incidente sul bene della vita rivendicato dalla domanda” (Cass. civ., sez. I,17 febbraio 2014, n. 3678), ovvero di rito (Cass. civ., Sez. Un., 25 ottobre 2013, n. 24153).

Con riferimento a tale secondo profilo, osservano i giudici come la questione sia già stata affrontata e come la Corte riconosca ormai da tempo che l’eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all’arbitrato rituale, deve ricomprendersi a pieno titolo nel novero di quelle di rito.

Per quanto riguarda invece il profilo attinente alla distinzione fra il lodo che, decidendo parzialmente il merito della controversia, è immediatamente impugnabile, ed il lodo che, risolvendo alcune questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale, non è immediatamente impugnabile, si osserva come questa, parzialmente sovrapponibile alla distinzione esistente tra sentenza definitive e non definitive ex art. 279 c.p.c., abbia ora un criterio normativo di definizione sancito dagli artt. 360 comma 3, e 361, comma 1, c.p.c. (come modificati dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), i quali riconoscono l’immediata ricorribilità per cassazione delle sole sentenze di condanna generica ex art. 278 c.p.c. e delle sentenze che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio.

Come già evidenziato dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza del 22 dicembre 2015, n. 25774, la citata riforma del 2006 si pone nel solco della disciplina già introdotta per il lodo arbitrale dalla legge n. 25 del 1994; pertanto, a norma del terzo comma dell’art. 827, con l’espressione “lodo che decide parzialmente il merito della controversia” si fa riferimento unicamente a quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c ed a quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio.

Alla luce di ciò, la questione interpretativa al vaglio della Corte viene risolta sostenendo che il lodo arbitrale che decida parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile ai sensi del terzo comma dell’art. 827 c.p.c, è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c, sia quello che decide una o alcune domande proposte senza definire l’intero giudizio, non essendo invece immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari.