Start-up innovative: Addio al notaio

Un decreto direttoriale segna un’importante svolta in materia di costituzione di start-up innovative, invertendo la tendenza tipicamente italiana votata all’eccessiva burocratizzazione e formalismo. Dal 20 luglio è infatti possibile costituire una s.r.l. qualificabile come “start-up innovativa” direttamente online, gratis, e soprattutto senza ricorrere a un notaio o alla Camera di Commercio.

Si tratta di un importante risultato, frutto di un lungo percorso che affonda le radici nel marzo 2015, quando è stato convertito in legge il decreto legge 3/2015 - meglio noto come “investment compact” –, il cui art. 4, comma 10 bis, prevedeva la possibilità di costituire start-up ricorrendo alla sola compilazione di un modulo standard firmato digitalmente.

Da lì, il ministero dello sviluppo economico ha intrapreso l’elaborazione del modello informatico per la costituzione e modifica dell’atto costitutivo di start-up innovative in forma di società a responsabilità limitata, progetto che ha visto la luce nel decreto ministeriale 17 febbraio 2016, e reso poi operativo dal decreto direttoriale 1 luglio 2016 unitamente alla Circolare 3691/C per chiarimenti applicativi.
Per esigenze operative delle software house si è deciso che le disposizioni sarebbero divenute efficaci solo a partire dal 20 luglio 2016.

La grande novità apportata dalla riforma è la semplificazione che si sostanzia, oltre all’iter puramente digitale, nella possibilità di evitare il ricorso al notaio, con conseguente risparmio di costi; opportunità che rendono molto più agevole e veloce la creazione di nuove realtà imprenditoriali, e che accorciano le distanze tra Italia e resto del mondo, dove ciò è possibile  già da molti anni (ad esempio, in UK è possibile costituire una LTD a partire da 15£ con la procedura online).

Va in primis chiarito cosa si intende per “start-up innovativa”; il decreto fissa dei requisiti minimi per poter accedere alla suddetta categoria:
• Oggetto sociale incentrato sullo sviluppo;
• Produzione e commercializzazione di servizi o prodotti ad alto contenuto tecnologico;
• Sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri aggiuntivi:
• sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
• impiegare per almeno un terzo della propria forza lavoro personale altamente qualificato, in possesso di titoli di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;
• essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale, ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Lo statuto dell’impresa in forma di s.r.l. potrà essere redatto in via telematica attraverso la piattaforma governativa startup.registroimprese.it: basterà collegarsi, compilare il modello standard, e sottoscriverlo digitalmente con una smart card o un servizio di firma remota.

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione, il documento informatico dovrà essere presentato per l’iscrizione al Registro delle Imprese territorialmente competente, il quale, dopo aver effettuato i controlli previsti dalla legge, iscriverà provvisoriamente la società nella sezione ordinaria. Ha così avvio la procedura di iscrizione della società nella sezione speciale prevista per le start-up innovative e gli incubatori certificati a norma dell’art. 3, comma 2, del decreto 17 febbraio 2016.

A ciò deve poi aggiungersi un servizio di assistenza online attivo nel periodo iniziale, che guiderà i neofiti nella fase di registrazione dell’atto, compilazione e trasmissione al Registro delle Imprese.

I dati dell’ultimo report trimestrale realizzato da InfoCamere per il ministero dello Sviluppo economico sono molto promettenti, al 30 giugno 2016 si contavano 5.943 start-up innovative, con un fatturato registrato pari a 325,28 milioni di euro (valore calcolato sulle imprese per le quali si dispone dei bilanci d’esercizio) e circa 30 mila collaboratori coinvolti.

In un simile contesto, tale normativa, che promette flessibilità e risparmio sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia e dalla firma digitale, non può che essere accolta con favore, soprattutto se si considera che gli startupper sono spesso giovani e senza capitali.

Ogni medaglia ha però il suo rovescio, inevitabilità cui non sfugge la direttiva in esame.

Sono i notai ad evidenziarne i limiti, paventando una minaccia per l’intero sistema di sicurezza delle società italiane, tanto che il Consiglio Nazionale del Notariato ha fatto ricorso al Tar del Lazio (l’udienza è prevista per il 30 agosto).

I notai rilevano come il venir meno del loro controllo ex ante, e il ricorso alla sola firma digitale non autenticata (con conseguente assenza di controlli e garanzie sull’identità della persona sottoscrivente) costituirebbero il presupposto per la creazione di società potenzialmente anonime, nonché favorirebbero l’uso di falsa identità e di fenomeni di riciclaggio, evasione fiscale e corruzione.