Cronaca giudiziaria: linee guida del Tribunale di Milano.

La sentenza del 16 giugno 2015 n. 7466 si pone a conclusione del procedimento promosso da Roberto Formigoni innanzi al Tribunale di Milano che, oltre a respingere le domande attoree e a condannare Formigoni al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella sentenza in discorso, fa il punto delle regole da rispettarsi in materia di cronaca giudiziaria, fino a tracciare delle vere e proprie linee guida da seguirsi nella valutazione circa il rispetto dei criteri cui nella specie occorre attenersi.

Oggetto della controversia di cui trattasi, era il contenuto della puntata del programma “Report”, dal titolo “Il Papa Re”, andata in onda su Rai Tre il 4 novembre 2012, e nel corso della quale l’autrice e conduttrice del programma, Milena Jole Gabanelli, convenuta nel procedimento, ed un giornalista della redazione, Alberto Nerazzini, anch’egli convenuto unitamente alla Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., nella qualità di concessionaria del servizio pubblico, si occupavano prevalentemente dell’attore, all’epoca presidente dimissionario della Regione Lombardia.

Lamentando il contenuto diffamatorio di alcuni passaggi della puntata, il Formigoni chiedeva, previo accertamento della commissione del reato di diffamazione ex art. 57 c.p., l’accertamento e dichiarazione della responsabilità civile dei convenuti ex artt. 2043, 2049, 2050 c.c. e art. 12 L. 47/1948, e, per l’effetto, la condanna degli stessi al risarcimento dei danni ed alla pubblicazione della sentenza mediante inserzione per estratto durante la trasmissione “Report” o altra equivalente.

Quel che ha ottenuto è stata invece una condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria avendo agito in giudizio, a parere del Giudice Dott.ssa Flamini, con evidente colpa grave (elemento soggettivo ritenuto sussistente alla luce della manifesta infondatezza della domanda formulata dal Formigoni, alla luce degli elementi sopra specificamente considerati, della verità dei fatti oggetto della critica espressa nella trasmissione televisiva per cui è causa e dell’obiettivo interesse pubblico) ed in totale assenza del diritto vantato, ed avendo altresì provocato l’allungamento del tempo generale nella trattazione dei processi (causato dalla proposizione di una causa solo strumentale) ed ingenti danni ai convenuti (consistenti nella necessità di una difesa in un giudizio civile, con costi non indifferenti, nel ritardo per l’accertamento della verità e per le evidenti conseguenze relative all’incertezza della soluzione).

Ad ogni modo, è la ricostruzione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per valutare la sussistenza del reato di cui all’art. 595 c.p. a costituire il profilo di maggior interesse della sentenza in commento: partendo dal presupposto che, a livello sovranazionale, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo consacra come uno tra i più importanti diritti dell’individuo la libertà di diffondere (tramite la stampa) notizie e commenti con ogni mezzo idoneo a portare l’espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone, il Tribunale evidenzia come sia ormai consolidato che tale libertà di diffusione del pensiero “non riguarda solo le informazioni e opinioni neutre o inoffensive ma anche quelle che possano colpire negativamente essendo ciò richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non si ha una società democratica”; “sostenere una tesi diversa – sempre a parer del Tribunale – significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in approvazioni e non in critiche”.

Più che in termini di diritto, siffatto ragionamento si pone in termini di buon senso e porta a risolvere il bilanciamento di interessi tra la tutela dell’onore e della reputazione altrui e la libertà di pensiero, a favore di quest’ultima ove vi sia il rispetto dei tre principi di pertinenza (sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica), di continenza (correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma) e di verità oggettiva (corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), così come ampiamente ritenuti sussistenti nel caso di specie.