Abi: conclusi Accordo per il Credito alle imprese 2015 e Intesa sulla nuova moratoria sui mutui ...

Imprese 

A seguito di diverse consultazioni, il 31 marzo scorso l’Abi e le associazioni delle imprese, riunite in “Alleanza delle Cooperative Italiane” e “Rete Imprese Italia”, hanno firmato l’Accordo per il Credito 2015. Le anzidette Parti si erano infatti impegnate a definire nuove misure finalizzate alla promozione dell’accesso al credito per le PMI operanti in Italia e a sostenere le imprese in temporanea difficoltà finanziaria ma con prospettive di continuità e sviluppo aziendale, in attuazione della la previsione di cui all’articolo 1, comma 246, della Legge di Stabilità 2015 (l. n. 190/2014).

L’Accordo, che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2017, è composto da tre iniziative, che riprendono le misure già poste in essere dalle Parti a partire dal 2009, ma di cui si era reso necessario un adeguamento al mutato contesto normativo e di mercato:

1. “Imprese in Ripresa” per la sospensione e l’allungamento dei finanziamenti;

2. “Imprese in Sviluppo” per il finanziamento dei progetti di investimento ed la patrimonializzazione delle imprese, da realizzarsi mediante la costituzione da parte delle banche aderenti di plafond individuali, con dotazione complessiva pari a 10 miliardi di euro;

3. “Imprese e PA” per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, anch’essa con un plafond pari a 10 miliardi di euro.

Per poter beneficiare delle suddette iniziative, la PMI deve essere “in bonis” al momento della presentazione della domanda, ossia non deve avere posizioni debitorie classificate come sofferenze, inadempienze probabili oppure esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni. 

L’iniziativa sub 1 prevede la concessione di una nuova moratoria sui mutui contratti dalle PMI, che comprende operazioni sia di sospensione sia di allungamento dei finanziamenti:

·     La sospensione per un periodo pari a 12 mesi è accordata per il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui a medio-lungo termine, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali. La medesima sospensione può essere concessa per il pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing immobiliare, mentre è dimezzata a 6 mesi con riguardo alle operazioni di leasing mobiliare. La sospensione comporta la traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.

·     L’allungamento può avere ad oggetto la durata dei mutui, le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario.

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al l00% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non può essere superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari.

L’allungamento delle scadenze del credito a breve termine in relazione ad insoluti di pagamento è pari a 9 mesi, mentre per le scadenze del credito agrario può arrivare ad un massimo di 120 giorni.

L’Accordo consente di sospendere o allungare anche i finanziamenti che abbiano già beneficiato di tale strumento negli anni passati, purché la richiesta non sia stata presentata nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della nuova domanda di moratoria.

L’Accordo raggiunto porta tuttavia delle spiacevoli sorprese per le imprese. L’intento della Legge di Stabilità di stabilizzare la situazione finanziaria di tutte le PMI ha ricevuto infatti una triplice battuta d’arresto: il periodo di sospensione è stato ridotto da 3 anni a soli 12 mesi; le moratorie saranno concesse sulla base di richieste individuali e non attraverso meccanismi automatici, consentendo pertanto alle banche di rigettare discrezionalmente le istanze delle singole imprese all’esito di istruttoria bancaria; infine, la moratoria è accessibile soltanto dalle imprese in bonis, escludendo a priori tutte le PMI che si trovano già in situazioni di difficoltà economica.

Peraltro si segnala che, affinché lo strumento in analisi diventi effettivamente operativo, si dovrà comunque attendere la previa autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza Bancaria europea, chiamata a verificarne la compatibilità con la normativa prudenziale vigente.

 

Famiglie

Lo stesso giorno è stato raggiunto anche l’Accordo per la sospensione del credito alle famiglie, siglato da Abi e numerose Associazioni dei consumatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 246, della Legge di Stabilità 2015.

L’Accordo prevede la sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e con piano di ammortamento predefinito “alla francese” (non revolving), nonché per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale.

La sospensione può essere richiesta dal consumatore al verificarsi di eventi tassativamente elencati: cessazione del rapporto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di difficoltà economiche dovute a sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali, con ritardi nei pagamenti fino a 90 giorni.

Gli interessi da corrispondere rimangono quelli dovuti alle scadenze contrattuali e calcolati sul debito residuo, senza che possa essere imposta alcuna commissione o aggiunti interessi di mora.

La moratoria è aperta anche alle famiglie che abbiano già usufruito di tale strumento in precedenza, però a condizione che la richiesta non sia stata presentata nei 24 mesi precedenti alla nuova domanda di sospensione.

Con la nuova moratoria, le parti firmatarie hanno ampliato l’accessibilità alle misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nell’ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo, prevedendo tra i possibili beneficiari anche coloro che abbiano subito sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro a seguito della crisi economica. Questa è sicuramente la novità più rilevante rispetto al complementare Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, meglio noto come Fondo Gasparrini.

Si segnala, peraltro, che dallo stesso testo dell’Accordo si evince che il Fondo di solidarietà rimane lo strumento preferenziale da invocare e che saranno ammessi a questo ulteriore mezzo di sostegno solo quei soggetti che non possiedono i requisiti per usufruire del citato Fondo.

Così come per la moratoria sui mutui delle imprese, è necessaria la preventiva valutazione da parte dell’Autorità di Vigilanza Bancaria europea in merito alla coerenza dell’accordo con la normativa prudenziale vigente. E anche nell’ambito delle misure di sostegno alle famiglie sono state drasticamente ridimensionate le linee guida contenute nella Legge di Stabilità, che facevano un generico riferimento ad una sospensione del “pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017”, la cui applicabilità è stata invece circoscritta dalle Parti dell’Accordo entro ben determinati limiti.