LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA ALLA PROVA DEI FATTI

È noto a tutti, italiani e stranieri, che uno dei problemi più gravi che affliggono la nostra penisola è quello della giustizia civile. Non a caso, infatti, tutti i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno fatto della riforma della giustizia uno dei temi portanti della propria campagna elettorale. Nonostante ciò ancora oggi l’Italia si attesta tra ultimi posti delle classifiche stilate annualmente dalla Commissione Europea in tema di durata ed efficienza dei processi.

Probabilmente consapevoli dell’inefficienza della giustizia italiana, i Governi più recenti hanno tentato di rendere il ricorso ai Tribunali solo una extrema ratio in caso di impossibilità di diversa soluzione delle controversie. Tale percorso di “degiurisdizionalizzazione” ha senz’altro avuto inizio nel 2010 quando il legislatore ha introdotto l’istituto della mediazione obbligatoria per alcune materie tassativamente indicate. Malgrado un avvio difficile, ma sicuramente proficuo, la prima battuta di arresto è stata subita nel 2012 quando la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del Decreto Legislativo 28/2010, seppur per motivi strettamente “procedurali”, ossia per eccesso di delega.

Risolto l’ostacolo procedurale, il legislatore del 2013 ha reintrodotto l’obbligatorietà della procedura di mediazione, seppur per un periodo limitato nel tempo: il comma 1-bis dell’articolo 5 del suddetto Decreto, infatti, espressamente prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ha efficacia solo per quattro anni; pertanto nell’ipotesi in cui non dovessero intervenire nuove disposizioni normative, a partire dal mese di settembre 2017, si potrà adire l’autorità giudiziaria anche senza aver precedentemente concluso il procedimento di mediazione.

Un ulteriore passo avanti nel progetto di alleggerimento del carico dei Tribunali è stato sicuramente compiuto dal Legislatore nel 2014 che, con il Decreto Legge n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 162/2014, denominato per l’appunto “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, ha introdotto due grandi novità: il trasferimento in sede arbitrale su istanza congiunta delle parti dei procedimenti pendenti aventi ad oggetto diritti indisponibili e la negoziazione assistita da uno o più avvocati.

È lo stesso decreto che al primo comma dell’art. 2 definisce la convenzione di negoziazione come “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.” Gli articoli successivi della novella legislativa indicano in maniera dettagliata tutti i requisiti che deve possedere la convenzione per essere considerata valida ed efficace.

In primo luogo il legislatore del 2014 ha individuato dei limiti temporali: la procedura, infatti, deve svolgersi in un arco temporale compreso tra uno e tre mesi, prorogabili solo una volta per ulteriori 30 giorni. Per quanto attiene alle materie che possono formare oggetto della procedura di negoziazione assistita, è necessario effettuare una distinzione in quanto per alcune controversie la predetta procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In particolare, l’art. 4 del Decreto Legge 132, rubricato per l’appunto “Improcedibilità”, indica due macroaree per le quali la negoziazione assistita diviene propedeutica all’esercizio della domanda in sede giudiziale:

i)  controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

ii) controversie aventi ad oggetto una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a € 50.000,00. Tale obbligatorietà viene meno nei procedimenti monitori, compresa la fase di opposizione, nei procedimenti ex art. 696-bis c.p.c., in quelli di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, in quelli in camera di consiglio, nell’azione civile esercitata nel processo penale e, infine, nei procedimenti cautelari e d’urgenza.

Altro aspetto fondamentale della procedura in parola è quello relativo all’efficacia dell’accordo che viene eventualmente raggiunto tra le parti. Ai sensi dell’art. 5, infatti, l’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo, titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale nonché titolo per procedere alla trascrizione nel caso in cui vengano conclusi contratti o compiuti atti previsti di cui all’art. 2643 c.c. (appunto, atti soggetti a trascrizione), previa autenticazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Dalla breve disamina di questo nuovo istituto introdotto solo qualche mese fa ed entrato pienamente in vigore solo dal 9 febbraio 2015, si evince chiaramente che un ruolo fondamentale è affidato innanzitutto agli avvocati delle parti che, pur facendo gli interessi del proprio assistito, tentano di comporre la lite al fine di evitare un giudizio lungo, costoso e soprattutto incerto.

Naturalmente le reazioni espresse all’indomani dell’introduzione di questa procedura sono state le più disparate: da una parte ci sono quelli che hanno accolto con entusiasmo tale novità, auspicando uno snellimento della giustizia in Italia, dall’altro lato si sono palesati i soggetti che, già critici in merito all’introduzione dell’istituto della mediazione obbligatoria, hanno “protestato” affermando che ogni avvocato che si rispetti, prima di intraprendere un’azione giudiziale, nel suo piccolo, e senza alcun obbligo imposto dalla legge, tenta di negoziare con la controparte e, solo dopo aver perso ogni speranza in merito alla risoluzione bonaria della lite, adisce il Tribunale competente.

A prescindere dalle varie critiche, bisogna ammettere che negli ultimi tempi i Governi stanno tentando in ogni modo di risolvere il problema giustizia e solo il trascorrere del tempo potrà dirci se tali interventi sono stati utili o hanno comportato un’ulteriore perdita di tempo e irrigidimento delle procedure per l’accesso alla giustizia.