Piattaforme di condivisione “peer to peer”: violazione del diritto d’autore?

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza n. C-610/15 del 14 giugno 2017 – ha definito la questione pregiudiziale demandata dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi (Hoge Raad der Nederlanden) relativa all’interpretazione del principio di “comunicazione al pubblico” di cui all’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.

L’obiettivo principale della direttiva 2001/29/CE è assicurare un adeguato livello di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un profitto dall’utilizzazione delle loro opere. Nondimeno, l’art. 3, paragrafo 1 della succitata direttiva, non precisa la nozione di “comunicazione al pubblico”, limitandosi a statuire l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché gli autori godano del diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere.

La controversia trae origine dalla domanda avanzata presso il giudice nazionale dalla Stichting Brein, fondazione dei Paesi Bassi che protegge gli interessi dei titolari dei diritti d’autore, nei confronti della Ziggo e della XS4ALL, gestori di una piattaforma di condivisione online che mette a disposizione dei propri utenti contenuti protetti dal diritto d’autore, per le quali i legittimi titolari non hanno mai concesso l’autorizzazione alla condivisione.

La Corte di Giustizia dell’UE - intervenendo sulla vicenda - ha ritenuto che il principio enunciato dalla direttiva summenzionata debba essere necessariamente inteso in senso ampio, così dovendosi interpretare in virtù di un’esegesi teleologica e logico-sistematica della disposizione. Dall’art. 3, paragrafo 1 della direttiva 2001/29 si evince che la nozione di comunicazione al pubblico consta di due elementi cumulativi: l’atto di comunicazione di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un pubblico. Nel caso di specie, gli amministratori, mediante la gestione di una piattaforma di condivisione online, consentivano l’accesso alle opere protette, indicizzando ed elencando su tale piattaforma i file torrent che permettono agli utenti della medesima di localizzare tali opere e di condividerle nell’ambito di una rete tra utenti (“peer-to-peer”). Detti utenti potevano quindi accedere, in ogni momento e contemporaneamente, alle opere protette mediante la piattaforma di condivisione online.

Inoltre, come risulta dal già citato art. 3, paragrafo 1 della direttiva 2001/29/CE perché vi sia un atto di comunicazione è sufficiente che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Ne consegue che, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all’art. 3, paragrafo 1 della direttiva 2001/29/CE, la Corte di Giustizia dell’UE è giunta quindi ad affermare che anche la fornitura e la gestione di una piattaforma di condivisione online che, mediante l’indicizzazione di metadati relativi ad opere protette, consente agli utenti di tale piattaforma di localizzare tali opere e di condividerle nell’ambito di una rete fra utenti (peer-to-peer) debba ritenersi compresa nella nozione di “comunicazione al pubblico”.

Tale pronuncia si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia dell’UE (ved. C-466/12, C-348/13, C-160/15) che – in ossequio all’articolato normativo della direttiva 2001/29/CE – ha fornito un’interpretazione estensiva della nozione di comunicazione al pubblico tale da ricomprendervi ogni atto con cui un utente consente l’accesso da parte di altri utilizzatori ad opere protette dal diritto d’autore.