In gazzetta ufficiale il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: la riforma è pronta

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale.

Il termine ‘‘fallimento’’ va in soffitta, sostituto dall’espressione ‘‘liquidazione giudiziale” - la nuova terminologia allineerà l’Italia ad altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, proponendosi lo scopo di eliminare la connotazione negativa che tradizionalmente accompagna il termine fallimento -; nuovi meccanismi di alert faciliteranno una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese nella prospettiva del risanamento dell’impresa e del più elevato soddisfacimento dei creditori; una corsia preferenziale sarà riservata alle proposte di liquidazione che prevedono il superamento della crisi assicurando continuità aziendale; tra gli strumenti di gestione della crisi saranno privilegiate le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale; maggiori poteri e responsabilità saranno attribuiti al collegio sindacale e al sindaco unico; nuovi doveri graveranno sugli amministratori chiamati ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Queste ed altre le novità introdotte dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019, disciplinante “le situazioni di crisi d’insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”, attuativo della Legge n. 155/2017, pubblicato il 14 febbraio u.s. in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 38 del 14 febbraio 2019 - Suppl. Ordinario n. 6).

Il Decreto si compone di 391 articoli, suddivisi in quattro Parti: Parte Prima ‘‘Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza”, suddivisa a sua volta in dieci Titoli - articoli da 1 a 374 D.lgs. 14/2019 -; Parte Seconda ‘‘Modifiche al Codice Civile’’- articoli da 275 a 384 D.lgs. 14/2019 -; Parte Terza ‘‘Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire’’ - articoli da 385 a 388 D.lgs. 14/2019 -; Parte Quarta ‘‘Disposizioni finali e transitorie’’ - articoli da 389 a 391 D.lgs. 14/2019 -.

L’obiettivo dichiarato della riforma è quello - già cennato - di introdurre un sistema finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, tramite la previsione - art. 3  - di un generalizzato obbligo di adozione, in capo agli imprenditori individuali, di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; gli imprenditori collettivi, dal canto loro, saranno tenuti ad adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

In questa ottica la riforma ha novellato la rubrica dell’articolo 2086 c.c. - oggi ‘‘Gestione dell’impresa’’ - aggiungendo al primo comma del citato articolo la seguente disposizione: ‘‘L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché  di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale’’.

La procedura di allerta e quella di composizione assistita della crisi sarà governata da un apposito organo - Organismo di composizione della crisi (OCRI) - istituito presso ognuna delle Camere di Commercio presenti sul territorio. La procedura di allerta si basa su un sistema di segnalazioni a doppio binario, che coinvolge sia gli organi di controllo interno che le amministrazioni finanziarie e previdenziali. Al palesarsi degli indici rilevatori della crisi di cui all’art. 13 del decreto in esame - tra cui squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore - gli organi interni della società - o al ricorrere di determinate condizioni, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps o gli Istituti di riscossione - saranno tenuti - e variamente sanzionati in caso di inosservanza - ad inoltrare una segnalazione all’OCRI, a cui sarà affidata la gestione della procedura.

Oltre a rappresentare adempimento di uno specifico obbligo, la tempestiva attivazione per il superamento della crisi consentirà all’imprenditore - così come all’organo di controllo prontamente attivatosi - di poter beneficiare di misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità. Sempre secondo questa logica incentivante, la mancata segnalazione dei creditori comporta l’inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono.

Per ciò che concerne l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto citato, le stesse non saranno immediatamente applicabili ma diverranno operative in maniera scaglionata.

Alcune di esse - nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 27 e gli articoli 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 - entreranno n vigore dal 16 marzo 2019, ossia decorso un mese dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale. Trattasi di quelle previsioni che sin da subito possono agevolare una migliore gestione delle procedure, come la disposizione sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria e i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni (articoli 27, comma 1 e 350), o che possono immediatamente agevolare l’attività istruttoria nelle procedure concorsuali (articoli 363 e 364), nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d’allerta. Anche le previsioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire - di cui alla parte terza del Codice - entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie. Tra le altre novità destinate ad essere operative sin dal mese prossimo spicca l’istituzione di un Albo presso il Ministero della Giustizia dei soggetti - di comprovata professionalità e di specchiata onestà - destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza.

Per le restanti disposizioni che, a ben vedere, costituiscono il novum sostanziale della riforma, essendo dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza - ivi comprese quelle riguardanti le misure di allerta volte a consentire la pronta emersione della crisi, nonché la nuova sezione sul sovraindebitamento, ovvero sul fallimento del consumatore e delle piccole imprese -, il Legislatore ha previsto la più ampia vacatio legis di diciotto mesi - 15 agosto 2020 - dalla data della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, allo scopo di consentire ai soggetti destinatari della disciplina l’adozione delle necessarie misure organizzative, oltre che il decorso di un adeguato periodo di tempo per l’approfondimento dottrinale del testo.  

Sul punto, i primi commentatori si sono già espressi nel senso della necessità di sottoporre il testo ad un ampio restyling, al fine di meglio coordinarne le relative disposizioni.

 

Brief summary

 

D.Lgs. n. 14/2019:

391 articoli suddivisi in 4 Parti

obiettivo generale:

riforma trasversale e organica della disciplina delle procedure concorsuali

2 obiettivi specifici:

1) diagnosi precoce dello stato di crisi

2) salvaguardia della capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro ad una crisi di impresa per ragioni contingenti

superamento del concetto di ‘‘Fallimento’’

sostituito con l’espressione ‘‘Liquidazione giudiziale’’

introduzione di un sistema di allerta finalizzato a consentire la pronta emersione della crisi, basato su segnalazioni attivabili da:

organi di controllo interno e amministrazioni finanziarie e previdenziali

indici rivelatori della crisi:

art. 13

organo deputato alla gestione della procedura: 

OCRI, istituito presso ogni camera di commercio

altre novità:

istituzione di un Albo dei soggetti incaricati dal tribunale per funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali

 

entrata in vigore:

 

16 marzo 2019 per

art. 27 comma 1 e artt. 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388

15 agosto 2020 per

disposizioni che residuano